Per i praticanti la frequenza della Scuola di specializzazione equivale al corso di formazione

Qual è il rapporto tra la frequenza della Scuola di specializzazione per le professioni legali e la frequenza del corso di formazione per i tirocinanti di cui all’art. 43 l. n. 247/2012? Nello specifico, è consentito il contemporaneo rilascio del certificato di avvenuta frequenza di entrambi i percorsi? Inoltre, il certificato di avvenuta frequenza del corso di formazione può essere rilasciato una volta maturate 160 ore di frequenza?

Ed infine, è ammissibile valutare l'idoneità per il passaggio al secondo anno della Scuola di specializzazione ai fini del compimento di un anno di tirocinio? Sono questi i tre quesiti che l'Università Pegaso ha formulato al CNF che ha dato chiarimenti con il parere n. 1 del 24 marzo 2023. Partendo proprio da quest'ultimo interrogativo, la risposta del CNF è negativa stante il chiaro tenore dell' articolo 41, comma 9, l. n. 247/12 , a mente del quale l' equipollenza ai fini del compimento di un anno di tirocinio è ascritta alla frequenza della Scuola per l'intera sua durata . Quanto ai primi due quesiti invece il parere ricorda il precedente intervento del CNF del 15 luglio 2022 con il quale è stata riconosciuta una equipollenza funzionale tra la frequenza delle Scuole di specializzazione per le professioni legali e la frequenza del corso di formazione ex art. 43 legge n. 247/12 , atteso che il d.m. n. 17/2018 annovera le scuole tra i soggetti organizzatori dei predetti corsi . Di conseguenza, ferma restando la possibilità per le Scuole di organizzare corsi di formazione autonomi e distinti rispetto alla frequenza della Scuola stessa e valevoli ai fini di cui all'art. 43 l. 247/2012 e del d.m. n. 17/2018, per il tirocinante che frequenti unicamente la Scuola di specializzazione il diploma conseguito a seguito della frequenza della medesima non solo è equipollente rispetto allo svolgimento di un anno di tirocinio, ma assorbe altresì l'obbligo di frequenza del corso di formazione per il restante semestre . Concludendo, in risposta al primo quesito, il CNF precisa che non è necessario rilasciare un doppio diploma ma è sufficiente il rilascio del diploma a seguito della frequenza della Scuola per la sua intera durata. La risposta alla seconda domanda è invece negativa, essendo in ogni caso necessaria la frequenza della Scuola di specializzazione per l'intera durata, al fine di maturare il diritto all'assorbimento dell'obbligo di frequenza del corso di formazione previsto dall' art. 43 l. n. 247/2012 .