Abbandono e abuso per due bambine: adozione come unica soluzione

Inutile l’opposizione proposta in Cassazione dalla madre delle due bambine. Impossibile mettere in discussione l’adottabilità delle due minorenni solo alla luce della disponibilità ad accoglierle manifestata in ritardo dagli zii materni.

Priva di valore la disponibilità ad accogliere le nipotine mostrata dagli zii solo dopo che esse sono state dichiarate adottabili e, peraltro, dopo avere consapevolmente ignorato i loro problemi. A portare il caso in Cassazione è Tizia, cioè la madre che ritiene illegittima l’adottabilità delle sue due figlie. Su questo punto i giudici di merito hanno posto in evidenza lo stato di abbandono subito dalle due minorenni. Per Tizia – che ha visto sospesa la propria responsabilità genitoriale sulle due figlie – però, l’errore più grosso è stato compiuto non tenendo conto della richiesta formalizzata dagli zii materni per ottenere l’affido delle sue due figlie. In particolare, secondo Tizia, i giudici di merito «non hanno operato valutazioni sulle potenzialità degli zii materni di accudimento e di cura nei confronti delle minori» né hanno approfondito la tematica della «significatività del rapporto esistente» tra loro. Per i Giudici di Cassazione, però, è privo di valore il riferimento fatto da Tizia alle «figure vicarianti degli zii materni». In sostanza, Tizia «si duole che non sia stata tenuta in considerazione la domanda degli zii materni, pur in presenza di una disponibilità e di un rapporto affettivo con le bimbe», ma, ribattono i Giudici, occorre tener presente che «il rapporto significativo previsto dalla legge sull’adozione deve consistere in una relazione di cura e di accudimento dei minori, preesistente all’intervento della pubblica autorità, tra i soggetti che chiedono l’affido e le minori». Invece, in questa vicenda è emerso che «gli zii non risultano essersi presi cura delle bambine, sottraendole, cioè, alla situazione di degrado e di abuso» da loro subita. Di conseguenza, viene confermata l’adottabilità delle due bambine, essendo la madre inadeguata ed essendo gli zii materni rimasti inermi nonostante l’incubo vissuto dalle nipotine.

Presidente Acierno – Relatore Meloni Fatti di causa La ricorrente Z.A. madre delle minori G.M. e Z.M. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli - Sez. Minori e Famiglia numero 1/2022, notificata a mezzo pec addi 3.01.2022, che confermava la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Napoli numero 41/21, in ordine allo stato di abbandono delle minori G.M. e Z.M., figlie della ricorrente, con la quale veniva dichiarato lo stato di adottabilità delle bambine. Esponeva la ricorrente che in data 27.02.2019, con decreto reso inaudita altera parte, il Tribunale per i Minorenni di Napoli disponeva il collocamento di G.M. e Z.M. in idonea struttura, sospendeva la madre, Z.A., dalla responsabilità genitoriale sulle rispettive figlie minori e fissava per la trattazione l'udienza collegiale del 14.06.2019 Con comparsa di intervento si costituivano in giudizio gli zii materni, D.M.I. e Z.A., che formalizzavano al Tribunale per i Minorenni la richiesta di affido delle nipoti. La Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso in cassazione Z.A., affidato ad un motivo. Il tutore provvisorio resiste con controricorso. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della L. numero 184 del 1983, articolo 44 comma 1 lett.D in riferimento all'articolo 360 comma 1 nr 3 e 4 c.p.c. perché nel caso di specie, il Tribunale per i Minorenni prima e poi la Corte di Appello non hanno operato giudizi sulle potenzialità di accudimento e cura delle minori di D.M.I. e Z.A., tantomeno sulla significatività del rapporto esistente tra gli zii e le bambine e non hanno espletato le verifiche relative alla presenza o meno di rapporti significativi tra le minori e gli zii materni. Il ricorso è inammissibile. Come esattamente rilevato nel controricorso la censura non si confronta con la rilevata inammissibilità del motivo relativo alle figure vicarianti degli zii materni par. 3.2 pronuncia impugnata pur fondandosi esclusivamente su questo capo della sentenza del giudice di secondo grado. Nel ricorso ci si duole esclusivamente che non sia stata tenuta in considerazione la domanda degli zii, pur in presenza di una disponibilità e di un rapporto affettivo con le bimbe, senza alcuna considerazione del rilievo di genericità del motivo. Occorre precisare a tal riguardo che il rapporto significativo previsto dalla legge sull'adozione deve consistere in una relazione di cura e accudimento dei minori preesistente all'intervento della pubblica autorità tra i soggetti che chiedono l'affido e le minori. Nel caso di specie la Corte d'appello ha dato atto che gli zii non risultano essersi presi cura delle bambine sottraendole alla situazione di degrado e di abuso ampiamente descritta nelle sentenze di primo e secondo grado. In conclusione, il ricorso è inammissibile con compensazione delle spese del giudizio di legittimità attesa la natura dei diritti azionati dalla parte ricorrente. Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 comma 1 quater. P.Q.M. Rigetta il ricorso, compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati riportati nella sentenza.