Il rinnovo dell’incarico di dirigente medico deve avvenire con forma scritta

In tema di dirigenza medica, gli incarichi di direttore di struttura complessa devono essere rinnovati per iscritto, a pena di nullità, all’esito della valutazione professionale richiesta, allo scadere dei medesimi incarichi, dall’articolo 15 d.lgs. numero 502/1992.

Un dirigente medico presso un presidio ospedaliero delle Marche si opponeva alla dichiarazione di nullità del contratto con cui gli era stato conferito tale incarico. In particolare, tale contratto era stato impugnato da un altro candidato ed il giudizio era ancora pendente in appello. L'ASUR aveva però dato esecuzione alla sentenza di primo grado, pur non essendo ancora passata in giudicato. Il Tribunale ha accolto il ricorso ordinando alla P.A. di mantenere o reintegrare il ricorrente nel posto di direttore fino al passaggio in giudicato della sentenza citata o fino alla naturale scadenza del contratto se successiva. La P.A. ha impugnato la decisione in appello, con accoglimento da parte della Corte territoriale che riteneva il contratto già scaduto e privo di efficacia in quanto non rinnovato. Il dirigente ha proposto ricorso in Cassazione, senza però avere successo. Dalla lettura dell'atto di appello dell'ASUR emerge infatti che parte appellante si era doluta della circostanza che il rinnovo contrattuale non fosse avvenuto seguendo l'iter di legge, non essendo stato adottato con provvedimento del Direttore di Area, in seguito alla valutazione positiva ad opera del Collegio Tecnico. In altre parole, oggetto dell'appello era la mancanza di forma scritta del rinnovo contrattuale, condizione indefettibile per la validità dello stesso. Il Collegio sottolinea inoltre che «l'articolo 15 d.lgs. numero 502/1992 prevede, al comma 5, per la parte che qui rileva, che i dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, nonché a una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico. L'esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l'azienda». Nella vicenda in esame, non risulta però né la valutazione in questione né il successivo atto di conferma nell'incarico. In conclusione, il Collegio deve rigettare il ricorso affermando il principio di diritto secondo cui «in tema di dirigenza medica, gli incarichi di direttore di struttura complessa devono essere rinnovati per iscritto, a pena di nullità, all'esito della valutazione professionale richiesta, allo scadere dei medesimi incarichi, dall'articolo 15 d.lgs. numero 502/1992».

Presidente Manna – Relatore Cavallari Svolgimento del processo S.P., in qualità di medico direttore di struttura complessa presso l'UO di medicina generale del presidio ospedaliero di Urbino ha convenuto in giudizio l' omissis , chiedendo fosse accertato che la sentenza numero 456-2012 della Corte d'appello di Ancona e la sentenza numero 408-2011 del Tribunale di Urbino non avevano efficacia esecutiva, con conseguente nullità delle delibera numero 611/AV1 del 6 giugno 2012 e della delibera numero 614/AV1 del 7 giugno 2012, che si erano conformate a quanto statuito nella citata sentenza del Tribunale di Urbino, che aveva dichiarato la nullità del contratto con il quale gli era stato conferito l'incarico di direttore di struttura complessa. Egli ha esposto che il giudizio fra il medesimo ricorrente, l' omissis e G.M., nel quale quest'ultimo aveva domandato l'annullamento e/o la disapplicazione della delibera di conferimento dell'incarico de quo allo stesso S.P. era ancora pendente, atteso che la sentenza di appello menzionata non era passata in giudicato, con l'effetto che l'omissis aveva dato erroneamente esecuzione ad una sentenza di accertamento. L' omissis si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale di Urbino, con sentenza numero 25 del 2015, ha accolto il ricorso, ordinando alla P.A. resistente di mantenere o reintegrare S.P. nel posto di direttore della UO di Medicina generale dell' omissis fino al passaggio in giudicato delle sentenze sopra menzionate, oppure, preso atto che il contratto di lavoro in esame era stato rinnovato fino al luglio 2019, fino alla scadenza di detto contratto, se successiva. L' omissis ha proposto appello, limitando la sua impugnazione alla parte della sentenza di primo grado che aveva individuato il termine finale di mantenimento o reintegra di S.P. nell'incarico fino alla data di scadenza del contratto rinnovato fino al 2019, se ed in quanto successiva alla data di passaggio in giudicato della sentenza numero 456 del 2012 della Corte d'appello di Ancona. Di conseguenza, la parte appellante ha domandato che l'ordine di mantenimento o reintegra di S.P. nel posto di lavoro avesse effetto fino al passaggio in giudicato della sentenza numero 456 del 2012 della Corte d'appello di Ancona. La Corte d'appello di Ancona, nel contraddittorio delle parti, con sentenza numero 177/2016, ha accolto l'appello, stabilendo che il contratto intercorrente fra S.P. e l' omissis , scaduto il 25 luglio 2014, non si era rinnovato. S.P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. L' omissis ha depositato atto di costituzione. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articolo 100 e 372 c.p.c., 28 CCNL 1998-2001, 28, comma 3, CCNL 2005 e del R.D. numero 2240 del 1923, 16 e 17 in quanto, successivamente alla pronuncia di appello, la P.A. aveva provveduto a confermare per iscritto il rinnovo dell'incarico oggetto di causa, così sanando ogni eventuale carenza formale. Infatti, l' omissis aveva previsto, con delibera del 18 gennaio 2017, di prorogare gli incarichi di Direzione di dipartimento ai dirigenti che ne erano già titolari, senza soluzione di continuità con gli atti di precedente nomina e fino alle data indicate. In particolare, il nome del ricorrente risultava dalla tabella allegata alla citata delibera, ove era indicato quale direttore del Dipartimento Area Medica, con menzione, quale atto precedente, della determina numero 547/AV1 del 24 maggio 2016 e specificazione del 31 marzo 2017 quale termine di detta proroga. Sostiene S.P. che l'incarico di Capo di dipartimento richiedeva necessariamente che il beneficiario ricoprisse anche l'incarico di Direttore di Struttura complessa. La doglianza è inammissibile. Nel giudizio di cassazione non possono essere dedotte circostanze nuove, implicanti necessariamente accertamenti di fatto, o sollevate nuove questioni di dibattito, le quali non possono riferirsi neppure a fatti sopravvenuti, insuscettibili di essere provati mediante produzioni documentali Cass., Sez. L, numero 21355 del 6 luglio 2022 . Soprattutto, si rileva che l'accoglimento del motivo di impugnazione richiederebbe un complesso esame della delibera del 18 gennaio 2017, della relativa tabella, della determina numero 547/AV1 del 24 maggio 2016 e dei presupposti di fatto di tali atti, attività che imporrebbe, però, degli accertamenti di merito. In ogni caso, si osserva che, alle date sopraindicate, non erano passate in giudicato la sentenza numero 456-2012 della Corte d'appello di Ancona e la sentenza numero 408-2011 del Tribunale di Urbino e non si era concluso il presente giudizio, concernente proprio l'avvenuto rinnovo dell'incarico oggetto del contratto intercorrente fra S.P. e l' omissis , scaduto il 25 luglio 2014. 2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. e la nullità della sentenza perché la corte territoriale non avrebbe esaminato la sua eccezione di tardività della documentazione prodotta da controparte nel giudizio di primo grado. La doglianza è inammissibile, atteso che non è neppure stato riportato in sintesi il contenuto di detti documenti che, peraltro, non risulta siano stati posti a fondamento della decisione dalla Corte d'appello di Ancona. 3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articolo 1362 c.c., 112, 324, 342 e 346 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell'interpretare le doglianze avanzate dall' omissis in secondo grado. Ad avviso di S.P., l' omissis non avrebbe mai contestato in appello la mancanza di prova scritta dell'atto di rinnovo contrattuale. La doglianza è infondata. Infatti, dalla stessa lettura dello stralcio dell'atto di appello dell' omissis contenuto nel ricorso per cassazione emerge che parte appellante si era doluta della circostanza che il rinnovo contrattuale di S.P. non fosse avvenuto seguendo l'iter di legge, non essendo stato adottato con provvedimento del Direttore di Area Vasta, in seguito alla valutazione positiva ad opera del Collegio Tecnico. Ne deriva che la mancanza di forma scritta di tale rinnovo era stata dedotta, essendo stata contestata la validità dello stesso e l'assenza di un atto del citato Direttore. 4 Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che l' omissis non aveva contestato in primo grado la circostanza, da lui dedotta, dell'avvenuto rinnovo del suo incarico, e non avrebbe valutato che egli aveva continuato ad operare, senza interruzione, quale direttore dell'UO di Medicina generale di omissis pur dopo il luglio 2014. La doglianza è infondata. In primo luogo, si evidenzia che la validità o meno del rinnovo oggetto del contendere non poteva dipendere dall'eventuale non contestazione dell' omissis , la quale può operare esclusivamente rispetto alle deduzioni in fatto, non già alle questioni giuridiche Cass., Sez. 3, numero 25363 del 25 agosto 2022 . Inoltre, si sottolinea che la semplice continuazione dell'attività del ricorrente, peraltro imposta da un provvedimento cautelare emesso nell'ambito di un giudizio non ancora conclusosi, non poteva comportare, di per sé, il rinnovo dell'incarico in esame. 5 Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 165 del 2001, R.D. numero 2240 del 18 novembre 1923, articolo 19 ter, 16 e 17, 28 del CCNL 1998-2001, 28, comma 3, CCNL 2005, 10 CCNL 2006-2009, D.Lgs. numero 165 del 2001, 1 ss. e 112 c.p.c., nonché l'omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che il rinnovo dell'incarico oggetto di causa dovesse avvenire per iscritto. Inoltre, non avrebbe tenuto conto che il rapporto de quo intercorreva con una P.A. che agiva come datore di lavoro privato. La doglianza è infondata. Innanzitutto, si rileva che la sentenza numero 456-2012 della Corte d'appello di Ancona e la sentenza numero 408-2011 del Tribunale di Urbino sono passate in giudicato, in seguito alla pronuncia dell'ordinanza numero 6594 del 16 marzo 2018 della S.C., con la conseguenza che è stata accertata la nullità dell'atto di conferimento, e del correlato contratto, avente ad oggetto l'originario incarico di direttore di struttura complessa di S.P Ne deriva che non può più venire in questione un rinnovo di tale incarico, l'assegnazione del quale era viziata da nullità. Inoltre, si osserva che il D.Lgs. numero 502 del 1992, articolo 15 prevede, al comma 5, per la parte che qui rileva, che i dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, nonché a una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico. L'esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l'azienda. Nella specie, non risulta vi siano state né la valutazione in questione né il successivo atto di conferma nell'incarico. Inconferente è il richiamo al testo del D.Lgs. numero 165 del 2001, articolo 19, comma 1 ter, il quale regola, nel testo vigente all'epoca del preteso rinnovo, la diversa ipotesi della revoca degli incarichi dirigenziali, che può avvenire solo nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. Prive di pregio sono, quindi, le difese del ricorrente, dovendosi affermare il seguente principio di diritto In tema di dirigenza medica, gli incarichi di direttore di struttura complessa devono essere rinnovati per iscritto, a pena di nullità, all'esito della valutazione professionale richiesta, allo scadere dei medesimi incarichi, dal D.Lgs. numero 502 del 1992, articolo 15 . 6 Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza ex articolo 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento all'attività svolta dall' omissis in occasione dell'udienza di discussione, dovendosi considerare, altresì, che la P.A. ha depositato il proprio atto di costituzione oltre la scadenza dei termini per presentare regolare controricorso. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. numero 115 del 2002, comma 1 quater all'articolo 13, dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 Cass., Sez. 6-3, numero 14515 del 10 luglio 2015 . P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso - condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15% - dà atto che sussiste l'obbligo per il ricorrente, ai sensi della L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. numero 115 del 2002, comma 1 quater all'articolo 13, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.