Fallimento del datore di lavoro e licenziamento: le ultime dalla Cassazione

La Sezione lavoro si è pronunciata sul ricorso di una lavoratrice che aveva insinuato allo stato passivo del fallimento del datore di lavoro le somme dovutele in relazione al rapporto di lavoro, già interrotto da licenziamento poi dichiarato illegittimo.

In una causa relativa al licenziamento di una dipendente, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla validità della sentenza reintegratoria rimasta inottemperata per fallimento del datore intervenuto medio tempore. A tal proposito, i Giudici hanno ricordato che, con riferimento al caso del lavoratore che  abbia insinuato allo stato passivo del fallimento del datore di lavoro le somme dovutegli in relazione a rapporto di lavoro già interrotto da licenziamento nelle more dichiarato illegittimo, la pronuncia d'illegittimità del licenziamento ha effetti retroattivi, che comportano la non interruzione de iure del rapporto di lavoro, assicurativo e previdenziale Cass., numero 33204 del 10/11/2021 infatti, la funzione dell'indennità risarcitoria è quella di ripristinare lo status quo ante al licenziamento illegittimo, ed è proprio in ragione di ciò che «la sua commisurazione deve essere calcolata in base alla retribuzione che il lavoratore avrebbe concretamente percepito ove non fosse stato illegittimamente estromesso dall'azienda». In tale contesto, il Fondo di garanzia è quindi tenuto alla corresponsione delle ultime mensilità retributive, con riferimento al periodo degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, mentre non attribuisce rilevanza al titolo alla base della nascita dei diritti retributivi. In conclusione, dunque, i Giudici affermano che «in caso di licenziamento del lavoratore con atto dichiarato giudizialmente inefficace con sentenza reintegratoria intervenuta successivamente all'apertura del fallimento del datore intervenuto medio tempore, le ultime mensilità retributive oggetto di intervento del Fondo di garanzia dell'INPS ai sensi del decreto legislativo numero 80/1992 vanno individuate tra quelle cui il lavoratore ha diritto per effetto del ripristino giudiziale de jure del rapporto, non essendo a ciò di ostacolo né la ricomprensione delle dette mensilità nell'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo, né il mancato svolgimento fattuale del rapporto a causa del fallimento del datore».

Presidente Esposito – Relatore Buffa Fatto e diritto Con sentenza del 1.2.21, la corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 2019 che aveva condannato l'INPS, quale gestore del fondo di garanzia, a pagare alla lavoratrice in epigrafe le ultime tre mensilità retributive del rapporto di lavoro. In particolare, premesso che la lavoratrice era stata licenziata con atto dichiarato giudizialmente inefficace con sentenza reintegratoria rimasta inottemperata per fallimento del datore intervenuto medio tempore, la corte ha fatto riferimento quali ultime tre mensilità alle somme incluse nelle indennità risarcitorie. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per tre motivi, cui resiste la lavoratrice con controricorso. Con il primo motivo si deduce violazione del D.Lgs. numero 80 del 1992, articolo 1 comma 1 e articolo 2, comma 1 per avere la corte territoriale ritenuto l'operatività del fondo per crediti che non sono retribuzione. Con il secondo motivo si deduce violazione degli articolo 1 e 2 predetti per avere la corte territoriale trascurato che, nonostante l'illegittimità del licenziamento, il rapporto non era stato ripristinato sotto il profilo funzionale. Con il terzo motivo di ricorso si riduce violazione dell'articolo 2, comma 1 predetto per avere la corte territoriale trascurato che i crediti fuoriescono temporalmente dal periodo considerato dalla norma. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione essi sono infondati. In fatto, la sentenza impugnata ha accertato che la lavoratrice è stata licenziata il 12.5.05, che è quindi sopravvenuto il fallimento del datore di lavoro, che successivamente il licenziamento è stato dichiarato inefficace da sentenza che ha disposto la reintegrazione della lavoratrice e condannato il datore al pagamento di cinque mensilità e delle ulteriori retribuzioni maturate fino alla data di reintegrazione, che la società ha cessato l'attività il 20.10.09 e che la lavoratrice è stata ammessa al passivo per i crediti maturati fino a quella data. In diritto, la decisione è gravata per non avere escluso i crediti da lavoro, dal legislatore denominati indennità sostitutiva , maturati nell'ultimo trimestre del periodo compreso tra il licenziamento e l'esercizio dell'opzione sostitutiva della reintegrazione, dal novero dei crediti diversi dal TFR, in ragione della natura risarcitoria preclusiva, come tale, della copertura del Fondo, trattandosi di credito correlato ad una prestazione lavorativa non espletata dal lavoratore, a causa del licenziamento illegittimo divenuto inefficace solo per effetto dell'ordine giudiziale di reintegrazione. L'interpretazione sostenuta dall'INPS è priva di pregio. In tema, deve ricordarsi che questa Corte ha già precisato Cass. Sez. Lavoro, sentenza numero 33204 del 10/11/2021 , proprio con riferimento al caso del lavoratore che abbia insinuato allo stato passivo del fallimento del datore di lavoro le somme dovutegli in relazione a rapporto di lavoro già interrotto da licenziamento nelle more dichiarato illegittimo, la pronuncia d'illegittimità del licenziamento ha effetti retroattivi, che comportano la non interruzione de iure del rapporto di lavoro, assicurativo e previdenziale. Nel medesimo solco, Cass. numero 2234 del 25/1/2023 ha poi evidenziato che l'ordine giudiziale di reintegrazione ripristina, de jure, il rapporto di lavoro, che la funzione dell'indennità risarcitoria è quella di ripristinare lo status quo ante al licenziamento illegittimo ed è proprio in ragione di ciò che la sua commisurazione deve essere calcolata in base alla retribuzione che il lavoratore avrebbe concretamente percepito ove non fosse stato illegittimamente estromesso dall'azienda, che perciò le conseguenze patrimoniali del licenziamento illegittimo si identificano nella retribuzione globale di fatto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato la pronuncia ha quindi aggiunto che l'iniziativa del lavoratore intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare quanto alle ultime tre mensilità dovute per effetto della sentenza di annullamento del licenziamento e prima dell'esercizio della facoltà di opzione è coperta dalla tutela previdenziale apprestata dall'ordinamento per le ultime tre mensilità della retribuzione. Tale conclusione è applicabile al caso di specie, ove la ricostituzione del rapporto di lavoro susseguente alla pronuncia reintegratoria ha operato fino alla cessazione del rapporto per cessazione dell'attività aziendale. In tale contesto, il Fondo è tenuto alla corresponsione delle ultime mensilità retributive invero, la norma disciplinante l'intervento del Fondo di garanzia fa riferimento al periodo degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, mentre non attribuisce rilevanza al titolo alla base della nascita dei diritti retributivi. Nella specie, la corte territoriale ha correttamente considerato che, per effetto della declaratoria di inefficacia del recesso e della condanna giudiziale al pagamento delle cinque mensilità dell'ultima retribuzione di fatto e delle retribuzioni fino alla data di reintegrazione, il credito per cui è causa riguarda periodo di lavoro tale da dar luogo a diritto salariale per via del ripristino giudiziale, per cui rientra nella garanzia di cui al richiamato articolo 2. Può dunque affermarsi che, in caso di licenziamento del lavoratore con atto dichiarato giudizialmente inefficace con sentenza reintegratoria intervenuta successivamente all'apertura del fallimento del datore intervenuto medio tempore, le ultime mensilità retributive oggetto di intervento del Fondo di garanzia dell'INPS ex articolo D.Lgs. numero 80 del 1992 vanno individuate tra quelle cui il lavoratore ha diritto per effetto del ripristino giudiziale de juredel rapporto, non essendo a ciò di ostacolo né la ricomprensione delle dette mensilità nell'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo, né il mancato svolgimento fattuale del rapporto a causa del fallimento del datore. Per quanto detto il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Stefano Muggia. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.