Il Tribunale di Verona sul processo di famiglia post Cartabia

Secondo il decreto del Tribunale di Verona sotto allegato deve essere dichiarato inammissibile il ricorso privo dei requisiti di contenuto di cui all’articolo 473-bis, comma 1 e 2, c.p.c.

Nel caso di specie, il giudice evidenzia in primo luogo che «e il procedimento è stato introdotto nelle forme del rito camerale, sebbene il ricorso sia stato depositato il 14 marzo 2023, data successiva a quella di entrata in vigore del d. lgs. 149/2022, che ha introdotto il c.d. rito unico di famiglia». Il ricorso risulta però privo dei requisiti di contenuto di cui all'articolo 473-bis, comma 1, lett. f , e 2 c.p.c., inoltre non è corredato dalla documentazione richiesta dal terzo e quarto comma della stessa norma. Sul punto il decreto sottolinea che «le predette omissioni non potranno essere sanate nel prosieguo atteso che l'atto introduttivo del giudizio, nella prospettiva della riforma, deve essere completo sia delle allegazioni che delle richieste di prova e delle produzioni documentali cosicché il ricorso è destinato ad essere dichiarato inammissibile, sia pure solo con sentenza, non essendo previste, dal nuovo rito, modalità diverse di decisione».

Giudice Vaccari Rilevato di dover evidenziare fin d'ora che il procedimento è stato introdotto nelle forme del rito camerale, sebbene il ricorso sia stato depositato il 14 marzo 2023, data successiva a quella di entrata in vigore del d. lgs. 149/2022, che ha introdotto il c.d rito unico di famiglia che invero ciò si evince dal richiamo all'articolo 337 bis c.c. presente nella intestazione del ricorso che a conferma di tale valutazione deve anche evidenziarsi che il ricorso è privo dei requisiti di contenuto di cui all'articolo 473 bis 12, primo comma, lett. f , e secondo, comma c.p.c. e non è corredato dalla documentazione richiesta dal terzo e quarto comma della stessa norma Che le predette omissioni non potranno essere sanate nel prosieguo atteso che l'atto introduttivo del giudizio, nella prospettiva della riforma, deve essere completo sia delle allegazioni che delle richieste di prova e delle produzioni documentali cosicché il ricorso è destinato ad essere dichiarato inammissibile, sia pure solo con sentenza, non essendo previste, dal nuovo rito, modalità diverse di decisione Che non rileva ai fini della valutazione di inammissibilità la circostanza che il procedimento sia stato iscritto dalla cancelleria nel ruolo della volontaria giurisdizione atteso che tale scelta, che è imposta dalla circostanza che non sono stati ancora aggiornati i codici per le iscrizioni a ruolo nei registri informatici, non può influire sulla scelta della disciplina da applicarsi Ritenuto pertanto di dover comunque procedere in conformità ad essa visto ed applicato l'articolo 473-bis.14 c.p.c., Nomina quale giudice relatore sè stesso, al quale delega la trattazione del procedimento, Fissa per la prima comparizione delle parti l'udienza del giorno 9 giugno 2023 ore 12.00 Assegna alla parte ricorrente termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per la notifica del ricorso e di questo decreto alla controparte Assegna alla parte resistente termine fino a 30 giorni liberi prima dell'udienza per il deposito di una memoria difensiva con allegati eventuali documenti Informa parte resistente che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167c.p.c, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato Informa le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al pubblico ministero