Il decreto bollette approda in Gazzetta Ufficiale

E’ stato pubblicato sulla G.U. del 30 marzo 2023 il decreto-legge numero 34/2023 recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonchè in materia di salute e adempimenti fiscali», c.d. decreto bollette.

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri v. la news Dalle bollette al codice appalti le misure approvate ieri dal Governo , il decreto bollette ha visto la luce con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di ieri. Diverse le misure previste dal testo. Bollette. Il decreto prevede un rafforzamento del bonus sociale per le bollette elettriche e del gas per gli utenti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute. E' inoltre prevista la riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell'anno 2023 per usi civili e industriali, nonché un contributo un quota fissa in caso di pressi del gas elevati. A favore delle imprese è invece stato introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Salute. Il Capo II è dedicato alle disposizioni in tema di salute, con la previsione di un contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, seguono disposizioni in tema di IVA su payback dispositivi medici e in materia di «appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonchè di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell'attività lavorativa già svolta». Il decreto prevede anche un inasprimento sanzionatorio degli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario, episodi che sempre più spesso occupano le prime pagine di cronaca. In particolare, l'articolo 583-quater c.p. viene così modificato nella rubrica, le parole «gravi o gravissime» sono soppresse il comma 2 è sostituito dal seguente «2. Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonchò a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di' cui al comma primo.». Adempimenti fiscali. Il Capo III prevede misure in materia fiscale con modifiche in tema di adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179 l. numero 197/2022 modifiche alle disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria causa speciale di non punibilità dei reati tributari. L'articolo 23 d.l. numero 34/2023 dispone infatti che i reati di cui agli articolo 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1,d.lgs. numero 74/2000 non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalita' e nei termini previsti dalle disposizioni in tema di definzione agevolata, purchè le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello. Il contribuente deve dare immediata comunicazione, all'Autorità giudiziaria che procede, dell'avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informa l'Agenzia delle entrate dell'invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale. Il processo di merito è sospeso dalla ricezione delle comunicazioni, sino al momento in cui il giudice è informato dall'Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.

Decreto-legge numero 34/2023 in G.U. del 30 marzo 2023, numero 76