Tragedia all’Idroscalo, un ragazzo annega dopo essere sprofondato nelle acque gelide: chi è responsabile?

In tema di responsabilità di cosa in custodia, la giurisprudenza richiede la prova del caso fortuito da parte del custode per potersi sottrarre alle richieste risarcitorie. Nel caso di specie, si tratta di capire se la condotta della vittima poteva essere identificata come unica causa determinante del sinistro.

Nel 2006 all'Idroscalo di Milano un ragazzo spariva nelle acque a causa di un improvviso affondamento del fondale. Il corpo venne ritrovato dai sommozzatori, ma dopo alcuni giorni di coma in ospedale il ragazzo era deceduto. L'anno successivo la stessa fine toccava due bambini, tragedia a seguito della quale la Provincia di Milano vietava l'accesso all'area. Dopo la morte del giovane, è stata aperta un'indagine penale, conclusa con l'archiviazione. I genitori, i fratelli e le sorelle del giovane deceduto hanno dunque citato in giudizio la Provincia di Milano per il risarcimento dei danni, assumendo una responsabilità dell'ente alternativamente ai sensi degli articolo 2050, 2051 o 2043 c.c., quanto alla custodia dell'area o al suo utilizzo, e comunque ai sensi dell'articolo 2049 c.c. per l'inadeguatezza dei soccorsi. La Provincia si costituiva in giudizio eccependo l'esclusiva responsabilità della vittima essendo presente sul luogo un cartello di pericolo. Tale ricostruzione trovava l'avvallo del Tribunale di Milano che rigettava le domande attoree. La decisione veniva confermata anche in appello. I congiunti hanno dunque proposto ricorso in Cassazione. Dopo aver ricapitolato i capisaldi della responsabilità da cosa in custodia ex articolo 2051 c.c., il Collegio ritiene che la Corte di merito non abbia correttamente applicato i principi giurisprudenziali sull'onere della prova in quanto ha ritenuto che il comportamento della vittima di per sé fosse stato idoneo a provocare il danno, senza tener conto della sua non imprevedibilità ed evitabilità, con specifico riguardo alla particolare situazione della cosa. E' infatti stato accertato che nella zona dove è avvenuto il dramma il bacino fosse particolarmente pericoloso, con vasche artificiali profonde non visibili da parte dei bagnanti, che potevano dunque sprofondare improvvisamente in acque peraltro molto fredde, come accaduto nel caso di specie. Le caratteristiche della cosa e la sua pericolosità, note al custode, «rendevano dunque assai probabile che si potesse verificare un evento tragico, come ex post rispetto a quello in argomento confermato dall'avvenuto annegamento un anno dopo di due bambini in quel medesimo punto dell'Idroscalo». La condotta del danneggiato non era dunque una evenienza fortuita, stante la notoria pericolosità della cosa. Ne consegue che, l'ascrivere la responsabilità del sinistro all'esclusiva condotta del defunto, implica una violazione della ripartizione probatoria prevista all'articolo 2051 c.c. In particolare, i giudici di merito hanno omesso di considerare che «pur essendovi un avviso quanto alla pericolosità delle acque che non era divieto di balneazione , il danneggiato stava in realtà meramente camminando non essendovi alcuna prova che si fosse messo a nuotare poco distante dalla riva, venendo improvvisamente inghiottito dalle acque gelide e sospinto in una sottostante non segnalata vasca sotterranea atteso che il segnale di acque profonde è cosa diversa ». Per questi motivi, il ricorso trova accoglimento con la conseguente cassazione della decisione impugnata e il rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione.

Presidente Scarano – Relatore Cricenti Ritenuto che 1. S.I.M.I. , il 14.5.2006, insieme ad alcuni amici egiziani, suoi connazionali, si è immerso nelle acque dell'Idroscalo, in corrispondenza della torretta di segnalazione omissis. A distanza di 10-15 metri dalla riva è sprofondato per un improvviso affossamento delle acque ed è scomparso. Il corpo è stato trovato dai sommozzatori e portato, dapprima, al Pronto Soccorso dell' omissis , in seguito presso l'Ospedale omissis , dove il ragazzo è giunto in stato di coma ed è deceduto dopo sette giorni. 2.-Un anno dopo, la stessa fine è toccata a due bambini, nella stessa zona, ed è stato a seguito di tale tragedia che la Provincia di Milano, dopo una prima ordinanza di balneazione, poi revocata, ha vietato l'accesso all'area. 3.-Dalla morte del giovane egiziano è scaturita una indagine penale che si è conclusa con l'archiviazione, ed a seguito della quale i genitori, i fratelli e le sorelle del giovane deceduto hanno citato in giudizio, con atto notificato il 12.11.2013, la Provincia di Milano per il risarcimento dei danni, assumendo una responsabilità dell'ente alternativamente ai sensi degli articolo 2050,2051 o 2043 c.c., quanto alla custodia dell'area o al suo utilizzo, e comunque ai sensi dell'articolo 2049 c.c. per l'inadeguatezza dei soccorsi. La Provincia di Milano si è costituita in giudizio eccependo l'esclusiva responsabilità del ragazzo, che avrebbe comunque attraversato un'area in cui era presente il cartello di pericolo Falde di acqua gelida. Fondali profondi, sponde scivolose. Pericoloso bagnarsi anche per nuotatori esperti . Ha eccepito inoltre che i soccorsi sono stati tempestivi ed alcuna negligenza era da attribuirsi loro nell'intervento. Il Tribunale di Milano, accertato che non v'era stato alcun cedimento del fondale, ha ritenuto che il ragazzo sia deceduto per sua esclusiva colpa, per essersi imprudentemente immerso dove era segnalato pericolo pur non sapendo nuotare circostanza questa che non contestata dagli attori e dunque da ritenersi provata. Avverso tale sentenza hanno proposto appello i genitori, i fratelli e le sorelle del defunto, lamentando che il giudice di primo grado non ha considerato l'estrema ed intrinseca pericolosità dell'area, a fronte della quale alcuna imprudenza poteva essere contestata al ragazzo, tanto che dopo meno di un anno altri due bambini sono annegati e la Provincia ha riconosciuto di dover delimitare l'area adottando dunque misure di maggiore contenimento dell'accesso. L'appello è stato rigettato. 4.-Avverso tale sentenza ricorrono i congiunti di S.I.M.I. con quattro motivi. Essendo nel frattempo venute meno le Province, si è costituita la omissis ed ha chiesto il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che 5. Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 132 c.p.c. e lamenta dunque un difetto rilevante di motivazione, consistente nella contraddizione tra gli argomenti fatti valere dal giudice di merito. In particolare, quest'ultimo ha affermato che l'evento è da attribuirsi alla esclusiva condotta del danneggiato, che da sola è stata la causa dell'incidente, senza tener conto della intrinseca pericolosità della cosa la Corte ha in altri termini equiparato quella zona dell'Idroscalo ad una sorta di piscina, senza badare però alla provata ed evidente pericolosità di quel bacino di acque. Invece, la particolare pericolosità della zona avrebbe dovuto escludere una qualsiasi colpa del danneggiato. Inoltre, la Corte di Appello, secondo i ricorrenti, avrebbe tratto la convinzione della condotta colpevole del danneggiato senza un effettivo e chiaro accertamento della dinamica dell'incidente, atteso che il medesimo in realtà camminava a pochi metri dalla riva quando è sprofondato. I ricorrenti si dolgono che nella motivazione dell'impugnata sentenza la corte di merito abbia riportato una serie di massime concernenti il fortuito senza in concreto valutare e motivare in ordine all'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo, nonché in ordine alla pericolosità della cosa ex cava con buche sotto riva, e un incavo denominato omissis pagg. 29-33 del ricorso . 6. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli articolo 132, 112 e 345 c.p.c Si lamenta essersi dalla Corte di Appello apoditticamente ritenuto il concorso del danneggiato, senza valutare se la condotta di costui fosse per il custode imprevedibile ed inevitabile. Con l'appello i ricorrenti avevano posto la questione della prevedibilità ed evitabilità facendo presente come non potesse dirsi inevitabile ed imprevedibile l'evento solo considerando, da un lato, la particolare pericolosità del bacino idrico, e per altro verso la circostanza, emersa in giudizio, che i ragazzi erano stati visti dai vigilanti, proprio nel luogo dell'accaduto. Lamentano che tali questioni, pur poste al giudice dell'appello, non sono state da quest'ultimo esaminate. Nel motivo a pag. 58 i ricorrenti osservano come la fattispecie in esame si caratterizzi per la finalità di attribuire la responsabilità, e comunque un più gravoso onere della prova, al soggetto che è maggiormente in grado di evitare il danno, ossia il custode. Questa ratio avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a considerare che era proprio il custode a dover evitare il danno, sia perché il servizio di vigilanza aveva avvistato i ragazzi in quella zona, sia perché il fondale aveva una imprevedibile conformazione. I ricorrenti si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che nella specie il custode non ha fornito la prova liberatoria del fortuito, a fortiori in considerazione dell'avvenuto avvistamento prima del verificarsi del sinistro da parte degli addetti alla sicurezza della vittima e dei suoi amici in prossimità del fondale letale senza che gli stessi abbiano effettuato alcun preventivo intervento dissuasivo v. pag. 55 del ricorso . Lamentano non essersi considerato che la condotta del ragazzo poi annegato in ogni caso non può valere a “scriminare la causalità”, potendo al più rilevare quale concorso di colpa. pag. 58 del ricorso . 7. Il terzo motivo, che denuncia violazione dell'articolo 2051 c.c., è svolgimento del precedente. Ritengono i ricorrenti che proprio la intrinseca pericolosità della cosa e l'avvistamento dei ragazzi da parte dei vigilanti sono indici di esclusiva responsabilità del custode, meglio, fatti che escludono l'efficienza causale della condotta del danneggiato. I ricorrenti lamentano l'omesso o erroneo accertamento della dinamica dell'incidente, assumendo come erronea l'affermazione della Corte di Appello secondo cui il ragazzo poi annegato si sarebbe immerso in acqua, laddove il medesimo stava non già nuotando bensì meramente camminando in acqua non distante dalla riva con altri amici, e pur arrivandogli l'acqua solamente al ginocchio è stato all'improvviso inghiottito nelle falde sottostanti. Si dolgono della erronea ricostruzione della dinamica dell'incidente e della conseguentemente erronea individuazione della causa dell'annegamento, lo stato dei luoghi ove è avvenuto il sinistro non potendo essere conoscibile dal danneggiato, mentre lo era o doveva esserlo da parte del custode. I ricorrenti si dolgono non essersi dai giudici di merito considerato che la predisposizione di un servizio di vigilanza di 58 persone tra dipendenti, volontari del omissis , sommozzatori dei omissis operatori della Protezione civile depone per l'obiettiva pericolosità della cosa pag. 66 del ricorso . Lamentano non essersi dai giudici di merito considerata la facile accessibilità alla cosa pag. 76 del ricorso e la pericolosità della stessa pagina 79 del ricorso , e che solo nel 2007, anno successivo al sinistro de quo, dopo la morte di altri due bambini, fu dichiarata la non balneabilità del bacino fino al 2010, con esecuzione di opere per la relativa messa in sicurezza. Si dolgono essere stato pertanto erroneamente ravvisato nella specie il fortuito liberatorio pur non essendo stato dato nel caso il comportamento del ragazzo poi defunto nè imprevedibile nè eccezionale pag. 82 del ricorso . 8. Il quarto motivo denuncia violazione dell'articolo 2050 c.c. Secondo i ricorrenti la fattispecie, in alternativa, potrebbe riferirsi al danno da attività pericolose, posto che il bacino dell'Idroscalo è una cosa sfruttata economicamente seguendo una organizzazione precisa da parte della ex Provincia di Milano, ora omissis . Deducono che l'attività di gestione dell' omissis è pericolosa in ragione della intrinseca pericolosità dell' omissis nell'area del sinistro. 9. La città omissis resiste con controricorso. I primi tre motivi pongono questioni comuni e può farsene scrutinio unitario. Giusta principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità ai sensi dell'articolo 2051 c.c. il custode si libera della responsabilità fornendo la prova liberatoria del fortuito v. in particolare Cass.,7/5/2021, numero 12166 Cass., 5/5/2020, numero 8466 Cass., 27/6/2016, numero 13222 . Compete al custode l'onere di provare che, anziché per fatto della cosa, l'evento dannoso è stato cagionato da caso fortuito. Il custode si libera della responsabilità se prova che l'evento dannoso si è verificato in modo non prevedibile nè prevenibile, dovendo distinguersi tra situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della medesima, solamente in quest'ultima ipotesi potendo invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere od ovviare alla straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi cfr. Cass., 10/6/2020, numero 11096 Cass., 24/2/2011, numero 4495. V. altresì Cass., 12/4/2013, numero 8935 Cass., 12/3/2013, numero 6101 Cass., 18/10/2011, numero 21508 Cass., 6/6/2008, numero 15402 Cass., 20/2/2006, numero 3651 . Non spetta in particolare al danneggiato dare la prova dell'insidia o del trabocchetto v. già Cass.,20/6/2006 Cass., 14/3/2006, numero 5445 , mentre incombe al custode dedurre e provare l'eventuale concorso di colpa del danneggiato ex articolo 1227,1 co., c.c. v. Cass., 10/6/2020, numero 11096 Cass., 24/2/2011, numero 4495 Cass., 8/8/2007, numero 17377 . 12. Va allora detto che la Corte di merito non ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto ha ritenuto il comportamento del danneggiato di per sé idoneo a provocare il danno senza tenere conto della sua non imprevedibilità ed evitabilità, avuto riguardo alla specifica e particolare situazione della cosa nella specie. È rimasto infatti nel giudizio di merito accertato che nella zona ove è avvenuto il sinistro de quo il bacino dell' OMISSIS fosse particolarmente pericoloso, in quanto costituito da vasche artificiali, profonde diversi metri, non visibili da chi si immergeva, anche semplicemente camminando nel senso che in quelle vasche si poteva, come è accaduto al congiunto dei ricorrenti, sprofondare improvvisamente pur trovandosi in acque basse. È rimasto del pari accertato che nelle suindicate vasche sotterranee l'acqua fosse gelida, potendo pertanto contribuire all'evento fatale. Le caratteristiche della cosa, note al custode, che le aveva pure fatte oggetto di avviso al pubblico, rendevano dunque assai probabile che si potesse verificare un evento tragico, come ex post rispetto a quello in argomento confermato dall'avvenuto annegamento un anno dopo di due bambini in quel medesimo punto dell' OMISSIS . A tale stregua, la condotta del danneggiato non era nel caso una evenienza fortuita, stante la notoria pericolosità della cosa, e l'odierna ricorrente ha omesso di compiere una specifica disamina -richiesta quand'anche non da specifiche norme tecniche in ogni caso dalla norma primaria del neminem laedere al fine di accertare se l'apposizione di cartelli come successivamente, ma tardivamente, poi avvenuto ovvero la chiusura dell'area de qua all'accesso degli utenti avrebbe potuto impedire il verificarsi dell'evento dannoso ovvero comunque ridurne le conseguenze cfr. Cass., 9/7/2021, numero 13595 Cass., 12/5/2015, numero 9547 . Nè l'odierna ricorrente ha d'altro canto dedotto e provato il verificarsi nella specie di una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa che abbia impedito al custode di tempestivamente attivarsi deponente per la configurazione nel caso del fortuito cfr. Cass. 13595/ 2021 Cass. 4495/ 2011 Cass. 8935/ 2013 Cass. 6101/ 2013 Cass., 21508/ 2011 Cass. 15402/ 2008 Cass. 3651/ 2006 . 13. Nell'ascrivere la responsabilità del sinistro in argomento all'esclusiva condotta del defunto, la corte di merito ha nell'impugnata sentenza pertanto violato la ripartizione probatoria prevista all'ar. 2051 c.c., in particolare omettendo di considerare che, pur essendovi un avviso quanto alla pericolosità delle acque che non era divieto di balneazione , il danneggiato stava in realtà meramente camminando non essendovi alcuna prova che si fosse messo a nuotare poco distante dalla riva, venendo improvvisamente inghiottito dalle acque gelide e sospinto in una sottostante non segnalata vasca sotterranea atteso che il segnale di acque profonde è cosa diversa . 14. Con particolare riferimento al 2 e al 3 motivo va per altro verso sottolineato non essersi dalla corte di merito quantomeno idoneamente considerato che -come questa Corte più volte posto in rilievo allorquando si avvalga di terzi, ancorché non alle sua dipendenze, il committente o preponente accetta il rischio connaturato alla relativa utilizzazione all'attuazione della propria obbligazione, e risponde pertanto direttamente ex articolo 1228 c.c. o 2049 c.c. in virtù del principio cuius commoda eius et incommoda salvo il diritto di rivalsa nei rapporti interni di tutte le ingerenze dannose che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in conseguenza della posizione ai medesimi conferita rispetto al danneggiato, cfr. Cass. 13595/ 2021 Cass. 8811/ 2020 Cass. 4298/ 2019 Cass. 30161/ 2018 Cass. 25273/ 2018 Cass. 12833/ 2014 Cass. 8826/ 2007 . È pertanto erronea l'affermazione che nel caso la Provincia non possa rispondere dell'operato dei soggetti di cui si è avvalsa nella specie, i omissis per l'asserita insussistenza di un rapporto contrattuale che nella specie è peraltro pure emerso . La fondatezza dei primi tre motivi di ricorso nei suindicati termini, assorbiti ogni altro profilo e diversa questione nonché il 4 motivo, comporta l'accoglimento in relazione del ricorso, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei suindicati disattesi principi. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiara assorbito il quarto. Cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.