Quali sono i limiti per l’impugnazione da parte della procura dell’ordinanza di rimessione in termini?

La Cassazione, analizzando il caso di un imputato condannato con rito abbreviato, dopo l’ottenimento della rimessione in termini per la domanda di accesso al rito alternativo, spiega perché l’impugnazione del P.G. non merita accoglimento.

Il Tribunale di Brescia condannava un imputato per maltrattamenti ai danni della compagna convivente, dopo aver concesso l' ordinanza di rimessione in termini per richiedere il rito abbreviato. Il Procuratore ha impugnato la pronuncia dolendosi per la falsa applicazione dell' art. 175 c.p.p. in quanto l'evasione dagli arresti domiciliari da parte dell'imputato non può essere ricondotta all'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore che consentono la restituzione nei termini. La Corte d'appello adita ha confermato invece la pronuncia di prime cure, sull'assunto per cui non sarebbe stato specificato quale tipo di nullità era dedotta dal PG. La questione è giunta all'attenzione della Cassazione. Secondo il P.G. la Corte d'appello nel dichiarare inammissibile la sua impugnazione avrebbe violato l' art. 175, comma 5, c.p.p. che consentirebbe l' impugnazione dell'ordinanza di rimessione in termini unitamente con la sentenza di merito. La tesi è priva di fondamento. Richiamando il principio di tassatività delle impugnazioni, il Collegio sottolinea che la disposizione invocata in realtà circoscrive il proprio ambito di applicazione alle sole ordinanze di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza di merito o dell'opposizione avverso il decreto penale di condanna e non può dunque essere interpretata analogicamente. Ne consegue che sono impugnabili con la sentenza esclusivamente le ordinanze che concedono la restituzione nel termine per la proposizione dell'impugnazione o dell'opposizione . Per riprendere le parole della Corte poiché l' art. 175, comma 5, c.p.p. è una norma speciale che prevede i casi tassativi di impugnazione, deroga anche alla norma di carattere generale di cui all' art. 586 c.p.p. che prevede che l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento possa essere proposta, a pena di inammissibilità, solo con l'impugnazione contro la sentenza, ma quando non è diversamente stabilito dalla legge l' art. 175, comma 5, c.p.p. pone, dunque, una regola diversa dal regime di impugnazione delle ordinanze dibattimentali . Infine, precisa la pronuncia che la tesi della Procura Generale secondo cui l'imputato sarebbe stato rimesso in termini per presentare la richiesta di rito abbreviato a causa della sua latitanza, in quanto evaso dagli arresti domiciliari, denota un'analisi parziale delle risultanze processuali. Dagli atti risulta infatti che, a seguito dell'evasione dagli arresti domiciliari, i due difensori di fiducia dell'imputato rinunciarono al mandato e fu dunque dichiarata la latitanza dall'imputato, con conseguente nomina del difensore d'ufficio, al quale veniva poi notificato il decreto di giudizio immediato con gli avvisi relativi all'accesso ai riti alternativi. La richiesta di rimessione in termini è stata dettata, quindi, non solo dalla latitanza dell'imputato ma dall'impossibilità per quest'ultimo di chiedere il rito alternativo per l'assenza di notifica del decreto di giudizio immediato a mani proprie , e per la mancata conoscenza delle facoltà di accesso ai riti alternativi. In conclusione, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Presidente Liberati – Relatore Semeraro Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza del 21 giugno 2022 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma di quella del 20 dicembre 2021 del Tribunale di Brescia, con riferimento al reato di cui al capo c ha riconosciuto la circostanza attenuante ex art. 609-bis, comma 3, c.p. prevalente e, in uno con le già concesse circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a S.M.T. in 3 anni e 2 mesi di reclusione. S.M.T. è stato condannato per i reati, commessi ai danni della compagna convivente M.J. di cui ai capi A ex art. 572 c.p. in omissis da omissis , B ex artt. 582 c.p. e art. 585 c.p. in relazione agli art. 576 c.p. e art. 577 c.p. in omissis il omissis , C ex artt. 609- bis , 609- ter , comma 1, numero 5, 61, numero 1 e 2 c.p. in omissis il omissis e D ex art. 612, comma 2, c.p. in omissis il omissis . 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia deducendo l'inosservanza dell' art. 175, comma 5, c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al rigetto del primo motivo di impugnazione del Procuratore generale. Dopo aver riportato in sintesi i motivi di appello del Procuratore generale, si rileva che la Corte di appello avrebbe erroneamente indicato che l'appello non avrebbe indicato quale nullità si sarebbe concretizzata. Invece, il Procuratore generale avrebbe impugnato l'ordinanza di rimessione in termini ex art. 175, comma 5, c.p.p. in relazione all' art. 623, lett. a , c.p.p Si sostiene che l'ordinanza del 16 dicembre 2021, con cui il Tribunale di Brescia ha concesso la rimessione in termini per richiedere il rito abbreviato, sarebbe stata emessa in violazione dell' art. 175 c.p.p. perché l'evasione dagli arresti domiciliari non costituirebbe un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che consentirebbero la concessione della restituzione del termine. Inoltre, la richiesta di restituzione in termini non sarebbe stata presentata tempestivamente, dal momento che l'arresto dell'imputato è avvenuto il 11 ottobre 2021 e l'istanza è stata depositata il 14 dicembre 2021. L'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'ordinanza che dispone o rifiuta il giudizio abbreviato non è impugnabile sarebbe affetta da manifesta illogicità la Corte di appello confonderebbe l'ordinanza del 16 dicembre 2021 con cui il Tribunale di Brescia ha rimesso in termini l'imputato per richiedere il rito abbreviato, oggetto di impugnazione ex art. 175, comma 5, c.p.p. , e l'ordinanza successiva del Tribunale con cui l'imputato è stato ammesso al rito abbreviato, che non è stata impugnata dalla Procura Generale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. In punto di fatto, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia il 21 febbraio 2022 ha proposto ricorso per cassazione - poi convertito in appello a seguito dell'impugnazione proposta dall'imputato - avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 20 dicembre 2021 e - testualmente - avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 14.12.21 con cui è stato ammesso il giudizio abbreviato . previa restituzione nel termine per chiedere il giudizio abbreviato, poi ammesso dal Tribunale . . Il Procuratore generale, con la prima impugnazione, sul punto ha dedotto la violazione di norme processuali artt. 175 e 458 c.p.p. stabilite a pena di inammissibilità e decadenza . e vizio di motivazione nell'ordinanza di restituzione nel termine in data 16.12.21 per la richiesta di giudizio abbreviato . con conseguente connessione con la sentenza di condanna ad una pena ridotta per il rito . 1.2. Secondo quanto risulta dagli atti, l'imputato fu dichiarato latitante il 30 agosto 2021 dopo l'aggravamento dell'originaria misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia in carcere i difensori di fiducia rinunciarono al mandato il 20 agosto 2021 il decreto di giudizio immediato del 31 agosto 2021, con udienza fissata il 14 dicembre 2021, fu notificato, anche per l'imputato, al solo difensore di ufficio. L'imputato fu, poi, tratto in arresto il 11 ottobre 2021 e dopo aver nominato alcuni difensori di fiducia, poi revocati, all'udienza del 14 dicembre 2021 il suo difensore avv. Cristian Mongodi - che già risulta aver esercitato la difesa di fiducia dal 5 novembre 2021 - chiese la restituzione del termine per il giudizio abbreviato facendo presente che all'esito della notifica di giudizio immediato l'imputato era latitante e assistito da difensore di ufficio, non in grado di chiedere riti alternativi . Il Pubblico ministero si rimise alla decisione del Tribunale il difensore preannunciò, altresì, l'intenzione di rendere confessione, procedere ad un'offerta risarcitoria. Il Tribunale rinviò all'udienza del 16 dicembre 2021 per consentire all'imputato di corrispondere la somma. A tale udienza il Tribunale ha solo accolto la richiesta della difesa di giudizio abbreviato, senza esplicita pronuncia sulla restituzione nel termine. Il processo si è poi celebrato con tale rito alternativo. 1.3. Secondo la prima impugnazione del Procuratore generale, l'ordinanza di restituzione nel termine sarebbe priva di motivazione se si volesse ritenere che la motivazione sia per relationem alla richiesta della difesa, non ricorrerebbero i presupposti dell' art. 175 c.p.p. perché la latitanza, a seguito di evasione dagli arresti domiciliari, non concretizzerebbe il caso fortuito o la forza maggiore. Inoltre, la richiesta di restituzione nel termine avrebbe dovuto essere presentata, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla cessazione del fatto costituente forza maggiore o caso fortuito che coinciderebbe con l'arresto dell'imputato avvenuto il 11 ottobre 2021, sicché il Tribunale non avrebbe potuto rimettere in termini l'imputato e .pertanto, la pena determinata dal Tribunale non poteva essere ridotta di un terzo per il rito . Con il dispositivo dell'atto di impugnazione, il Procuratore generale chiese l'annullamento della sentenza e dell'ordinanza impugnata. 2. La Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del Procuratore generale rilevando che quest'ultimo aveva chiesto l'annullamento della ordinanza e della sentenza senza indicare quale nullità la violazione dell' art. 175 c.p.p. avrebbe integrato, atteso che le nullità sono tassative. 2.1. Inoltre, ha rilevato che l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato, specificamente impugnata dal Procuratore generale, è non impugnabile, secondo il costante orientamento della giurisprudenza. 2.2. La Corte di appello ha escluso che l'ordinanza di restituzione nel termine sia affetta da nullità. 3. Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile nella parte in cui deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla questione di diritto processuale dedotta, relativa alla remissione in termini. 3.1. Come affermato da Sez. U, numero 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01 , in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall 'art. 606, comma 1, lett. e , c.p.p. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge. 4. Il ricorrente afferma erroneamente che l'impugnazione del 21 febbraio 2021 non abbia avuto ad oggetto anche l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato tenuto conto del chiaro testo del primo ricorso, poi convertito in appello, prima riportato. 4.1. Secondo il Procuratore generale, con il ricorso del 11 agosto 2022, la Corte di appello, nel dichiarare inammissibile l'impugnazione del Procuratore generale del 21 febbraio 2022, avrebbe violato l' art. 175, comma 5, c.p.p. , che consentirebbe l'impugnazione dell'ordinanza di rimessione in termini unitamente con la sentenza di merito. La tesi del Procuratore generale è manifestamente infondata. 4.2. Vige il principio di tassatività delle impugnazioni le impugnazioni sono ammissibili solo ove tale potere sia esplicitamente previsto dalla legge. 4.2.1. Se l' art. 175, comma 1, c.p.p. , si riferisce in via generale alla restituzione nei termini previsti a pena di decadenza, l' art. 175, comma 5, c.p.p. prevede, invece, espressamente che L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o dell'opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione . 4.2.2. La disposizione che il ricorrente invoca per sostenere l'impugnazione, in realtà, circoscrive il proprio ambito di applicazione alle sole ordinanze di restituzione nel termine per la proposizione di un'impugnazione avverso una sentenza di merito o dell'opposizione avverso il decreto penale di condanna. Trattandosi di norma che indica i casi di impugnazione, che sono tassativi, l' art. 175, comma 5, c.p.p. non può essere interpretato analogicamente ai sensi dell' art. 175, comma 5, c.p.p. sono impugnabili con la sentenza esclusivamente le ordinanze che concedono la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o dell'opposizione. 4.2.3. La norma, quindi, esclude che possa essere proposta impugnazione avverso l'ordinanza di rimessione in termini per presentare la richiesta di rito abbreviato. Tale interpretazione trova conferma nel successivo comma 6 dell' art. 175 c.p.p. che, invece, prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso ogni provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione nel termine, senza distinguere se la richiesta sia relativa alla proposizione dell'impugnazione o dell'opposizione al decreto penale di condanna. 4.3. Poiché l' art. 175, comma 5, c.p.p. è una norma speciale che prevede i casi tassativi di impugnazione, deroga anche alla norma di carattere generale di cui all' art. 586 c.p.p. che prevede che l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento possa essere proposta, a pena di inammissibilità, solo con l'impugnazione contro la sentenza, ma quando non è diversamente stabilito dalla legge l' art. 175, comma 5, c.p.p. pone, dunque, una regola diversa dal regime di impugnazione delle ordinanze dibattimentali. 4.4. Anche la giurisprudenza che attribuisce al giudice dell'impugnazione il potere di sindacare la correttezza del provvedimento di restituzione nel termine per impugnare si riferisce alla possibilità di dichiarare la sola impugnazione tardiva ed è stata elaborata con riferimento al caso della restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna Sez. 4, numero 20420 del 27/04/2021, Khan, Rv. 281207 . 5. Il ricorso è poi manifestamente infondato nella parte in cui invoca, per sostenere la fondatezza dell'impugnazione del 21 febbraio 2022 l' art. 623, lett. a , c.p.p . tale norma non si riferisce, infatti, alle ordinanze interinali, ma a quelle che definiscono i procedimenti, mentre l'impugnazione ebbe ad oggetto sia la sentenza che le ordinanze di ammissione del giudizio abbreviato che di rimessione in termini. 6. La tesi sostenuta dalla Procura Generale secondo cui l'imputato sarebbe stato rimesso in termini per presentare la richiesta di rito abbreviato a causa della sua latitanza, in quanto evaso dagli arresti domiciliari, denota un'analisi parziale delle risultanze processuali. Dalla sentenza impugnata risulta che, a seguito dell'evasione dagli arresti domiciliari, avvenuta il 19 agosto 2021, i due difensori di fiducia dell'imputato rinunciarono al mandato ed il 30 agosto 2021 fu dichiarata la latitanza dall'imputato, con conseguente nomina del difensore d'ufficio solo a quest'ultimo fu notificato il decreto di giudizio immediato del 31 agosto 2021, contenente gli avvisi relativi all'accesso ai riti alternativi. La richiesta di rimessione in termini è stata dettata, quindi, non solo dalla latitanza dell'imputato ma dall'impossibilità per quest'ultimo di chiedere il rito alternativo per l'assenza di notifica del decreto di giudizio immediato a mani proprie , e per la mancata conoscenza delle facoltà di accesso ai riti alternativi per altro, la notifica avvenne al solo difensore di ufficio con il quale l'imputato latitante non avrebbe potuto avere alcun concreto contatto. Solo in seguito alla nomina dell'Avv. Cristian Mongodi quale difensore di fiducia è stato possibile per l'imputato presentare la propria richiesta all'udienza del 14 dicembre 2021, una volta messo a conoscenza delle facoltà esercitabili. 7. Come correttamente rilevato dalla Corte di appello, la Procura Generale nell'impugnazione omise di specificare quale nullità sarebbe stata integrata, in violazione dell' art. 581, lett. d , c.p.p. e di conseguenza correttamente l'impugnazione fu dichiarata inammissibile. Per le nullità vige il principio di tassatività ai sensi dell' art. 177 c.p.p. che prevede, infatti, che L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge . 7.1. La qualificazione nell'impugnazione della nullità dedotta è rilevante anche sotto un altro profilo l' art. 438, comma 6-bis, c.p.p. prevede che la richiesta di giudizio abbreviato determini la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute. 7.2. La nullità per la mancanza di -motivazione dell'ordinanza di restituzione nel termine non è una nullità assoluta - secondo parte della giurisprudenza è relativa - ed in ogni caso non determinerebbe mai l'applicazione dell' art. 604 c.p.p. . 7.3. L'eventuale, illegittima, restituzione nel termine per proporre la richiesta di giudizio abbreviato non costituisce in alcun modo una nullità assoluta. 7.3.1. Ai sensi dell' art. 179 c.p.p. sono nullità assolute, insanabili e rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, solo quelle previste dall' art. 178, comma 1, lett. a , c.p.p . quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, quelle derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, o quelle definite assolute da specifiche disposizioni di legge. 7.3.2. Dagli atti risulta che all'udienza nessuna delle parti presenti si è opposta alla richiesta di restituzione nel termine né le parti presenti hanno eccepito alcuna nullità dopo la lettura dell'ordinanza poi impugnata si è, in ogni caso, verificata anche la decadenza della parte pubblica del potere di proporre qualunque eccezione di nullità. 7.4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non devono essere liquidate le spese sostenute dalla parte civile tenuto conto dell'oggetto del ricorso del Procuratore generale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese sostenute dalla parte civile. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell 'art. 52 D.Lgs. numero 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.