INAIL, occhiali ai dipendenti che lavorano su videoterminale: paga il datore di lavoro

Il datore deve farsi carico del costo dei dispositivi per la vista acquistati dai dipendenti che sono addetti al videoterminale, con il rimborso delle spese sostenute o fornendo direttamente lenti o occhiali.

Il datore di lavoro deve pagare gli occhiali ai lavoratori che soffrono di astenopia c.d. affaticamento o stanchezza oculare , anche se il disturbo è transitorio, reversibile e senza rischi per la salute visiva il medico competente, infatti, può prescrivere, ai lavoratori che utilizzano videoterminali per almeno 20 ore settimanali l'uso di un dispositivo speciale di correzione visiva Dscv , che è a carico del datore di lavoro. È quanto stabilito dall' INAIL, con circolare n. 11/2023 , emanata a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE, Grande sezione, 22 dicembre 2022, causa C-392/21 . Occhiali da vista come dispositivo per la sicurezza sul lavoro. Ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza d.lgs. n. 81/2008 , i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con riferimento ai rischi per la vista, occhi e l'apparato muscolo scheletrico, qualora utilizzino attrezzature munite di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni per pause almeno 15 minuti ogni due ore . In via generale, la sorveglianza sanitaria è effettuata - in via preventiva, per controllare lo stato di salute del lavoratore prima che venga adibito alla mansione specifica - in occasione di una visita periodica, che è biennale per i dipendenti dichiarati idonei con prescrizione o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, e quinquennale negli altri casi - in via straordinaria, quando il lavoratore stesso sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente. Nel corso della visita, il medico competente effettua la raccolta anamnestica, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi al fine di rilevare segni e sintomi di astenopia e l'esame visivo con le normali lenti correttive, se in uso , e, in caso di riscontro positivo, ne valuta la significatività . Occhiali da vista e dispositivi speciali di correzione visiva DSCV . Tuttavia, l'INAIL precisa che l'impiego di videoterminali Vdt non comporta rischi per la salute visiva dell'operatore, essendo l'astenopia un disturbo di tipo transitorio e reversibile ne consegue che i normali occhiali da vista non rientrano né tra i Dpi dispositivi di protezione individuale , né tra i dispositivi speciali di correzione visiva Dscv e, pertanto, la prescrizione di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta una spesa a carico del datore di lavoro. Per DSCV si intendono, infatti, quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un'attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che, dunque, consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana . Di conseguenza, tra i DSCV possono essere considerate lenti applicabili al videoterminale, occhiali cosiddetti office” oppure altri dispositivi speciali di correzione . Diritto al rimborso. Dunque, se a seguito di una visita di sorveglianza sanitaria lo specialista prescrive un Dscv ne dà informazione al medico competente che, a sua volta, comunica al datore di lavoro la necessità che il lavoratore, in base agli accertamenti svolti, utilizzi un Dscv durante le applicazioni al videoterminale. Al verificarsi di tali condizioni, il datore di lavoro, ai sensi dell' art. 176, comma 6, d.lgs. n. 81/2008 , è tenuto a fornire a sue spese il Dsvc tale obbligo può essere adempiuto vuoi mediante fornitura diretta di tale dispositivo da parte del datore di lavoro, vuoi mediante rimborso delle spese necessarie sostenute dal lavoratore, ma non mediante versamento al lavoratore di un premio salariale generale Corte di Giustizia UE, Grande sezione, 22 dicembre 2022, causa C-392/21 .

INAIL, circolare 24 marzo 2023, n. 11