Riforma Cartabia: dalla Corte d’appello di Napoli il primo caso di rinvio pregiudiziale alla Cassazione

È l’ordinanza della VII sezione civile della Corte d’appello di Napoli dello scorso 2 marzo ad aver proposto il primo caso di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, istituto introdotto dalla Riforma Cartabia con il nuovo articolo 363-bis c.p.c.

Il tema è quello dell'equo indennizzo per irragionevole durata del procedimento ex l. Pinto. Nel caso di specie, l'istanza di indennizzo è stata dichiarata inammissibile dalla Corte d'Appello di Napoli per mancato esperimento del rimedio preventivo consistente nella proposizione dell'istanza di decisione ex articolo 281-sexies c.p.c. Parte opponente ha censurato la decisione contestando l'applicabilità della norma citata ai giudizi dinnanzi al giudice di pace, rilevando la sussistenza di una duplice interpretazione negli orientamenti giurisprudenziali sul tema. Secondo una prima interpretazione, sostenuta dalla difesa, lo schema di decisione a seguito di trattazione orale ex articolo 281-sexies c.p.c. è esclusivo del procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica. Il legislatore difatti, nel delineare il procedimento innanzi al giudice di pace ex articolo 311 e ss. c.p.c., avrebbe dettato una disciplina autonoma e del tutto peculiare in ragione della diversità ontologica di tale rito rispetto a quello ordinario. Ne conseguirebbe dunque l'inapplicabilità degli articolo 702-bis e ss. c.p.c. innanzi al Giudice di Pace, così come del rimedio preventivo di cui all'articolo 281-sexies c.p.c. L'opposto orientamento, accolto invece dal giudice che ha emesso il provvedimento oggetto di impugnazione, ritiene applicabile il rimedio preventivo della richiesta di trattazione ex articolo 281-sexies c.p.c. nei giudizi innanzi al giudice di pace, anche se è già prevista per essi la discussione orale come regola della fase decisionale. Dunque, «mentre nello schema decisorio dell'articolo 281-sexies c.p.c. la sentenza viene emessa nella stessa udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della motivazione al termine della discussione orale, al contrario il deposito della sentenza ai sensi dell'articolo 321 c.p.c. non è contestuale ma deve essere effettuato in cancelleria nel termine di 15 giorni dalla discussione, con consequenziale applicazione dell'articolo 133 c.p.c. sulla pubblicazione e comunicazione della sentenza, anche ai fini della decorrenza del termine lungo per l'impugnazione ai sensi dell'articolo 327 c.p.c.». Sottolinea infatti la Corte d'appello napoletana come «l'elemento strutturale e caratterizzante della sentenza ex articolo 281-sexies c.p.c. non è tanto la discussione orale bensì la contestualità tra l'esito della stessa ed il deposito della sentenza, con effetti anche sul dies a quo del termine lungo per l'impugnazione, e proprio tale elemento per un verso la differenzia rispetto al modello decisorio dell'articolo 321 c.p.c., e per altro verso l'accomuna a quello attuale del rito del lavoro. Con la conseguenza che solo per il primo e non anche per il secondo persiste la necessità di ricorrere al rimedio preventivo in esame». In conclusione, sussistono i presupposti necessari per il rinvio pregiudiziale ex articolo 363-bis c.p.c., ovvero l'essenzialità della questione controversa ai fini della definizione del giudizio, le gravi difficoltà interpretative e la numerosità dei ricorsi sul tema. Per la prima volta dunque viene azionato lo strumento introdotto dalla Riforma Cartabia per chiamare la Cassazione alla risoluzione di una controversia interpretativa prima della decisione di merito.

Corte d’appello di Napoli, ord. 2 marzo 2023