Mantenimento dei figli: l’obbligazione dei nonni è subordinata e sussidiaria rispetto a quella dei genitori

L'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori, ma altresì nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli.

Il caso. La Corte d'appello di Roma respingeva un reclamo - proposto da una donna, in proprio e quale erede del defunto marito, nei confronti della nuora, madre di un minore e separata dal proprio coniuge - avverso un decreto del Tribunale di Velletri con il quale era stata rigettata l'opposizione proposta dalla donna avverso il decreto, ex articolo 148 c.c. poi articolo 316-bis c.c. , con il quale lo stesso Tribunale – essendo i redditi percepiti dalla madre insufficienti al mantenimento del figlio - aveva posto a carico degli ascendenti paterni il pagamento mensile, in favore della nuora, di una parte della somma posta a carico del padre del minore - inadempiente da tempo - a titolo di contributo al mantenimento del ragazzo, in sede di separazione consensuale. Avverso la pronuncia della Corte territoriale veniva proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi. Con ordinanza interlocutoria numero 30368/2022 i Supremi Giudici ritenevano di rinviare la causa per la trattazione in pubblica udienza, in relazione alla questione posta con il secondo motivo di ricorso, relativa alla domanda della reclamante nonna paterna tenuta a contribuire al mantenimento del nipote minorenne di estensione dell'obbligo di versamento del contributo al mantenimento del nipote anche alla nonna materna, con conseguente istanza di chiamata in causa di quest'ultima. La richiesta era stata disattesa dal giudice di merito, sul presupposto della mancata partecipazione dell'ascendente materno all'originario giudizio. Il P.G., nelle proprie conclusioni, chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando, in particolare, che quella degli ascendenti dei genitori - qualora entrambi non siano in grado di adempiere al loro primario dovere di mantenimento nei confronti dei figli - è un'obbligazione sussidiaria che sorge in seguito ad un provvedimento del giudice e, fra gli ascendenti di pari grado, l'obbligazione è «solidale», ex articolo 1294 c.c., ma non necessariamente paritaria, essendo proporzionale alle capacità economiche di ogni ascendente. Il P.G. evidenziava che la nonna paterna che aveva promosso il procedimento non aveva evocato in giudizio da subito anche l'altra nonna, limitandosi soltanto a chiederne la chiamata in causa in primo grado. Il giudice aveva ritenuto di non autorizzarla e tale decisione, essendo discrezionale, non poteva essere sindacata dal giudice di legittimità. Osservazioni. Anteriormente alla Riforma operata con il D.Lgs. numero 154/13, il concorso negli oneri dei genitori verso i figli era disciplinato dall'articolo 148 c.c. Attualmente, la norma di riferimento è l'articolo 316-bis c.c., modificato dalla recente Riforma Cartabia D.Lgs numero 149/22 . L'obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai genitori. Se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le proprie sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro. L'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non soltanto nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori, ma altresì nel senso che non ci si può rivolgere agli ascendenti per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli. Ciò in quanto l'obbligazione a carico degli ascendenti deve considerarsi come assolutamente eccezionale. In definitiva, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei nipoti sussiste a carico di tutti gli ascendenti dello stesso grado e, quindi, dei nonni sia paterni che materni , in quanto il principio cardine del diritto di famiglia è quello della tutela dei minori. Dunque l'obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata grava proporzionalmente su tutti gli ascendenti di pari grado, indipendentemente da chi sia il genitore che ha creato l'insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economici. Nell'ordinanza interlocutoria si afferma che, pur non potendosi configurare sul piano processuale un rapporto di litisconsorzio necessario di tutti gli ascendenti, gli stessi ben possono essere tutti chiamati in giudizio a concorrere, ricorrendo i presupposti di legge, al mantenimento dei nipoti nel caso di impossibilità volontaria o non dei genitori, involgendo l'obbligo di mantenimento su tutti gli ascendenti di pari grado. Osservano gli Ermellini che, nel caso in esame, tuttavia, nell'originario procedimento ex articolo 148 c.c. solo ai nonni paterni era stato imposto di fornire al genitore che provvedeva a mantenere il minore i mezzi necessari nella forma del versamento di una parte del contributo economico mensile dovuto per l'adempimento dei doveri nei confronti del figlio. La nonna paterna non aveva evocato in giudizio quella materna, ma si era limitata a chiederne la chiamata in causa. I giudici d'appello avevano osservato che il ricorso, essendo stato proposto oltre i termini di cui all'art 148 comma 3 c.c., andava qualificato come istanza di modifica e revoca delle condizioni economiche regolamentate da decreto sicché, conformemente a quanto statuito dal primo giudice, non poteva estendersi il contraddittorio anche alla nonna materna, essendo questa rimasta estranea al procedimento conclusosi con l'emissione del decreto ex articolo 148 c.c., non tempestivamente opposto. I Giudici della prima sezione affermano invece che in sede di richiesta di revisione o modifica del provvedimento, quale quella nella specie esperita dalla nonna paterna, potevano anche essere chiamati a partecipare soggetti diversi da quelli che avevano preso parte all'originario procedimento, avente oggetto diverso. In presenza di più ascendenti ogni coobbligato è tenuto nei limiti delle proprie condizioni economiche e proporzionalmente alle situazioni degli altri soggetti astrattamente tenuti. Pertanto, sussisteva l'interesse ad evocare in causa anche l'altro soggetto coobbligato, affinché venisse fornito al giudice un quadro esaustivo circa le diverse situazioni patrimoniali dei coobbligati. Tuttavia, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, come osserva il P.G., il giudice non poteva ordinare alcuna integrazione d'ufficio. Conclusione. Con la sentenza numero 8980/23, la prima sezione civile della Corte di Cassazione respinge il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del giudizio di legittimità.

Presidente Amendola – Relatore Iofrida Fatto La Corte d'appello di Roma, con decreto numero 317/2019, ha respinto il reclamo proposto da R.P., in proprio e quale erede del defunto coniuge L., nei confronti di C.S., avverso decreto del Tribunale di Velletri del 22/6/2017, di rigetto dell'opposizione proposta, con ricorso del 20/4/2016, dalla R. avverso decreto, ex articolo 148 c.comma poi articolo 316 bis c.c., a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 4 D.Lgs. numero 154/2013 del 29/10/2010, con il quale il Tribunale di Velletri aveva posto a carico di C.L. e R.P. ascendenti paterni il pagamento, in favore di C.S., della somma di Euro 200,00 mensili, quale quota parte della somma di Euro 350,00 posta a carico di C.G., coniuge separato e padre del minore G., domiciliato presso la madre, a titolo di contributo al mantenimento di G L'ordine giudiziario nei confronti degli ascendenti diretti del padre del minore si era reso necessario in quanto C.G., da tempo, si era reso inadempiente nel pagamento dell'assegno per il contributo al mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale e i redditi percepiti dalla madre non sono sufficienti al mantenimento del minore. I giudici di appello hanno osservato che a essendo stato proposto oltre i termini previsti dall'articolo 1483 comma c.c., il ricorso andava qualificato come istanza di modifica e revoca delle condizioni economiche regolamentate da decreto sicché, conformemente a quanto statuito dal primo giudice, non poteva estendersi il contraddittorio anche a P.G., madre di C.S., rimasta estranea procedimento conclusosi con l'emissione del decreto ex articolo 148 c.p.c., non tempestivamente opposto b le condizioni economiche della C. erano rimaste pressocché immutate, in quanto il lieve incremento reddituale era stato compensato dalle maggiori esigenze materiali connaturate alla crescita del minore ormai di anni diciassette e mezzo c la situazione economica della reclamante non era peggiorata, avendo la stessa incrementato il già cospicuo patrimonio immobiliare a seguito della morte del marito e della mancata accettazione dell'eredità paterna da parte del figlio C.G Avverso la suddetta pronuncia, R.P. propone ricorso per cassazione, notificato il 3/9/2019, affidato a due motivi, nei confronti di C.S. che resiste con controricorso, notificato il 14/10/2019 . Questa Corte, con ordinanza interlocutoria numero 30368/2022, ha ritenuto di rinviare la causa per la trattazione in pubblica udienza, in relazione alla questione, posta con il secondo motivo di ricorso, relativa alla domanda della reclamante nonna paterna parte immediatamente coinvolta nella vicenda familiare relativa all'assegno per il mantenimento del figlio minore, in qualità di ascendente tenuto a contribuire per il mantenimento del minore , di estensione dell'obbligo di versamento del contributo al mantenimento del nipote anche alla nonna materna, con conseguente istanza di chiamata in causa di quest'ultima, richiesta disattesa dal giudice di merito, sul presupposto della mancata partecipazione all'originario giudizio dell'ascendente materno, rilevando che la questione, in ordine alla possibilità dell'ascendente di parte paterna di proporre domanda di revisione della decisione, che gli ha imposto il versamento del contributo, deducendo circostanze relative alla ripartizione del carico anche nei confronti dell'ascendente di parte materna, che non ha partecipato al procedimento sfociato nel provvedimento di cui si chiede la modifica, sia meritevole di essere approfondita. La causa è stata rimessa all'udienza pubblica del 21/3/23. Il P,G. ha depositato conclusioni scritte, cui la parte ricorrente ha replicato con memoria. Diritto   1.La ricorrente lamenta a con il primo motivo la violazione degli articolo 316 bis c.c., 2697 c.comma 112 e 115 c.p.comma nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360 1 comma nr 3 e 5 c.p.c., deducendo che, promosso da parte della ricorrente il giudizio di modifica e/o revoca provvedimento con il quale veniva imposto agli ascendenti l'obbligo di contribuzione per il mantenimento del nipote, la resistente avrebbe dovuto proporre domanda riconvenzionale o appello incidentale per affermare il diritto all'assegno a carico dei nonni paterni, e che, inoltre, vi sarebbe stata la non corretta valutazione da parte della Corte delle condizioni economico-patrimoniali di C.S. b con il secondo motivo, la violazione degli articolo 148 c.comma ora 316 bis cc e dell'articolo 102, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, per aver la Corte di Appello omesso ogni statuizione sulla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della nonna materna P.G 2. Il P.G. nelle conclusioni scritte ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando, in particolare quanto al secondo motivo avendo concluso per l'inammissibilità del primo , che a l'obbligazione degli ascendenti dei genitori, qualora entrambi non siano in grado di adempiere al loro dovere di mantenimento, primario, di mantenimento dei figli, è obbligazione sussidiaria che sorge a seguito di provvedimento giurisdizionale e, fra gli ascendenti di pari grado, l'obbligazione è solidale , ex articolo 1294 c.c., ma non necessariamente paritaria, essendo proporzionale alle capacità economiche di ogni ascendente arg. ex articolo 438, comma 2, e 441 c.c. b l'ascendente evocato, ex articolo 316 comma 2 c.comma ben può chiedere, anche mediante chiamata in causa, che l'onere venga distribuito anche con gli altri ascendenti, coobbligati solidali, come il genitore o i genitori non in condizioni di adempiere può domandare la contribuzione a tutti gli ascendenti del figlio c l'accertamento dell'esistenza di un coobbligato solidale avrebbe potuto essere svolto anche nell'ambito di un giudizio di revisione dell'originario provvedimento del 2010 Cass., 22930/2017 , ma non potendosi parlare di un litisconsorzio necessario tra gli ascendenti Cass. 18451/2022 il giudice non poteva ordinare alcuna integrazione d'ufficio e la R., che aveva promosso il procedimento, non aveva evocato in giudizio da subito anche l'altra nonna d nella specie, la R. aveva solo chiesto la chiamata in causa della nonna materna in primo grado, ma il giudice ha ritenuto di non autorizzarla e tale decisione, discrezionale, non può essere sindacata dal giudice di legittimità Cass. 2331/2022 , ben potendo comunque la parte gravata dalla contribuzione agire in via autonoma nei confronti dell'altra coobbligata, per sentire accertare l'eventuale quota di regresso spettantele in ragione della comparazione tra le rispettive disponibilità ed i bisogni del nipote. 3. La prima censura è inammissibile, sia perché pone questioni di merito non sindacabili in questa sede di legittimità sia perché non si comprende neppure il senso del vizio dedotto, atteso che la parte beneficiaria di un provvedimento passato in giudicato, sia pure nei limiti del giudicato rebus sic stantibus, non ha l'onere, in un procedimento di revisione per circostanze sopravvenute, di formulare domande riconvenzionali o gravami incidentali per potere continuare a giovarsene. 4. La seconda censura è infondata. 4.1. Occorre partire dal dato normativo di riferimento. Prima della Riforma del 2013, il concorso negli oneri dei genitori verso i figli era disciplinato dall'articolo 148 c.c., che disponeva I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento . Con la Riforma sulla Filiazione di cui a D.Lgs. numero 153/2013, è stato introdotto l'articolo 316 bis c.comma Concorso nel mantenimento I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento . La Riforma c.d. Cartabia, D.Lgs. numero 149 del 2022, ha disposto la modifica dei commi 2,4 e 5, che così ora recitano In caso di inadempimento il presidente del tribunale o il giudice da lui designato, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L'opposizione è regolata dalle norme che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le medesime forme, la modificazione e la revoca del provvedimento . Tale modifica è in vigore, per effetto della l. 197 del 2022 decreto legislativo 10 ottobre 2022 numero 149, articolo 35, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 numero 197, articolo 1, comma 380, ossia legge di Bilancio 2023 , dal 28/2/2023 anziché dal 30/6/2023 Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti . Può essere utile anche un richiamo alla normativa sugli alimenti, considerato che all'obbligo di prestare gli alimenti, da assegnare in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli articolo 438, comma 2, c.c. , sono tenuti, per quanto qui interessa, ex articolo 433 c.comma i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi . L'articolo 441 Concorso di obbligati , in particolare, recita Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche. Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore. Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze . L'articolo 443, comma 3, stabilisce poi che l'autorità giudiziaria può porre temporaneamente l'obbligazione alimentare a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri analoga disposizione si ritrova nell'articolo 446, con riguardo all'assegno che in via provvisoria può adottare il Presidente del Tribunale . 4.2. La giurisprudenza di legittimità è intervenuta più volte sul disposto del vecchio articolo 148 c.comma e sull'articolo 316 bis c.c., chiarendo quali fossero le caratteristiche dello speciale procedimento per decreto, previsto nelle predette disposizioni, ai fini di ottenere la condanna degli ascendenti del genitore ritenuto inadempiente. Così, nella sentenza numero 3402 del 1995, si è affermato L'obbligo di mantenimento dei figli minori, siano essi legittimi o naturali, spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui pertanto l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli . In motivazione, si è chiarito che l'obbligazione posta a carico degli ascendenti dall'articolo 148 dovesse essere considerata come assolutamente eccezionale, e consentita, peraltro, non già a tutela del coniuge del proprio discendente, bensì soltanto a favore dei suoi figli , cosicché prima di dichiarare i nonni tenuti a concorrere al mantenimento dei nipoti, avrebbero dovuto valutare le condizioni economiche della madre dei minori . Si è poi precisato, in ordine alla questione posta nel ricorso per cassazione circa l'estensione dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei nipoti anche agli altri due nonni materni , nell'ipotesi in cui ricorressero tutti i presupposti di legge per chiamare gli ascendenti a concorrere al mantenimento dei nipoti, che tale obbligo sussiste a carico di tutti gli ascendenti dello stesso grado e, quindi nella specie, sia a carico dei nonni paterni, sia di quelli materni , proprio perché - come è stato già rilevato -, l'obbligo posto dall'articolo 148 a carico degli ascendenti non risponde affatto ad una logica di tipo fideiussorio delle obbligazioni incombenti ai congiunti dello stesso sangue, bensì al ben diverso principio della tutela dei minori principio cardine di tutto il nostro diritto di famiglia quando al loro mantenimento non possano provvedervi in tutto o in parte i genitori, ma possano provvedervi gli ascendenti , cosicché l'analogia con la disciplina della ripartizione degli oneri tra coniugi rispetto al mantenimento dei figli comporta che, come ad esso sono tenuti entrambi i coniugi, così al medesimo - ove ne sussistano i presupposti - siano tenuti tutti e quattro i nonni e, più in generale, tutti gli ascendenti di pari grado , sempre secondo il medesimo criterio di ripartizione basato sulla proporzione alle rispettive condizioni economiche proprie di ciascuna delle due coppie di nonni . La natura sussidiaria dell'obbligazione degli ascendenti è stata successivamente ribadita Cass. 20509/2010 e 10419/2018, conf. a Cass. 3402/1995, con la precisazione che gli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli, così come il diritto agli alimenti ex articolo 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo . In relazione all'obbligazione dei genitori verso i figli, anche maggiorenni, laddove non abbiano ultimato il loro processo formativo e raggiunto una autosufficienza economica, questa Corte Cass. 18451/2022 ha poi chiaramente affermato che Nel giudizio proposto dal figlio maggiorenne nei confronti di uno solo dei genitori per il proprio mantenimento, l'altro genitore non è litisconsorte necessario, non essendo l'obbligazione dedotta in giudizio obbligazione solidale -si legge in motivazione non potendo il figlio pretendere che da ciascuno di essi il dovuto- . Tuttavia, una volta individuata la misura dell'assegno, il carico non può che ripartirsi fra i genitori in proporzione delle rispettive sostanze e possibilità ne consegue che il giudice del merito è tenuto ad accertare, sia pure incidentalmente e senza forza di giudicato, i redditi di entrambi i genitori, per ripartire il peso dell'assegno a carico di ciascuno si era espressa per la natura solidale dell'obbligazione dei genitori di mantenimento dei figli Cass. 15063/2000 . E' stato del pari escluso che il vincolo tra i coobbligati alla prestazione degli alimenti abbia natura solidale , essendosi affermato che si tratta, semmai, di obbligazione parziaria , considerato che le distinte prestazioni sono commisurate alle condizioni economiche dei singoli obbligati Cass. 3901/1968 , cosicché l'alimentando non può pretendere da uno solo dei soggetti obbligati l'intero, dovendo la domanda essere limitata alla parte della prestazione dovuta dal singolo debitore, anche in rapporto alle condizioni economiche dell'obbligato, e che l'azione di regresso verso gli altri coobbligati da parte del debitore singolo è prevista solo in ipotesi specifiche articolo 443, comma 3, e 446 c.c. . Così, nella pronuncia numero 1767/1986, questa Corte ha affermato che nel concorso di più obbligati alla prestazione alimentare, ai sensi dell'articolo 441 c.c., il giudice non è tenuto a ripartire fra i coobbligati in eguale misura l'assegno valutato sufficiente, allo stretto necessario, per il sostentamento dell'alimentando, ma deve porre a carico di ciascuno di essi una parte della prestazione stessa, in proporzione della sua capacità economica, e sempreché tutti abbiano tale capacità economica, sia pur diversamente graduata. Viceversa, nell'ipotesi in cui tutti i coobbligati, eccetto uno, non siano in grado di sopportare l'onere pro parte , l'obbligazione può essere posta in tutto o in parte a carico dell'unico obbligato economicamente capace . In sostanza, nella prestazione alimentare l'impegno di ciascun soggetto chiamato a somministrare gli alimenti non è predeterminato nella misura e il giudice dovrà prima individuare la misura complessiva degli alimenti dovuta in ragione al rapporto tra i bisogni dell'alimentando e le condizioni economiche dei soggetti chiamati a fornire tutela e poi ripartila tra i diversi coobbligati sulla base della diversa idoneità degli stessi a prestare supporto. In linea con la suddetta qualificazione dell'obbligazione alimentare come parziaria, si è escluso che il giudizio implichi un litisconsorzio necessario tra i diversi coobbligati Cass. 2510/1956 Cass. 2477/1962 Non si ha litisconsorzio necessario nell'ipotesi di piu obbligati nello stesso grado alla corresponsione di alimenti . 4.3. Deve essere rilevato, in generale, che l'obbligazione è solidale dal lato passivo quando più debitori sono tenuti tutti ad una sola prestazione, in modo che l'adempimento di uno libera tutti, essendone presupposti la pluralità di soggetti omogenei e l'identità della prestazione da eseguire cui corrisponde un interesse comune, mentre l'obbligazione è parziaria da lato passivo che qui interessa quando, pur nell'unità del vincolo obbligatorio, ogni singolo obbligato è tenuto esclusivamente per una quota parte dell'intera prestazione. In ogni caso, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale in caso di obbligazioni solidali. Invero, ad es., in relazione alla responsabilità degli amministratori di società, si è da tempo affermato che l'azione di responsabilità sociale non va necessariamente proposta contro tutti gli amministratori e sindaci, trattandosi di responsabilità solidale e di scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido, con conseguente instaurazione di un litisconsorzio facoltativo in tema di responsabilità degli amministratori di società, ove la relativa azione venga proposta nei confronti di una pluralità di soggetti, in ragione della comune partecipazione degli stessi, anche in via di mero fatto, alla gestione amministrativa e contabile, tra i convenuti non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, attesa la natura solidale della obbligazione dedotta in giudizio che, dando luogo ad una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra loro, esclude l'inscindibilità delle posizioni processuali, consentendo quindi di agire separatamente nei confronti di ciascuno degli amministratori Cass. 21567/2017 Cass. 21497/2020 . E si è quindi chiarito che, in tema di obbligazioni solidali, anche se, di regola, ai sensi dell'articolo 1306 c.c., la solidarietà passiva non determina una situazione di litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo possibile la scissione del rapporto processuale, tuttavia, quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, viene a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario Cass. 34899/22, ove si è escluso che tale situazione, nella fattispecie in esame, si fosse verificata in quanto uno dei condebitori convenuti aveva esercitato azione di regresso nei confronti dell'altro, sì che la decisione di rigetto della domanda risarcitoria pronunciata sull'appello proposto da uno solo dei due convenuti non poteva non estendersi all'altro, travolgendo l'intera decisione di primo grado cfr. anche Cass. 22984/2022 In tema di obbligazioni solidali, l'eccezione in senso stretto - quale è quella di prescrizione - sollevata da uno dei coobbligati non giova anche agli altri, ancorché chiamati nel medesimo processo, a meno che le cause riguardanti gli obblighi solidali, intentate unitariamente nei confronti dei coobbligati, siano tra loro ulteriormente connesse, come accade nell'ipotesi di riproposizione in sede di impugnazione di temi comuni ai predetti coobbligati o quando siano state instaurate azioni di regresso o manleva tra i convenuti, nel qual caso nella fase di impugnazione sussiste un litisconsorzio necessario cd. processuale e sorge la necessità di un'unitaria pronuncia nei confronti di tutte le parti in causa . Occorre poi, sempre in generale, ribadire che la sussistenza di un rapporto unico con pluralità di soggetti è questione di diritto sostanziale, che viene risolta, di volta in volta, cercando di individuare quand'e' che una sentenza, ai sensi dell'articolo 102 c.p.c., sia inutiliter data, perché resa in assenza di alcune delle parti in confronto delle quali avrebbe dovuto essere pronunciata Cass. Sez.Unumero 15454/2013 , occorrendo anche tenere presente che l'attuazione dei principi del giusto processo, di cui alla Cost., articolo 111, impone un contemperamento tra le esigenze di natura pubblicistica del litisconsorzio necessario ed il dovere del giudice di verificare preliminarmente la sussistenza di un reale interesse a contraddire in capo al soggetto pretermesso Cass. Sez.Unumero 11523/2013 . 5. Orbene, nella fattispecie in esame, la norma di riferimento è dunque l'articolo 316 bis c.comma che ha sostituito senza sostanziali modifiche l'articolo 148 cc , a tenore del quale quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. La giurisprudenza formatasi su tale disposizione ha affermato che l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli così come il diritto agli alimenti ex articolo 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo Cass. 10419/2018, 19015/2011, 20509/2010 e 3402/1995 . Dunque l'obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata , non solidale, grava proporzionalmente su tutti gli ascendenti di pari grado indipendentemente da chi sia il genitore che ha creato l'insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economico Cass. 251/2002 . Si è precisato, in motivazione, respingendosi il motivo di ricorso relativo alla pretesa che il giudizio si svolgesse nel contraddittorio necessario anche degli altri ascendenti materni, che l'obbligazione di cui all'articolo 148 c.comma investa, più che mai - anche se senza che si configurino gli estremi del litisconsorzio necessario - tutti gli ascendenti di pari grado che risultino in vita, indipendentemente da chi sia il genitore che, volta a volta, crei la insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economici, e perciò il costituirsi del presupposto di operatività dell'articolo 148 c.c. ascendenti i quali saranno tenuti ciascuno di essi, in ragione della situazione di necessità cui concretamente ovviare, fino alla concorrenza delle rispettive condizioni economiche e della possibilità del soddisfacimento dei personali bisogni i quali sono pur sempre da interpretarsi alla luce della inesistenza di specifici e concreti modelli normativi di solidarietà al di fuori della famiglia c.d. nucleare . Viene prospettato, nell'ordinanza interlocutoria, che, pur non potendosi configurare sul piano processuale un rapporto di litisconsorzio necessario di tutti gli ascendenti, gli stessi ben possono essere tutti chiamati in giudizio a concorrere, ricorrendo i presupposti di legge, al mantenimento dei nipoti nel caso di impossibilita` volontaria o non dei genitori involgendo l'obbligo di mantenimento su tutti gli ascendenti di pari grado. Nel caso di specie, e', tuttavia, pacifico che, nell'originario procedimento ex articolo 148 c.c., definito nel 2010 in assenza di opposizione, con giudicato rebus sic stantibus, solo ai nonni paterni è stato imposto di fornire al genitore che provvedeva a mantenere il minore i mezzi necessari nella forma della versamento di parte del contributo al mantenimento che avrebbe dovuto essere corrisposto dal coniuge per l'adempimento dei doveri nei confronti del figlio. Si tratta di provvedimento che, come riconosciuto dalla decreto della Corte di Appello, pur passato in giudicato è sempre soggetto ad istanza di tutti i soggetti interessati figli coniugi e ascendenti debitori a revisione per sopravvenuti motivi, come nella specie avvenuto. In tale sede, la R. non ha evocato in giudizio anche la nonna materna, limitandosi a chiederne la chiamata in causa. La Corte d'appello, sulla domanda, reiterata in sede di gravame, della reclamante nonna paterna di estensione dell'obbligo di versamento del contributo al mantenimento del nipote anche alla nonna materna, con conseguente istanza di chiamata in causa di quest'ultima, ha, come già detto, disatteso tali richieste sul presupposto della mancata partecipazione all'originario giudizio dell'ascendente materno. Tale motivazione va corretta, ex articolo 384 c.p.c., nel senso che, in sede di richiesta di revisione o modifica del provvedimento, quale quella nella specie esperita dalla R. la quale non ha attivato nei termini di legge lo speciale procedimento di opposizione al decreto , potevano comunque anche essere chiamati a partecipare soggetti diversi da quelli che avevano preso parte all'originario procedimento, avente oggetto diverso cfr. Cass. 22930/2017, in tema di sussistenza o meno obbligo per il giudice che abbia preso parte al procedimento ex articolo 148 c.comma di astenersi nel giudizio di modifica del giudicato rebus sic stantibus, nella specie escluso, atteso che il procedimento di revisione non rappresenta prosecuzione o altro grado del primo procedimento, ma ha carattere autonomo per diverso oggetto . Invero, in presenza di più ascendenti, ogni coobbligato è tenuto nei limiti delle proprie condizioni economiche e anche proporzionalmente alle situazione degli altri soggetti astrattamente tenuti, cosicché sussisteva l'interesse ad evocare in causa anche l'altro soggetto coobbligato, affinché venisse fornito al giudice un quadro esaustivo circa le diverse situazioni patrimoniali dei coobbligati. Tuttavia, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, come osserva il P.G., il giudice non poteva ordinare alcuna integrazione d'ufficio e peraltro la R., che aveva promosso il procedimento per la modifica del decreto, non aveva evocato in giudizio da subito anche l'altra nonna, materna, essendosi poi limitata a chiederne, in primo grado, la chiamata in causa, richiesta non accolta dal giudice con decisione insindacabile in questa sede di legittimità. Questa Corte ha, invero, affermato che, fuori dalla ipotesi di litisconsorzio necessario ex articolo 102 c.p.c., il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'articolo 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione Cass. 17218/2014 Cass. 2331/2022 . 6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da` atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. numero 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.