Nel caso di specie risulta che il difensore dell’imputata, protagonista della vicenda in esame, abbia presentato una prima richiesta di discussione orale, valutata intempestiva poichè pervenuta senza l’osservanza del termine libero di 15 giorni. Il giudizio è stato, poi, definito con rito camerale a trattazione scritta. In cosa ha errato la Corte d’appello?
La Corte d'appello, per calcolare il termine di cui all' art. 23, d.l. n. 149/2020 , avrebbe dovuto considerare l'udienza fissata nel decreto di citazione, a prescindere dalla rinnovazione della notifica non andata a buon fine. Il Collegio sottolinea che, data la pandemia, il giudizio d'appello non poteva svolgersi con rito camerale non partecipato in presenza della richiesta di trattazione orale di entrambe le imputate, che andava considerata rituale e tempestiva. Si è quindi determinata una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio , deducibile con ricorso per cassazione e tutelato dall' art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU . Secondo l' art. 23, comma 1, d.l. n. 149/2020 , nell'ambito della legislazione emergenziale per fronteggiare la pandemia da COVID-19 , dalla data di sua entrata in vigore e fino alla scadenza del termine di cui all' art. 1, d.l. 19/2020 , convertito con modificazioni dalla l. n. 35/2020 , per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grad o, la Corte d'appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori , salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire, attraverso il suo difensore . Inoltre, al quarto comma, si disponeva che qualora vi sia richiesta di discussione orale , questa deve essere presentata per iscritto entro il termine perentorio di 15 giorni prima dell'udienza, depositando la richiesta alla Corte d'appello in via telematica, secondo le nuove modalità che prevedono la predisposizione di un elenco di caselle PEC per ciascuno degli uffici giudiziari italiani , ai sensi dell' art. 24, d.l. n. 137/2020 . Per tutti questi motivi la pronuncia in oggetto va annullata con rinvio alla Corte d'appello per nuovo giudizio.
Presidente Mogini Relatore Aliffi Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Potenza ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale aveva riconosciuto D.C.R. e G.Y.V. colpevoli, in concorso tra loro, del reato di tentato omicidio aggravato, commesso ai danni dell'assistente capo di Polizia penitenziaria L.M. e, per l'effetto, le aveva condannate alla pena di anni tredici di reclusione ciascuna, oltre alle pene accessorie e alle sanzioni civili. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso entrambe le imputate. 2. D.C.R. , con atto di impugnazione a firma dell'avv. C.G., ha articolato sette motivi. 2.1. Con il primo deduce, a mente dell'art. 606, lett. b ed e c.p.p., travisamento dei fatti ed erronea applicazione di norme di legge. Lamenta che sia stato inserito nel fascicolo del dibattimento e, conseguentemente utilizzato per la decisione, il verbale contenente le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari da T.S. , nonostante il dissenso espresso esplicitamente dal difensore fiduciario e revocato nella successiva udienza dal difensore di ufficio, nominato in sostituzione. Il Tribunale avrebbe ottenuto il risultato approfittando della sottomissione del difensore di ufficio. 2.2. Con il secondo deduce vizio dell'apparato giustificativo posto a sostegno della decisione di rigetto dell'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 458 e 583 c.p.p. in relazione all' art. 24 della Costituzione . Sostiene la ricorrente che le indicate disposizioni processuali siano in contrasto con il diritto di difesa, se interpretate nel senso di non consentire al difensore di trasformare il giudizio immediato in giudizio abbreviato con atto da trasmettersi alla cancelleria a mezzo raccomandata, nella specie tempestivamente pervenuto. La supposta riserva dell'esercizio di tale diritto al solo imputato, nonostante l'assenza di particolari ragioni di speditezza, venute meno a seguito delle modifiche normative intervenute nella disciplina del giudizio abbreviato, non garantirebbe all'imputato, in relazione a scelte processuali di cruciale importanza, l'assistenza tecnica considerata dalla Costituzione diritto inviolabile e non rinunciabile. La Corte di appello avrebbe dovuto, quanto meno, ritenere ingiustificato il rigetto del rito speciale ed applicare la diminuzione di un terzo della pena inflitta. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di discussione orale pur formalizzata e depositata tempestivamente in osservanza dell'art. 23, comma 4, d.I., 9 novembre 2020, n. 149. La Corte territoriale non ha spiegato le ragioni per cui abbia optato per la trattazione da remoto ed in camera di consiglio nonostante, a seguito del rinvio della prima udienza originariamente fissata per il 2 dicembre 2021 , per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio a G.Y.V. , i difensori di entrambe le imputate avessero nuovamente formalizzato, nei termini di legge, le rispettive richieste di discussione orale per l'udienza del 4 marzo 2022. Con tale ulteriore atto di impulso, le difese, avevano preso atto della vanificazione delle precedenti richieste, a cagione della nullità per omessa instaurazione del contraddittorio anche nei confronti delle parti civili costituite, le cui conclusioni, per di più, non erano state comunicate. In ogni caso, la Corte di appello avrebbe dovuto disporre la discussione orale in virtù della pacifica circostanza che il difensore dell'imputata D.C. , nell'atto di appello, aveva chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 2.4. Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo e oggettivo dei reati contestati La Corte ha affermato la colpevolezza dell'imputata in presenza di emergenze probatorie insufficienti ed attraverso un percorso motivazionale illogico, oltre che fondato su considerazioni apodittiche. 2.5. Con il quinto motivo denuncia carenza di motivazione, sotto il profilo del travisamento del fatto, con riferimento alle valutazioni delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, considerate attendibili senza il necessario controllo sulla loro attendibilità, soggettiva ed oggettiva, nonché sulla loro valenza dimostrativa. 2.6. Con il sesto motivo deduce erronea interpretazione di norme e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Evidenzia che il beneficio poteva essere concesso in ragione del comportamento processale e della confessione. 2.1.7. Con il settimo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione dei principi del giusto processo con riferimento alla valutazione delle richieste istruttorie tutte ingiustificatamente disattese nonostante vertessero su snodi cruciali come la dinamica dell'azione omicidiaria e le condizioni psico-fisiche dell'imputata nel momento in cui l'ha commessa. 3. G.Y.V. , per il tramite dell'avv. M.T., ha sviluppato quattro motivi. 3.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza in quanto emessa in esito a trattazione scritta in camera di consiglio nonostante il suo difensore avesse avanzato due richieste di discussione orale in pubblica udienza e lei avesse ripetutamente chiesto di partecipare personalmente. Le richieste del difensore, rispettivamente depositate in data 17 novembre 2021 e 22 dicembre 2021, sono tempestive se si considera che il giudizio, a seguito del rinvio dell'udienza precedentemente fissata per il 2 dicembre 2021 a causa dell'omessa notifica del decreto di citazione alla G. di cui all' art. 601 c.p.p. è stato definito all'udienza del 4 marzo 2022. Ulteriore nullità deriva dall'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza del giudizio di appello al codifensore avv. Torre, pur nominato in data 9 dicembre 2021, quindi dopo il rinvio della prima udienza ma prima di quella in cui il processo è stato definito . In ogni caso, la Corte di appello avrebbe dovuto procedere alla trattazione orale in forma pubblica considerato che nell'atto di appello vi era richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In applicazione del principio del contraddittorio ed al fine di consentire un adeguato esercizio del diritto di difesa, la richiesta ex art. 603 c.p.p. impone, a prescindere dal suo accoglimento, quanto meno la preventiva comunicazione alle parti del suo rigetto o della declaratoria della sua inammissibilità. 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di leggeevizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto, con riferimento all'acquisizione di verbali di dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona informata dei fatti T. . La ricorrente ripropone le medesime argomentazioni dell'identico motivo sollevato dal difensore della coimputata D.C. . 3.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione sul rilievo che la Corte di appello non avrebbe fornito risposte adeguate alle censure difensive dedotte nell'atto di appello che avevano messo in rilevo l'importanza della confessione ai fini dell'accertamento della responsabilità. Non è stato spiegato perché le sue dichiarazioni sono state trascurate nonostante fossero idonee, anche considerati i riscontri provenienti dagli altri atti di causa, ad escludere Vanimus necandi. Aveva, infatti, ammesso di avere, durante la colluttazione, lasciato libere le mani della persona offesa, di non avere approfittato della posizione di debolezza assunta da quest'ultima e di non essere stata animata da risentimento personale. 3.4. Con il quarto motivo denunzia vizio di motivazione in relazione al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza o equivalenza rispetto alle contestate aggravanti. Non sono stati valutati adeguatamente la confessione, la giovane età, l'assenza i precedenti penali non allarmanti e la condotta assai prossima alla desistenza Considerato in diritto 1. Sono fondati ed assorbenti il primo motivo del ricorso proposto da G.Y.V. ed il terzo dedotto nell'atto di impugnazione di D.C.R. , che censurano, in termini sovrapponibili, la definizione del giudizio nelle forme della trattazione scritta in camera di consiglio. 2. L' art. 23 D.L. 9 novembre 2020, n. 149 , nell'ambito della legislazione emergenziale dettata per fronteggiare la pandemia da COVID-19, prevedeva, al comma 1, che, dalla data di sua entrata in vigore e fino alla scadenza del termine di cui all' art. 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 , per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la Corte di Appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori , salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire, attraverso il suo difensore. La norma, altresì, disponeva, al comma 4, con richiamo anche al comma 2, che, qualora vi sia richiesta di discussione orale, questa deve essere presentata per iscritto entro il termine perentorio di 15 giorni prima dell'udienza, depositando la richiesta alla Corte d'Appello in via telematica, secondo le nuove modalità che prevedono la predisposizione di un elenco di caselle pec per ciascuno degli uffici giudiziari italiani, ai sensi dell' art. 24 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 . Il D.L. n. 149 del 2020 è stato abrogato espressamente dall'arti., comma 2, della legge di conversione del D.L. n. 137 del 2020, e cioè dall'art. 1, comma 2, della L. 18 dicembre 2020, n. 176 , che, tuttavia, ha riproposto il contenuto dell' art. 23 del D.L. n. 149 del 2020 , inserendolo nel testo normativo risultante dalla conversione in legge del D.L. n. 137 del 2020 , nelle forme di un nuovo art. 23-bis aggiunto al testo precedente alle modifiche. 3. Dal fascicolo trasmesso, direttamente consultabile in ragione del carattere processuale della questione sollevata dalle ricorrenti, risulta che - il difensore di G.Y.V. ha presentato una prima richiesta di discussione orale valutata intempestiva perché pervenuta senza l'osservanza del termine libero di quindici giorni è prevenuta presso la cancelleria D.C. di appello il 18 novembre 2021 in vista dell'udienza fissata per il 2 dicembre 2021 - l'udienza 2 dicembre 2021 è stata rinviata al 4 marzo 2022 per omessa notifica alla G. del decreto ex art. 601 c.p.p. . - i difensori di entrambe le imputate hanno formulato tempestivamente richiesta di trattazione orale per l'udienza del 4 marzo 2022 - il giudizio è stato definito con rito camerale a trattazione scritta, ritenendosi intempestive le richieste di ammissione alla trattazione orale pur formulate nei quindici giorni precedenti alla data fissata per la celebrazione dell'udienza in esito alla quale il processo era stato definito con la pronuncia della sentenza impugnata in questa sede. Secondo la Corte di appello per calcolare il termine di cui al art. 23 D.L. n. 149 del 2020 , doveva sempre farsi riferimento all'udienza fissata nel decreto di citazione, a prescindere dalla rinnovazione della notifica non andata a buon fine. Ne seguiva che la prima richiesta di trattazione orale, quella di G.Y.V. , continuava ad essere tardiva, mentre la seconda richiesta din quest'ultima nonché quella di D.C.R. risultavano presentate dopo la scadenza. 4. Ritiene il Collegio che l'opzione ermeneutica della sentenza impugnata sia erronea e che il giudizio d'appello, in applicazione della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, non poteva svolgersi con rito camerale non partecipato in presenza della richiesta di trattazione orale di entrambe le imputate, che andava considerata rituale e tempestiva. Si è, quindi, determinata una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione cfr. Sez. 5, n. 44646 del 14.10.2021 , Giaconi, Rv. 282172 Sez. 2, n. 35243 dell'8.7.2021 , Cialdella, Rv. 282014 . In continuità con gli orientamenti già espressi da questa Corte di legittimità, va ribadito che nell'ambito di un processo cumulativo l'udienza cui parametrare il termine previsto dall' art. 23, comma 4, D.L. 9 novembre 2020, n. 149 per la richiesta di trattazione orale è solo quella in cui vi stata l'instaurazione di un regolare contraddittorio fra tutti gli imputati cfr. Sez. 5, n. 29846 del 29/04/2022 , Jovanovic, Rv. 283534 - 01 Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022 , T., Rv. 283706 - 01 . Ne segue che se, come nel caso in verifica, l'udienza fissata del decreto di citazione è stata rinviata ad una successiva per omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello ad uno degli imputati, è con riferimento a quest'ultima che va calcolato il termine di quindici giorni liberi. 5. Non è condivisibile la tesi contraria seguita dalla Corte territoriale secondo cui le richieste avanzate in vista dell'udienza del 4 marzo sono tardive, in quanto avrebbero dovuto essere formulate entro i quindici giorni antecedenti al 2 dicembre 2022, ossia la data in cui era stata originariamente fissata la celebrazione del giudizio di appello. L'udienza del 2 dicembre 2022, non preceduta dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello ad una delle imputate deve considerarsi tamquam non esset, in considerazione della mancata instaurazione di un regolare contraddittorio. Come precisato da questa Corte Imputato e difensore vanno considerati in una prospettiva unitaria, in quanto, come previsto dalle menzionate disposizioni normative, l'imputato può chiedere di essere presente all'udienza pubblica di discussione a mezzo del difensore, facoltà che presuppone necessariamente che l'imputato sia informato della data dell'udienza e della decisione del difensore di chiedere la discussione orale per quella udienza. Secondo l'impostazione seguita dalla corte territoriale, invece, le due posizioni andrebbero distinte, giungendosi alla conclusione invero illogica, secondo la quale il difensore di fiducia del ricorrente avrebbe consumato l'esercizio della facoltà di chiedere la discussione orale, non avendola esercitata in relazione a un'udienza in cui il rapporto processuale non si è regolarmente costituito per omesso avviso all'imputato, mentre quest'ultimo, in conseguenza della rinnovazione della notificazione del decreto di citazione a giudizio innanzi alla corte di appello, avrebbe mantenuto integra la facoltà di chiedere, per il tramite del suo difensore, di partecipare a una discussione orale ormai non più consentita per la tardiva presentazione della relativa richiesta da parte del difensore Sez. 5, n. 29846 del 29/04/2022, Jovanovic, in motivazione . 6. In conclusione, lo svolgimento dell'udienza del 4 marzo 2022 nelle forme del procedimento camerale non partecipato la sentenza dà atto dell'assenza ex lege dell'imputato e del suo difensore di fiducia , ha determinato la violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall' art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 CEDU , e, conseguentemente, una nullità di ordine generale ex art. 173, comma 1, lett. c, e 180, c.p.p., verificatasi nel corso del giudizio, che può essere utilmente dedotta, in un caso come quello di specie, entro la deliberazione della sentenza del grado successivo, e quindi con il ricorso per cassazione in tema sia pure per fattispecie differenti Sez. 6, n. 22528 del 1/7/2020 , Rv. 279565 Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020 , Rv. 280412 Sez. 6, n. 28032 del 30/4/2021 , Rv. 281694 . 7. L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.