La Cassazione esclude la retrocessione dell’isolotto “Isola Bella” espropriato per pubblica utilità

Nell’ipotesi di espropriazione di un bene già qualificato di interesse culturale non è configurabile il diritto alla retrocessione. Nel caso di specie, il bene storico e artistico non viene espropriato al solo fine di costruire un’opera pubblica, ma viene innanzitutto acquisito ex lege al demanio e destinato anche alla costruzione di un museo naturalistico, fatto che nulla aggiunge però alla già acquisita demanialità.

La vicenda. Tizio conveniva in giudizio la Regione e l'Assessorato Beni Culturali ed Ambientali, chiedendo che venisse disposta la retrocessione dell'Isolotto “Isola Bella”, antistante la baia di Taormina, espropriato per fini di pubblica utilità con decreto del 1992, dolendosi della mancata realizzazione nei termini dell'opera pubblica determinante l'esproprio. Il privato espropriato chiedeva altresì la condanna delle suddette amministrazioni al risarcimento del danno asseritamente patito. I giudici di merito rigettavano la domanda attorea. In particolare, la Corte territoriale ravvisava la natura demaniale ad uso pubblico dell'isolotto di Isolabella in quanto bene ambientale di valore storico e artistico da considerarsi un unicum rappresentativo di una parte di storia letteraria siciliana e, come tale, insuscettibile del preteso ri-trasferimento in proprietà del privato. Avverso il provvedimento in esame, Tizio ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che nel caso in esame la realizzazione dell'opera pubblica - rappresentata dalla istituzione di un museo regionale per i beni naturali e naturalistici - si rendeva necessaria per l'attuazione dell'interesse generale dichiarato dall'Assessorato. Pertanto, il mancato perseguimento dello scopo strumentale, avrebbe legittimato il diritto del ricorrente espropriato alla retrocessione.  Le condizioni per la retrocessione totale. La retrocessione «totale» articolo 63 della l. numero 2359/1865 , sorge allorché, «fatta la espropriazione», l'opera di cui si è dichiarata la pubblica utilità «non siasi eseguita» e «siano trascorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati». In tali ipotesi, gli espropriati sono legittimati a chiedere all'autorità giudiziaria competente di accertare la decadenza della detta dichiarazione e di ordinare, senza incidere sulla espropriazione che non è annullata né caducata, la restituzione, con effetti ex nunc, dei beni ablati previo «pagamento », dagli istanti, del prezzo degli stessi beni, che il giudice adito deve liquidare. Tale istituto, pur nella configurazione successivamente assunta dalla legislazione successiva - articolo 46 d.P.R. numero 327/2001 - costituisce rimedio previsto dall'ordinamento per garantire il giusto equilibrio tra l'interesse privato riconoscibile in aspettative qualificate con riguardo allo specifico bene espropriato e l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera pubblica. Esclusione del diritto di retrocessione. Detto interesse pubblico si realizza generalmente, rispetto all'espropriazione generale per pubblica utilità, attraverso la realizzazione di un'opera pubblica individuata alla quale è preordinata l'espropriazione. Ciò non accade le volte in cui è l'acquisizione stessa al patrimonio del bene a costituire il fine dell'espropriazione, come nel caso di bene già dichiarato di valore storico-artistico che, per effetto della disciplina regionale sia stato acquisito al demanio regionale. Ed è proprio per effetto dell'acquisizione al demanio del bene precedentemente vincolato che appare impossibile configurare il diritto alla retrocessione, come correttamente ritenuto dal giudice di appello. Invero, l'assenza nel decreto assessoriale del 1990 dichiarativo della pubblica utilità dell'intervento espropriativo dell'isolotto di Isola Bella, «della fissazione di un termine per la realizzazione del museo ulteriore a quello stabilito per l'ultimazione della procedura espropriativa», depone nel senso di ritenere la costruzione di detta opera non rilevante per il perseguimento della finalità della procedura espropriativa - intrinsecamente rivolta all'acquisizione del bene al demanio regionale - ma finanche nemmeno ipotizzata a monte della procedura stessa. Espropriazione di un bene già qualificato di interesse culturale. In tal vicenda, l'acquisizione del bene immobile al demanio regionale era avvenuta in esecuzione della legge regionale siciliana numero 4/1987 che autorizzava l'autorità espropriante ad istituire nell'isolotto antistante la spiaggia di Taormina, denominato Isolabella, un museo regionale per i beni naturali e naturalistici. In forza di tale disposizione, l'inclusione di Isolabella nel demanio regionale venne quindi determinata da una previsione avente forza di legge, alla quale seguirono atti amministrativi meramente ricognitivi, tanto che «era irrilevante l'eventuale realizzazione fisica del museo ai fini dell'avvenuta esecuzione della procedura espropriativa, mirando appunto l'espropriazione all'istituzione di un museo». Era dunque evidente che, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, la fattispecie per cui è causa doveva inquadrarsi nell'ipotesi di espropriazione di un bene già qualificato come di interesse culturale per la quale non era configurabile il diritto alla retrocessione. Quindi, il provvedimento di espropriazione di Isolabella ha avuto piena e definitiva esecuzione per effetto del trasferimento coattivo del bene di interesse storico ambientale al demanio regionale, essendo stata così conseguita la pubblica utilità che ne costituiva la ragione giustificativa, questa prescindendo dalla realizzazione di ulteriori opere.  In conclusione, il museo regionale per i beni naturali e naturalistici che l'Amministrazione regionale è stata autorizzata ad istituire con legge regionale siciliana numero 4/1987 non poteva che essere costituito dal patrimonio ambientale esistente in quel luogo già individuato nel suo complesso come bene di rilevante pregio, senza la necessità di realizzazione di ulteriori manufatti che, peraltro, sarebbero potuti risultare incompatibili con le finalità di conservazione e tutela dell'integrità del bene stesso, modificandone e pregiudicandone l'attuale conformazione. Sulla base delle citate considerazioni, il ricorso è stato rigettato.

Presidente Meloni – Relatore Conti Fatti di causa e ragioni della decisione B.E., con atto di citazione del 3.7.2007 conveniva in giudizio la Regione Siciliana, l'Assessorato Beni Culturali ed Ambientali e Pubblica Istruzione della Regione Siciliana e la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina, chiedendo che venisse disposta la retrocessione dell'Isolotto Omissis antistante la baia di Omissis , già in proprietà dei fratelli B.E. e L. ed espropriato per fini di pubblica utilità con Decreto 18 marzo 1992, dolendosi della mancata realizzazione nei termini dell'opera pubblica determinante l'esproprio. Il privato espropriato chiedeva altresì la condanna delle suddette amministrazioni al risarcimento del danno asseritamente patito per il mancato utilizzo ai propri fini del bene e, in ogni caso, per l'eventualità di impedimenti oggettivi alla restituzione del bene. Il Tribunale di Messina, rigettata con ordinanza del 6.4.2010 la domanda cautelare proposta dal B. e tesa ad ottenere un provvedimento di sequestro del bene medesimo, con sentenza numero 1110 del 27.5.2010, disposta c.t.u., riconosceva la propria giurisdizione ma riteneva insussistenti i presupposti del diritto alla retrocessione totale del bene immobile espropriato. La Corte di appello di Messina, con sentenza numero 245/2017 resa il 20.3.2017 rigettava l'appello proposto dal B., confermando la pronuncia del primo giudice relativamente alla ritenuta inalienabilità e conseguente non retrocedibilità del bene espropriato. Secondo la Corte di appello quanto ritenuto dal primo giudice era derivato dall'acquisizione definitiva dell'immobile al demanio regionale già disposta con L.R. numero 4 del 1987, e realizzata con la procedura espropriativa avviata per istituire un museo regionale per i beni naturali e naturalistici che nulla aggiungeva alla già acquisita demanialità. In particolare, la Corte di appello ravvisava la natura demaniale ad uso pubblico dell'isolotto di Omissis in quanto bene ambientale di valore storico ed artistico da considerarsi un unicum rappresentativo di una parte di storia letteraria siciliana e, come tale, insuscettibile del preteso ritrasferimento in proprietà del privato. La Corte riteneva altresì infondata la richiesta risarcitoria da parte del B. in quanto non corroborata da alcuna prova del danno subito, non sussistendo nemmeno i presupposti per la liquidazione equitativa. Dichiarava poi assorbiti gli appelli incidentali condizionati delle amministrazioni convenute. Il B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza delle Corte di appello di Messina indicata in epigrafe, affidato a due motivi. La Regione Siciliana, l'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina hanno depositato controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. Il ricorrente principale ha depositato memoria. La causa è stata posta in decisione all'udienza camerale del 16 marzo 2023. Con il primo motivo di ricorso il B. prospetta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 3, degli articolo 822 e 823 c.c., L. numero 2359 del 1865, articolo 63,D.P.R. numero 327 del 2001, articolo 46 e D.Lgs. numero 42 del 2004, articolo 100. Il ricorrente censura l'erroneità della pronuncia di secondo grado per avere omesso di considerare, trascurando le reali e dichiarate motivazioni dell'esproprio, che nel caso in esame la realizzazione dell'opera pubblica - rappresentata dalla istituzione di un museo regionale per i beni naturali e naturalistici - si rendeva necessaria per l'attuazione dell'interesse generale dichiarato dall'Assessorato. Il mancato perseguimento dello scopo strumentale per cui era stato disposto il trasferimento coattivo dell'isolotto, integrando il sostanziale abbandono della procedura espropriativa per effetto del decorso del termine nella specie, 14 anni , legittimerebbe il diritto del ricorrente espropriato alla retrocessione, senza che possa ostarvi il regime giuridico di indisponibilità assoluta del bene sulla scorta della sua natura demaniale. Detto regime sarebbe, infatti, secondo il ricorrente, destinato alla cessazione automatica per effetto dell'inerzia dell'amministrazione e la conseguente perdita ex lege della proprietà pubblica. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., numero 3, dell'articolo 2043 c.c., in relazione al mancato riconoscimento al B. di un adeguato ristoro per il pregiudizio economico derivante dalla impossibilità di restituzione dei beni espropriati e non utilizzati per la realizzazione dell'opera giustificativa dell'esproprio, tanto integrando ad avviso del ricorrente, alla stregua dell'irreversibile destinazione del bene, un fatto illecito lesivo del diritto dominicale determinante un danno ingiusto in re ipsa connesso alla perdita della stessa disponibilità del bene. Il primo motivo è infondato. Giova ricordare che in tema di espropriazione per pubblica utilità, il diritto potestativo alla retrocessione totale del bene espropriato, normativamente individuato della L. 25 giugno 1865, numero 2359, articolo 63 ove applicabile ratione temporis, come nel caso di specie e D.Lgs. numero 327 del 2001, articolo 46, consente al privato di riacquistare a titolo derivativo sia la proprietà sia il possesso pieno del bene, con effetto ex nunc, tramite pronuncia costitutiva e previo pagamento del relativo prezzo determinato con riferimento al momento della sentenza di retrocessione cfr. Cass., numero 10843/2022 Cass., numero 25825/2021 numero 5574/2018 Cass. numero 771/1998 Cass., numero 10298/1992 Cass., numero 2406/1979 . Il presupposto logico-giuridico di tale rimedio eccezionale, sia nella disciplina del 1865 che in quella successiva, è dunque costituito dalla decadenza ipso iure della dichiarazione di pubblica utilità che la legge fa discendere da una mera circostanza di fatto rappresentata dal mancato tempestivo completamento dei lavori per l'esecuzione dell'opera pubblica posta a fondamento dell'espropriazione stessa. Circostanza che va verificata tenendo conto della variabilità dei casi in cui si manifesta la mancata utilizzazione dei fondi espropriati rispetto all'opera programmata con l'atto in cui è riconoscibile la dichiarazione di pubblica utilità, non potendo lo svincolo dell'area dalla destinazione pubblica originariamente impressa prescindere dalle determinazioni discrezionali di rilievo pubblicistico dell'autorità espropriante circa la convenienza a utilizzarla in funzione dell'opera realizzata. Cass., numero 10461/2014 . Tali principi, di recente ribaditi in termini generali da Cass. S.U., numero 651/2023, trovano il loro elettivo terreno di applicabilità rispetto alle procedure espropriative rivolte alla realizzazione di opere di pubblica utilità, non operando anche per gli espropri riguardanti beni per i quali la finalità espropriativa è ricondotta all'acquisizione al patrimonio ovvero al demanio pubblico del bene stesso per le sue caratteristiche intrinseche di valore ambientale e, più genericamente culturale, ove ciò risulti da un vincolo di natura storico-artistica apposto dall'autorità preposta e sia previsto da una specifica disposizione normativa. Ed invero, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, nel superiore interesse della cultura, quale valore cui tende l'ordinamento costituzionale articolo 9 Cost. , la proprietà su cui insistano beni d'interesse storico-artistico nasce conformata, nel senso che la natura stessa del bene giustifica le limitazioni ad alcune delle facoltà del diritto dominicale che risultano recessive di fronte alle esigenze di salvaguardia dei valori culturali ed ambientali Cass., numero 2962/2014 Cass., numero 26496/2013 Cass., numero 20383/2012 . In definitiva, la disciplina dominicale del bene culturale, data l'indubbia funzione sociale che la contraddistingue ai sensi dell'articolo 42 Cost., e che trascende gli aspetti puramente economico-patrimoniali, è configurata dal legislatore in maniera del tutto specifica. Ed è ben chiaro che tale specificità non si manifesta unicamente nella eventualità che si adottino - con riferimento a taluni beni - i vincoli a suo tempo per quel che qui interessa previsti dalla L. numero 1089 del 1939, ma anche nella possibilità di fare ricorso allo strumento ben più invasivo dell'espropriazione e dunque dell'acquisizione del bene alla mano pubblica. Tanto risulta dalla disciplina già introdotta dalla L. numero 1089 del 1939, sopra menzionata, applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa, alla stregua dell'articolo 54 - Le cose, mobili o immobili, soggette alla presente legge - id est quelle indicate negli articolo 1 e 2 della stessa legge numero d.r. - possono essere espropriate dal Ministro per l'educazione nazionale per ragioni di pubblica utilità, quando l'espropriazione stessa risponda ad un importante interesse in relazione alla conservazione o incremento del patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge - articolo 55, a tenore del quale Possono essere espropriate per causa di pubblica utilità aree ed edifici quando il Ministro per l'educazione nazionale ravvisi ciò necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso - e articolo 56, riguardante l'espropriazione di immobili al fine di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'articolo 1. D'altra parte, la specificità dell'espropriazione relativa ai beni regolati dalla L. numero 1089 del 1939, rispetto al procedimento espropriativo regolato dalla L. numero 2359 del 1865 - già risultante dalle previsioni speciali che tale testo normativo, anteriore alla L. numero 1089 del 1939, riservava alle espropriazioni di monumenti storici o di antichità nazionale cfr. articolo 83, legge espropri cit. - trova piena conferma nella legislazione successiva introdotta in materia di beni culturali, dapprima con il T.U. approvato con D.Lgs. numero 490 del 1999, nel vigore del quale il D.P.R. numero 327 del 2001, ha previsto all'articolo 52 che Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti del Testo Unico approvato con il D.Lgs. 29 ottobre 1999, numero 490, articolo 92,93 e 94, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente Testo Unico . Specificità rispetto al procedimento di espropriazione per pubblica utilità poi ribadita dal Codice dei beni culturali e ambientali introdotto dal D.Lgs. numero 42 del 2004, che, sostanzialmente riproducendo la tripartizione introdotta dalla L. numero 1089 del 1939 cit., articolo 54 e segg., articola la disciplina in tema di espropriazioni di beni culturali all'interno dell'articolo 95 - I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi - articolo 96, quest'ultimo relativo alle espropriazioni per fini strumentali di aree ed edifici quando ciò sia necessario per isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso - e articolo 97 che, con formulazione sovrapponibile a quella contenuta nella L. numero 1089 del 1939, articolo 56, disciplina l'espropriazione per interesse archeologico. Rispetto alle ultime due ipotesi richiamate espropriazione per fini strumentali ed espropriazione per interesse archeologico , la fattispecie di cui alla L. numero 1089 del 1939, articolo 54, al quale è subentrato il D.Lgs. numero 42 del 2004, articolo 95, si caratterizza per un tratto di specialità ulteriore, nella misura in cui l'espropriazione incide su un bene già riconosciuto di interesse artistico o storico e consiste nell'acquisizione del bene culturale in sé, senza che occorra alcuna ulteriore motivazione tesa a giustificare l'espropriazione dell'immobile, il cui interesse è già insito nella sua natura e si realizza con l'atto di acquisizione del bene al patrimonio dell'espropriante. Detta ulteriore specificità del procedimento di espropriazione appare confermata sia dall'articolo 100 del medesimo codice dei beni culturali che riferisce l'applicazione delle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità in quanto compatibili, ai casi di espropriazione disciplinati dagli articolo 96 e 97 , non menzionando l'articolo 95 cit. sia dal D.P.R. numero 327 del 2001, articolo 52, già ricordato che, in riferimento al testo unico approvato con il D.Lgs. 29 ottobre 1999, numero 490, vigente all'epoca della sua entrata in vigore, lascia residuare, nei limiti della relativa compatibilità, l'applicabilità del procedimento di espropriazione per pubblica utilità nei soli casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli articolo 92, 93 e 94 D.Lgs. ult. cit., senza richiamare, anche in tal caso, la corrispondente disposizione sulla espropriazione dei beni culturali di cui al D.Lgs. numero 490 del 1999, articolo 91, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini del godimento pubblico dei beni medesimi . In definitiva, la specificità del procedimento di espropriazione di beni che hanno già in sé una valenza culturale è correlata alla circostanza che oggetto dell'esproprio è appunto un bene già in tali termini qualificato e che scopo primario dell'espropriazione è anzitutto l'acquisizione del bene per la sua migliore fruizione, laddove nelle altre due fattispecie ablatorie il bene da espropriare viene acquisito al patrimonio perché in rapporto con un bene culturale in atto, nel caso di espropriazione per fini strumentali, ovvero in via potenziale, nell'ipotesi di espropriazione per interesse archeologico e lo scopo primario è quello di eseguire un'opera o un intervento di trasformazione dell'area cfr. in questo senso, T.A.R. Napoli, numero 1477/2020 Cons. St., numero 669/2015 Cons. St., numero 2792/2011 . Fatte le superiori premesse, risulta incontroverso fra le parti ed emerge dalla stessa sentenza impugnata p. 5 che l'isolotto di Omissis era già stato dichiarato bene di interesse storico-artistico sin dall'epoca in cui era di proprietà dei sig.ri B., con Decreto 9 ottobre 1984, numero 2060 emesso dall'Assessore per i beni culturali ed ambientali ai sensi della L. numero 1089 del 1939 cit., recante Tutela delle cose d'interesse artistico o storico . Normativa richiamata altresì nel Decreto 18 marzo 1992, numero 5260, con cui veniva pronunciata l'espropriazione definitiva e autorizzata l'occupazione permanente e definitiva dell'isolotto di Omissis in favore del Demanio della Regione Siciliana, in forza della L.R. Siciliana numero 4 del 1987. Ed invero, l'acquisizione del bene immobile al demanio regionale è avvenuta in esecuzione della richiamata L.R. Siciliana numero 4 del 1987, che autorizzava l'autorità espropriante ad istituire nell'isolotto antistante la spiaggia di Omissis , un museo regionale per i beni naturali e naturalistici, prevedendo espressamente all'articolo 1, comma 2, che Per il conseguimento della finalità di cui al precedente comma il medesimo Assessore è autorizzato ad acquisire al demanio regionale, anche mediante espropriazione corsivo aggiunto numero d.r. , l'isolotto predetto. In forza di tale disposizione l'inclusione di Omissis nel demanio regionale venne quindi determinata da una previsione avente forza di legge, alla quale seguirono atti amministrativi meramente ricognitivi Decreto Assessoriale 18 maggio 1990, numero 970, dichiarativo della pubblica utilità del bene e Decreto di Esproprio 18 marzo 1992, numero 5260, senza fissazione di alcun termine di inizio e fine lavori, cit. , tanto che rende irrilevante l'eventuale realizzazione fisica del museo ai fini dell'avvenuta esecuzione della procedura espropriativa, mirando appunto l'espropriaizone all'istituzione di un museo. Appare dunque evidente che, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, la fattispecie per cui è causa va inquadrata nell'ipotesi di espropriazione di un bene già qualificato come di interesse culturale, per la quale non è configurabile il diritto alla retrocessione, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello di Messina. Non è superfluo, al proposito, rammentare quanto affermato da questa Corte a Sezioni unite Cass., S.U., numero 2908/1969 in una fattispecie soggetta alla disciplina di cui alla L. numero 2359 del 1865 cit., e secondo cui Il vigente ordinamento giuridico prevede particolari tipi di espropriazione per pubblico interesse, le quali valgono a soddisfare in modo diretto esigenze e bisogni generali della collettività, indipendentemente dall'impiego del bene espropriato nella esecuzione di un'opera pubblica. Fra tali espropriazioni va annoverata, oltre a quella disposta in attuazione delle leggi sulla riforma agraria, anche l'espropriazione, già regolata dalle L. 20 giugno 1909, numero 364, ed ora dalla L. 1 giugno 1939, numero 1089, che ha per oggetto i fondi in cui si trovano ruderi o monumenti e le circostanti zone di rispetto, in quanto il fine di utilità generale della conservazione e della sistemazione dei monumenti o dei resti archeologici può essere, talvolta, raggiunto attraverso la sola espropriazione dei beni. In tutte queste ipotesi, la retrocessione dei beni espropriati non risulta applicabile, non potendo verificarsi il suo presupposto necessario, e cioè che il bene non venga utilizzato per il fine in vista del quale l'esproprio sia stato disposto . In definitiva, il provvedimento di espropriazione di Omissis ha avuto piena e definitiva esecuzione per effetto del trasferimento coattivo del bene di interesse storico ambientale al demanio regionale, essendo stata così conseguita la pubblica utilità che ne costituiva la ragione giustificativa, questa prescindendo dalla realizzazione di ulteriori opere. Non può infatti trascurarsi che il museo regionale per i beni naturali e naturalistici che l'Amministrazione regionale è stata autorizzata ad istituire con L.R. numero 4 del 1987, non poteva che essere costituito dal patrimonio ambientale esistente in quel luogo già individuato nel suo complesso come bene di rilevante pregio, senza la necessità di realizzazione di ulteriori manufatti che, peraltro, sarebbero potuti risultare incompatibili con le finalità di conservazione e tutela dell'integrità del bene stesso, modificandone e pregiudicandone l'attuale conformazione. Tali considerazioni appaiono confortate dai nuovi criteri di classificazione invalsi nella museologia ai quali ha fatto cenno l'Assessorato regionale nel controricorso e volti a discernere, sulla base della presenza e consistenza del patrimonio, la categoria del c.d. ecomuseo o museo-ambiente quale istituzione culturale che insiste su un determinato territorio e sulla storia della sua comunità e delle sue tradizioni, per consentire l'esperienza continua e integrata di un'ambiente storico o culturale, proponendo finalità di ricerca, conservazione, valorizzazione di tale insieme di beni naturali e culturali, rappresentativi dell'ambiente e delle sue trasformazioni, dei modi di vita, dei paesaggi, delle tradizioni. Ed invero lo stesso Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, numero 490 cit., contempla una definizione elastica di museo come struttura comunque denominata organizzata per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica di raccolte di beni culturali - articolo 99, sostanzialmente riprodotta nella formulazione del D.Lgs. numero 42 del 2004, articolo 101, che, al comma 2, prevede che Si intende per museo , una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio . Definizione che, per un verso, è idonea a prestarsi ad interpretazioni evolutive anche alla luce dell'importanza acquisita dalla tutela ambientale nel sistema dei valori costituzionali e sovranazionali e, per altro verso, non sottende una impostazione monolitica orientata alla creazione fisica di un aliud, ma promuove piuttosto una concezione funzionale di museo che guarda in senso figurativo anche alla conservazione, all'acquisizione, alla valorizzazione di un quid già esistente e già qualificato come luogo avente valore di particolare pregio storico-artistico e ambientale, in quanto ricco di beni storici, culturali e naturalistici, come appunto Omissis . Prospettiva pienamente espressa dalla L.R. numero 4, nella quale, appunto si fa riferimento alla istituzione in un museo naturale sull'Isola. E sul punto proprio la Corte di appello, sulla scorta di quanto accertato dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio di primo grado, ebbe a sottolineare che l' Omissis è collegata alla terra ferma da un estimo che emerge durante le basse maree, vi è stata istituita nel 1998 una riserva naturale e per le sue caratteristiche deve considerarsi un unicum tra i beni ambientali e non per la presenza della macchia mediterranea ma per l'innesto dell'opera dell'uomo su di essa frutto delle cure di Omissis e rappresentativa di una parte di storia letteraria, quest'ultima comunemente conosciuta che si svolse proprio in quel periodo a Omissis e nell' Omissis - cfr. pag. 6 sent. impugnata. Tanto orienta indiscutibilmente nel senso di escludere rispetto al caso di specie l'operatività della disciplina di cui alla L. numero 2359 del 1865, articolo 63, invocata dal ricorrente. Ed invero, giova ricordare che la retrocessione totale , di cui alla L. numero 2359 del 1865, articolo 63, sorge allorché, fatta la espropriazione , l'opera di cui si è dichiarata la pubblica utilità non siasi eseguita e siano trascorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati . In tali ipotesi gli espropriati sono legittimati a chiedere all'autorità giudiziaria competente di accertare la decadenza della detta dichiarazione e di ordinare, senza incidere sulla espropriazione che non è annullata né caducata, la restituzione, con effetti ex nunc, dei beni ablati previo pagamento , dagli istanti, del prezzo degli stessi beni, che il giudice adito deve liquidare Cass. 5 agosto 2003 numero 11839 e 11 novembre 2003numero 16904 . Istituto che, pur nella configurazione successivamente assunta dalla legislazione successiva - D.P.R. numero 327 del 2001, articolo 46 - costituisce dunque peculiare rimedio previsto dall'ordinamento per garantire il giusto equilibrio tra l'interesse privato riconoscibile in aspettative qualificate con riguardo allo specifico bene espropriato e l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera pubblica Cass., S.U. numero 651/2023 cit. . Ora, non può revocarsi in dubbio che detto interesse pubblico si realizza generalmente, rispetto all'espropriazione generale per pubblica utilità, attraverso la realizzazione di un'opera pubblica individuata alla quale è preordinata l'espropriazione. Ciò, peraltro, non accade le volte in cui è l'acquisizione stessa al patrimonio del bene a costituire il fine dell'espropriazione, come nel caso di bene già dichiarato di valore storico-artistico che, per effetto della disciplina regionale sia stato acquisito al demanio regionale. Ed è proprio per effetto dell'acquisizione al demanio del bene precedentemente vincolato che appare impossibile configurare il diritto alla retrocessione, come correttamente ritenuto dal giudice di appello. In questa direzione, correttamente la Corte di appello ha dunque richiamato i principi ricordati da Cass., numero 11839/2003, peraltro già consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, a tenore dei quali La L. numero 2359 del 1865, articolo 63, stabilisce che se l'opera, per la cui realizzazione è stata disposta l'espropriazione, non è stata eseguita o siano trascorsi i termini a tal fine concessi o prorogati, gli espropriati possono chiedere al giudice la declaratoria della decadenza della ottenuta dichiarazione di pubblica utilità e la restituzione dei beni espropriati. Da tale disposizione si evince che l'espropriato può chiedere soltanto la retrocessione dei beni interessati dalla decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, realizzando la retrocessione un nuovo trasferimento dall'espropriante all'espropriato in tal senso è il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte cfr., tra le molte, Cass. numero 2370 del 1963 Cass. numero 1034 del 1965 Cass. numero 607 del 1967, Cass. numero 1757 del 1969, resa a sezioni unite Cass. numero 7628 del 1994 Cass. numero 5619 del 1998, resa a sezioni unite , soltanto dei beni suscettibili di alienazione . Ne' vale sostenere, come assume il ricorrente, che Cass. numero 11839/2003 rafforzerebbe la fondatezza del ricorso, avendo riguardato un'ipotesi di bene già demaniale in possesso di un privato e che per tale motivo non poteva essere oggetto di espropriazione, poiché al di là della specificità della vicenda, i principi sopra ricordati in ordine all'inconfigurabilità della retrocessione rispetto ad un bene demaniale sono, come detto, ben fermi nella giurisprudenza di legittimità. Si aggiunga soltanto che dal richiamato articolo 63 della L. del 1865, si evince altresì che il presupposto per la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e, dunque, per la retrocessione totale è rappresentato dal decorso dei termini per la realizzazione dell'opera, individuati nella stessa dichiarazione di pubblica utilità sulla scorta dell'articolo 13 della L. del 1865, che prescrive la fissazione di termini ora abrogati - non solo iniziali, ma anche, e soprattutto, finali -, non ammettendosi nell'originaria configurazione normativa che il semplice inizio dei lavori fosse ostativo alla retrocessione. Termini che, se e in quanto espressamente apposti originariamente alla dichiarazione di pubblica utilità ovvero eccezionalmente prorogati, sarebbero significativi della strumentalità dell'intervento espropriativo alla realizzazione dell'opera pubblica. Orbene, l'assenza nel Decreto Assessoriale 18 maggio 1990, numero 970, dichiarativo della pubblica utilità dell'intervento espropriativo dell'isolotto di Omissis , della fissazione di un termine per la realizzazione del museo ulteriore a quello stabilito per l'ultimazione della procedura espropriativa, depone ulteriormente nel senso di ritenere la costruzione di detta opera non solo affatto rilevante per il perseguimento della finalità della procedura espropriativa - intrinsecamente rivolta all'acquisizione del bene al demanio regionale - ma finanche nemmeno ipotizzata a monte della procedura stessa. Tanto che conduce ad escludere l'operatività della disciplina di cui alla L. numero 2359 del 1865, articolo 63, invocata dal ricorrente. Peraltro, non colgono nel segno i rilievi avanzati dal ricorrente anche in memoria correlati all'evoluzione normativa del regime giuridico di alienabilità dei beni culturali pubblici. Detto regime, infatti, delineato in via generale dall'articolo 823 c.c., nel senso che I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano trova conferma nella specifica disciplina di cui alla L. numero 1089 del 1939, articolo 23, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, per cui i beni del patrimonio artistico culturale, indicati negli articolo 1 e 2 L. ult. cit., fatta salva l'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 24, sono inalienabili quando appartengono allo Stato o ad altro ente o istituto pubblico e, dunque, per quel che qui interessa, sono irretrocedibili. La sentenza della Corte di appello di Messina deve quindi ritenersi in piena sintonia con i principi affermati dalla giurisprudenza in materia laddove ha ritenuto che Il bene cioè non viene espropriato al solo fine di costruire un'opera pubblica e quindi il suo divenire demaniale in questo caso è subordinato alla effettiva costruzione dell'opera , ma viene innanzitutto acquisito ex lege al demanio né poteva essere altrimenti, perché è un bene storico e destinato anche alla costruzione di un museo naturalistico, fatto che nulla aggiunge però alla già acquisita demanialità p. 5-6 sent. impugnata . Detta statuizione, risulta peraltro pienamente in linea con l'orientamento di questa Corte Cass., S.U., numero 3813/2011 , secondo il quale dagli articolo 2,9 e 42 Cost., si ricava il principio della tutela della umana personalità e del suo corretto svolgimento nell'ambito dello Stato sociale, anche nell'ambito del paesaggio , con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per classificazione legislativa-codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della proprietà dello Stato ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dell'intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività . Nessuna violazione delle norme invocate dal ricorrente e', pertanto, ravvisabile nel ragionamento posto a base della pronuncia di secondo grado. Ne' appare pertinente la prospettata violazione del parametro convenzionale di cui all'articolo 1 Prot. numero 1 annesso alla CEDU, pure ventilata all'interno del primo motivo di ricorso. Ed invero, giova ricordare che l'articolo 1 del Protocollo numero 1 annesso alla CEDU comprende tre norme distinte la prima, enunciata nella prima frase del primo paragrafo, è di carattere generale ed esprime il principio del pacifico godimento dei beni la seconda, contenuta nella seconda frase del primo paragrafo, disciplina la privazione della proprietà subordinandola a determinate condizioni la terza, enunciata nel secondo paragrafo, riconosce agli Stati contraenti, inter alia, il diritto di disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale e per assicurare il pagamento delle ammende. Le tre norme, tuttavia, non sono distinte , bensì connesse. La seconda e la terza norma riguardano casi particolari di ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni e debbono pertanto essere interpretate alla luce del principio generale enunciato dalla prima norma Corte edu, James e altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, p. 37, serie A numero 98, e Iatridis c. Grecia GC , numero 31107/96, p. 55 . Ora, essendo l'obiettivo fondamentale dell'articolo 1 del Protocollo numero 1 costituito dalla tutela della persona dalle ingerenze ingiustificate dello Stato nel pacifico godimento dei suoi beni, l'adempimento di questo dovere di ordine generale dello Stato può anche comportare obblighi positivi inerenti al compito di assicurare l'effettivo esercizio dei diritti garantiti dalla Convenzione. Ne consegue che al fine di stabilire se lo Stato convenuto abbia adempiuto ai suoi obblighi positivi, è necessario valutare se sia stato trovato un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse pubblico in questione e il fondamentale diritto di proprietà del ricorrente Corte edu, 22 giugno 2004, Broniowski c. Polonia GC , numero 31443/96, p. 144 Corte edu, 3 aprile 2012, Kotov c. Russia GC , numero 54522/00, p. 110 Corte edu, 6 novembre 2012, Alisic e altri c. Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia GC , numero 60642/08 p. 101 e Corte edu, Sargsyan c. Azerbaigian GC , numero 40167/06, p. 220 . Inoltre, in ciascuna causa riguardante un'asserita violazione dell'articolo 1 del Protocollo numero 1 la Corte deve accertare se, a causa degli atti o dell'inerzia dello Stato, la persona interessata abbia dovuto sopportare un onere sproporzionato si veda Szkórits c. Ungheria, numero 58171/09, pp. 39 e 40, 16 settembre 2014 . La valutazione di proporzionalità, ha ancora chiarito la Corte edu richiede l'esame complessivo dei vari interessi in questione, tenendo presente che la Convenzione intende garantire diritti concreti ed effettivi - cfr. Corte edu, 1 ottobre 2019, Orlovic e a. c. Bosnia-Erzegovina, ric.numero 16322/18, p. 57. Orbene, fermi i superiori principi che questa Corte condivide, deve ritenersi che in forza del ricordato parametro convenzionale sia senz'altro possibile privare taluno della proprietà per causa di pubblica utilità e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Ciò che è avvenuto rispetto all'isolotto di Omissis antistante la spiaggia di Omissis , in quanto bene di rilevante pregio culturale ed ambientale, proprio al fine di ivi realizzare un museo naturalistico, previa liquidazione di un'indennità definitiva di espropriazione fissata con legge - 3 miliardi di Lire e poi quantificata in Lire 7.436.400.000 dalla Commissione provinciale espropri di Messina - come rilevato dalla Regione Siciliana - pag. 5 controricorso per cassazione. Sulla base di tali elementi, l'esclusione della retrocessione del bene acquisito al demanio regionale rappresenta senza dubbio una misura proporzionata ed idonea a realizzare un giusto bilanciamento fra le esigenze del proprietario espropriato e quelle dell'amministrazione che ha assunto il bene nel demanio per le già rilevate qualità storico-ambientali. In conclusione, nell'agganciare allo status giuridico demaniale del bene espropriato, già dichiarato di interesse storico e artistico già con Decreto 9 ottobre 1984, numero 2060, la sua inalienabilità ex articolo 822-823 c.c., e la conseguente non retrocedibilità al privato, la Corte di appello ha correttamente individuato nella stessa acquisizione al demanio regionale, in forza della legislazione regionale già ricordata, la causa giustificativa di pubblica utilità posta a base dell'espropriazione del bene, funzionale alla gestione e alla cura, nell'interesse della collettività, di un immobile di peculiare valore naturalistico e culturale risultante dagli stessi atti amministrativi e legislativi preordinati alla procedura espropriativa. Sulla base delle superiori considerazioni, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato. Anche il secondo motivo va rigettato, in relazione alla ritenuta insussistenza in capo al ricorrente del diritto potestativo alla retrocessione. Ed invero è proprio la sentenza costitutiva che pronuncia il diritto alla retrocessione a costituire il presupposto del diritto al risarcimento Cass., numero 7580/1999 Cass., numero 2057/1998 e Cass., numero 771/1998 . Se la stessa sentenza, contestualmente, constati l'impossibilità della concreta attuazione del diritto alla retrocessione perché illecitamente il bene è stato fatto oggetto di un'occupazione irreversibile sine titulo , o per altra ragione in quello stesso momento prende vita il correlativo diritto del retrocessionario al risarcimento che non sorge insieme al diritto potestativo alla retrocessione, né è da questo assorbito, ma ne rimane distinto, ed è solo consequenziale al suo utile esercizio, se la restituzione del bene risulti impossibile Cass., numero 771/1998 cit. . Tra le ipotesi di impossibilità della retrocessione non rientra, dunque, la non retrocedibilità dei beni espropriati per mancanza dei relativi presupposti. Peraltro, il soggetto espropriato, pur titolare di un diritto potestativo a ottenere la retrocessione, non può lamentare il danno consistente nell'impossibilità di ottenerla per essere stato il bene espropriato utilizzato per la realizzazione di opera diversa, perché non si può imputare all'amministrazione espropriante la violazione di alcun obbligo a fronte del diritto potestativo Cass., numero 19211/2005 , in quanto la situazione di soggezione in cui l'amministrazione si trova rispetto al diritto potestativo alla retrocessione non implica un dover fare, ma un mero pati Cass., numero 3321/1998 . Ne consegue che, una volta escluso il diritto alla retrocessione in capo al privato, viene altresì meno anche il diritto ad ottenere l'equivalente o il risarcimento di quanto non più retrocedibile Cass., numero 9051/1994 . Nemmeno può residuare un diritto al risarcimento del danno subito per il mancato utilizzo da parte del privato del bene per effetto dell'esproprio, avendo l'indennità a suo tempo corrisposta già compensato l'acquisizione del bene in capo all'espropriante Cass., numero 7665/1997 Cass., numero 8057/2002 . Dal rigetto dei due motivi del ricorso consegue l'assorbimento dei due motivi del ricorso incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Pone a carico del ricorrente le spese del giudizio che liquida in favore della Regione Siciliana, dell'Assessorato Beni Culturali ed Ambientali e Pubblica Istruzione della Regione Siciliana e della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina in Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.