Rimesso in discussione il diritto riconosciuto all’ex moglie. Necessario un nuovo processo d’Appello. Insufficiente il solo richiamo alla maggiore solidità reddituale dell’ex marito che fa da contraltare alla non autosufficienza economica dell’ex moglie.
Il solo riferimento alla solidità reddituale dell’ex marito non basta per legittimare, in automatico, il riconoscimento dell’ assegno divorzile in favore dell’ex moglie . Ufficializzata la rottura definitiva del matrimonio tra Tizia e Caio, va sciolto il nodo relativo all’assegno divorzile chiesto da Tizia. Su questo tema i giudici di merito assumono posizioni contrastanti nei primi due gradi di giudizio in Tribunale la domanda di Tizia viene respinta, in Appello, invece, viene accolta. Per i giudici di secondo grado, nonostante la contenuta durata del matrimonio, appena sei anni , vi sono i presupposti per l’attribuzione dell’assegno divorzile alla donna, una volta accertate la sua non autosufficienza economica e l’adeguatezza del reddito 1.400 euro al mese percepito dall’ex marito . In Cassazione, però, l’assegno divorzile riconosciuto a Tizia viene messo seriamente in discussione, ovviamente per la gioia di Caio. I Magistrati osservano, innanzitutto, che la sentenza d’Appello ha giustificato l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno divorzile in funzione preminentemente assistenziale, avendo registrato uno squilibrio reddituale-patrimoniale tra gli ex coniugi e avendo valorizzato, quale contributo dato dalla donna alla formazione del patrimonio familiare comune, e quindi in chiave compensativa-perequativa, la circostanza che la residenza familiare era stata fissata presso l’abitazione dei genitori di lei nonché l’attività lavorativa da lei espletata come baby sitter e come assistente su un pullmino per il trasporto di bambini . Questa visione viene fortemente censurata dai Giudici di Cassazione, i quali ricordano che la principale e imprescindibile funzione assistenziale dell’assegno comporta la necessità di valutare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che lo richiede e l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, posto che la soglia della indipendenza economica deve intendersi come possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, avendo riguardo alle indicazioni provenienti dalla coscienza sociale . Di conseguenza, il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi vale unicamente come precondizione fattuale il cui accertamento è necessario per l’applicazione dei parametri fissati dalla legge sul divorzio in ragione della finalità composita assistenziale perequativa e compensativa dell’assegno . Ma nel caso riguardante Tizia e Caio è mancata un’ effettiva valutazione dei presupposti dell’assegno divorzile , evidenziano i Giudici di Cassazione, in quanto si doveva accertare , aggiungono, da un lato l’effettiva mancanza della indipendenza o autosufficienza economica di uno dei coniugi, intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi un’esistenza economicamente autonoma e dignitosa e, dall’altro, in caso di accertamento dell’autosufficienza ma di riscontro di uno squilibrio reddituale-patrimoniale , se vi fosse la necessità di compensare uno dei coniugi per il particolare contributo dato alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale, con sacrificio delle proprie concrete e non ipotetiche aspettative professionali . Invece, i giudici d’Appello hanno riconosciuto all’assegno di divorzio una funzione assistenziale e sulla base di un mero squilibrio fra le due posizioni reddituali sono giunti ad affermare, pur in assenza di un accertamento concreto, la prevalenza di tale componente , ossia dello squilibrio reddituale tra ex moglie ed ex marito, senza in alcun modo spiegarne le ragioni . Ora toccherà nuovamente ai giudici d’Appello valutare il possibile riconoscimento dell’assegno divorzile in favore di Tizia, però tenendo presente delle indicazioni fornite dalla Cassazione.
Presidente Amendola Relatore Caprioli Svolgimento del processo Ritenuto che Con sentenza nr 1388-2020 la Corte di appello di Ancona accoglieva l'appello proposto da P.G. nei riguardi di S.G. avverso la pronuncia nr 281-2020 del Tribunale di Ascoli Piceno con la quale era stata rigettata la domanda di assegno divorzile. Il Giudice del gravame riteneva, alla stregua delle risultanze di causa, che quantunque la durata del matrimonio fosse stata contenuta sei anni , sussistevano i presupposti per l'attribuzione dell'emolumento ex l. 898 del 1970, art. 5, comma 6, in funzione assistenziale a fronte della non autosufficienza economica del coniuge richiedente e dell'adeguatezza del reddito percepito dall'ex marito Euro 1400,00 . Avverso tale sentenza S.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Si è costituita P.G. con controricorso. Entrambe le parti in prossimità dell'udienza camerale hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione Considerato che Con l'unico, articolato motivo si denuncia la violazione della l. 898 del 1970, art. 5 , comma 6, come modificato dalla L. 1987 nr 74 art. 10 in relazione all' art. 360 comma 1 nr 3 c.p.c. per non avere la Corte di appello fatto corretta applicazione dei criteri dettati dalla legge ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità per eccessiva prolissità dell'atto di impugnazione. Indubbiamente il ricorso si dilunga in talune parti ma da ciò non può derivare la sanzione della inammissibilità, ben comprendendosi dalla lettura complessiva del motivo il senso delle critiche in esso svolte. Le censure sono fondate. La sentenza impugnata ha giustificato l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile, nella misura indicata, in funzione preminentemente assistenziale, avendo registrato uno squilibrio reddituale-patrimoniale tra gli ex coniugi e valorizzato, quale contributo dato dall'appellante alla formazione del patrimonio comune, e quindi in chiave compensativa-perequativa, la circostanza che la residenza familiare era stata fissata presso l'abitazione dei genitori della richiedente nonché l'attività lavorativa dalla stessa espletata come baby sitter e come assistente su un pulmino per trasporto bambini. Questa impostazione non è in linea con la giurisprudenza di legittimità formatasi dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 del 2018. Benché la Corte di appello abbia formalmente preso le mosse, nell'affrontare il tema dell'assegno divorzile riconosciuto alla P. dalla pronunzia a Sezioni Unite di questa Corte n. 18287 del 2018. , riportando i principi massimati, ad essa non si è poi, nel decidere, pienamente e completamente conformata. Occorre infatti ricordare che la principale e imprescindibile funzione assistenziale dell'assegno comporta la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che lo richiede e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, posto che la soglia della indipendenza economica deve intendersi come possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, avendo riguardo alle indicazioni provenienti dalla coscienza sociale ex plurimis, Cass. n. 11504 del 2017 e n. 3015 del 2018 . Il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi vale unicamente come precondizione fattuale il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita - assistenziale perequativa e compensativa - del detto assegno cfr. Cass. n. 32398 del 2019 . Ora, nella specie, è mancata un'effettiva valutazione dei presupposti dell'assegno divorzile in quanto si doveva accertare a l'effettiva mancanza della indipendenza o autosufficienza economica di uno dei coniugi, intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa b in caso di accertamento dell'autosufficienza ma di riscontro di uno squilibrio reddituale-patrimoniale, se vi fosse la necessità di compensare uno dei coniugi per il particolare contributo che lo stesso avesse dimostrato di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, con sacrificio delle proprie concrete e non ipotetiche aspettative professionali cfr. Cass.civ.21234/2019 , 5603/2020 , 22499/2021 . Il giudice di appello, non si è pertanto conformato ai principi sopra richiamati, riconoscendo all'assegno di divorzio una funzione assistenziale, sulla base di un mero lo squilibrio fra le due posizioni reddituali e giungendo ad affermare, pur in assenza di un accertamento condotto secondo i principi sopra illustrati, la prevalenza di tale componente senza in alcun modo spiegarne le ragioni. Spetterà al giudice del rinvio fare corretta applicazione in concreto dei criteri innanzi enunciati ai fini della attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile. Il ricorso va dunque accolto e la decisione impugnata va cassata e rinviata alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 .