Filo Diretto: le ultime su diritti di copia in formato digitale e riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Il Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni – ha risposto a due quesiti in tema di diritti da esigere per il rilascio di copia alle parti in formato digitale e modalità di versamento della pena pecuniaria ai sensi dell’art 70 d.lgs. n. 150/2022.

1° quesito. È stato trasmesso al Ministero della Giustizia, con nota prot. numero 86 del 9 gennaio 2023, il quesito della Procura della Repubblica della Perugia, volto a chiarire come debba procedersi alla quantificazione dei diritti da esigere per il rilascio di copie in formato digitale ”, nel caso in cui il fascicolo sia costituito sia da documenti digitali conservati in TIAP-Document@, sia da vari supporti informatici, non trasferiti in TIAP-Document@, ma solo elencati come acclusi del fascicolo cartaceo. Il Dipartimento per gli affari di giustizia ha precisato che, in materia di esazione dei diritti di copia, laddove venga formulata una richiesta di copie di documenti scansionati dal personale amministrativo e caricati al fascicolo TIAP-Document@ documenti o contenuti nativi digitali , che non consentano di utilizzare il criterio di calcolo dei diritti di cui all' art. 267 d.P.R. numero 115/2002 a prescindere se caricati o meno al fascicolo TIAP-Document@ , l'utente dovrà corrispondere , a titolo di diritti di copia, sia l'importo calcolato sul numero delle pagine scansionate, ex art. 267 d.P.R. numero 115/2002 , sia l'importo forfettario di 327,56, oltreché fornire il supporto o i supporti ove riversare i contenuti d'interesse . 2° quesito. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma ha inoltrato il quesito ricevuto dalla locale AUSL volta a conoscere gli estremi del conto corrente/IBAN e dell'intestatario da indicare nel verbale di ammissione al pagamento in caso di ottemperanza del contravventore per il versamento della pena pecuniaria destinata all'entrate del Bilancio dello Stato ai sensi degli artt. 12 ter e quater l. numero 283 del 1962, così come modificate dall' art. 70 d. lgs. 150/2022 . In tal caso, è previsto che le previgenti modalità di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono rimaste invariate all'esito della Riforma Cartabia , dal d. lgs. numero 150/2022 al sistema di esecuzione delle pene pecuniarie con particolare riferimento al pagamento in via amministrativa previsto dal combinato disposto art. 12- ter , art. 12- quater l. numero 283/1962, il versamento potrà essere eseguito, mediante F-23, con codice tributo Agenzia Entrate 772T, in favore del capitolo 2523, Titolo II, Capo XX dello stato di previsione dell'entrata, assegnato alla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione Ministero della Salute .

Provvedimento del 28 marzo 2023 sui diritti da esigere per il rilascio di copia alle parti in formato digitale Provvedimento del 28 marzo 2023 sulle modalità di versamento della pena pecuniaria