Il trans deve essere indicato sull’atto di nascita del figlio in base al suo sesso biologico od attuale?

Con le allegate sentenze la CEDU ha affrontato una peculiare questione relativa alla registrazione degli atti di nascita dei c.d. bambini arcobaleno”, sinora affrontata relativamente alle coppie dello stesso sesso. Nel caso in cui un genitore sia transgender non è messo in discussione il legame col figlio, ma dovrà essere indicato sull’atto di nascita come genitore corrispondente al suo sesso biologico e non a quello rettificato es. se è nato uomo dovrà essere registrato come padre e non come seconda madre . Bocciata anche la dicitura genitore 1 e genitore 2”. È lecito, dunque, e compatibile con l’art. 8 Cedu il rifiuto dell’anagrafe tedesca di registrare i ricorrenti come genitori corrispondenti al loro sesso attuale, anziché a quello biologico.

È quanto deciso nei casi A. H. ed altri e O.H. e G.H. c. Germania del 4 aprile. Si tratta di due coppie di genitori transgender e dei loro figli i genitori chiedevano di essere registrati sull'atto di nascita dei minori nel ruolo corrispondente al sesso in cui si identificavano e non a quello che avevano alla nascita, come invece fatto dall'ufficiale di stato civile. Infatti, nel primo caso il ricorrente era nato maschio ed aveva completato la transizione essendo riconosciuto ed avendo i documenti in cui risultava donna stessa cosa per l'altro che invece era nata donna ed aveva concepito il figlio tramite PMA. Nel secondo caso il bambino era stato concepito in modo naturale entrambi i genitori avevano mantenuto i loro genitali ed avevano interrotto le cure ormonali, ritornando fertili. L'ufficiale di stato civile aveva rifiutato di registrarli come padre e come seconda madre dal momento che, nel primo caso, il richiedente aveva partorito il figlio essendo il ruolo universalmente riconosciuto alla madre biologica , nell'altro aveva donato i propri gameti maschili e non aveva dato alla luce il minore ruolo tipico del padre . Vani i ricorsi. Quadro internazionale e diritto comparato . Mentre nel caso di coppie dello stesso sesso è messa in discussione la filiazione del partner del genitore biologico o di entrambi se concepiti con i gameti di terzi donatori , per i trans non è messa discussione ma è contestata è la dicitura da inserire sull'atto di nascita . Orbene il 10 ottobre 2018 l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato la risoluzione 2239 2018 intitolata Vita privata e familiare realizzare la parità indipendentemente dall'orientamento sessuale . In particolare, questa risoluzione invita gli Stati a garantire che l'identità di genere dei genitori transgender sia correttamente registrata sui certificati di nascita dei loro figli . Analoghe prescrizioni sono dettate dalla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, con riferimento in primis al diritto all'identità ed a conoscere le proprie radici . La Relazione del relatore speciale sul diritto alla privacy del 24 marzo 2020 43a sessione del Consiglio dei diritti umani – A/HRC/43/52 prevede che gli Stati membri dovrebbero includere nei documenti di identità solo informazioni personali relative al sesso e al genere che siano pertinenti, ragionevoli e necessarie per raggiungere uno scopo legittimo, come richiesto dalla legge offrire diverse scelte di marcatori di genere e, allo stesso tempo, allontanarsi dal sesso e dal genere su documenti di identità come certificati di nascita, carte d'identità, passaporti e patenti di guida . Secondo il Trans Rights Index per l'Europa e l'Asia centrale 2021, pubblicato dall'organizzazione non governativa Transgender Europe, quattro paesi europei Belgio, Malta, Slovenia e Svezia prevedono il riconoscimento della genitorialità delle persone transgender nei loro sistemi legali. Questa cifra è rimasta invariata rispetto all'indice del 2018. Secondo l'indice 2022, l'Islanda si è unita a questo gruppo di paesi . Dalla prassi di alcuni Stati membri emerge il ruolo chiave della madre, che partorisce il figlio e del padre che lo concepisce e devono essere rispettati anche nell'indicazione all'anagrafe per un sistema chiaro, certo e coerente per alcuni paesi non è tanto la suddivisione dei ruoli classici femmina/maschio quanto l' interesse superiore del minore a conoscere le proprie origini , chi sono e lo status ivi compresa la rettifica del sesso dei genitori. In tal senso chi concepisce e chi partorisce il minore, al di là dell'identità di genere, sono padre e madre del minore. In sintesi il margine discrezionale di cui godono gli Stati è ridotto se le tematiche da regolamentare riguardano diritti fondamentali, ma laddove non vi è consenso unanime, come nella fattispecie, stante la delicatezza della materia deve essere ampio. Come deve esser registrato il genitore transgender? Posto che non viene messa in discussione la filiazione, l'interesse supremo e preminente del minore a conoscere la propria identità, ad avere legami con entrambi genitori cui vengono riconosciuti pari diritti e doveri nella sua cura ed educazione etc. e l' interesse pubblico alla certezza del diritto, all'affidabilità ed alla coerenza dello stato civile le autorità interne devono giungere ad equo bilanciamento di questi interessi contrapposti e meritevoli di tutele. Per quanto attiene l'anagrafe ci sono anche interessi di ordine giuridico alla corretta, esatta ed esaustiva tenuta dei registri, perciò se un soggetto dona gameti maschili al figlio dovrà essere indicato come padre, al di là della sua identità di genere e di come siano stati rettificati i suoi documenti. Se da un lato il Legislatore tedesco prevedeva che l'indicazione del genere riassegnato del genitore fosse indicato sia se la rettifica era avvenuta prima che dopo il concepimento e la nascita del minore, dall'altro indicare la donna transgender come seconda madre, anziché padre del minore potrebbe ledere l'autodeterminazione del trans perché significherebbe imporgli la castrazione per ottenere la rettifica del sesso anche se ciò, in base alle conoscenze scientifiche, non esclude una minima possibilità di concepimento nonché divulgare informazioni sensibili che potrebbero ledere la privacy dell'interessato esponendolo a vari rischi. Diritti del minore. Oltre a quelli sinora esplicati un certificato di nascita da cui si desume che un genitore è trans non solo lederebbe il diritto del minore all'esatta conoscenza, all'integrità ed alla trasparenza delle proprie origini, violandone un interesse legittimo, ma lo potrebbe esporre a bullismo etc., seppur non affrontato in sentenza, stante la divulgazione di informazioni sensibili sulla sua nascita . Infine la CEDU boccia radicalmente la proposta dei ricorrenti di sostituire i termini madre e padre con genitore 1 e genitore 2 non proteggerebbe i richiedenti dalla divulgazione , poiché il genitore 1 rimarrebbe associato alla persona che ha dato alla luce il bambino neretto,nda . Ergo è lecita e rispettosa di questi diritti di tutti i soggetti coinvolti la scelta delle autorità interne di indicare il ruolo del genitore in base al sesso biologico anziché a quello in cui s'identifica .

CEDU, 4 aprile 2023, affaire O.H. et G.H. c. Allemagne CEDU, 4 aprile 2023, affaire A.H. et autres c. Allemagne