La Corte d’appello condannava un imputato per i reati di lesioni personali e minaccia, in seguito ad una lite avvenuta per le strade di Roma.
Nel caso in esame, la sopravvenuta procedibilità a querela del reato ascritto all'accusato lesioni giudicate guaribili in 23 giorni e procedibile d'ufficio prima della c.d. Riforma Cartabia , non rileva, in quanto la vittima aveva già proposto querela, allegata agli atti del fascicolo processuale. Proprio l'articolo 582 c.p., all'esito dell'introduzione della riforma del processo penale, è stato riscritto, prevedendo il capovolgimento, quanto al regime di procedibilità, del rapporto di regola/eccezione. Al primo comma, infatti, è prevista “la regola” circa la punibilità a querela del reato di lesione personale al secondo comma invece “l'eccezione” circa la procedibilità d'ufficio, per le ipotesi di lesioni aggravate ex articolo 583 e 585 c.p., esattamente indicate, fatte salve specifiche ipotesi – e nel contempo del “sistema” di competenza per materia del giudice di pace. Per dirimere tale controversia la Suprema Corte, annullando la pronuncia limitatamente al trattamento sanzionatorio, esprime il seguente principio di diritto «l'evidente difetto di coordinamento dell'articolo 4, comma 1, lett. a d.lgs. numero 274/2000 con il novellato articolo 582 c.p. trova ragionevole composizione sistematica attraverso la voluntas legis, attributiva della competenza penale al giudice di pace, palesata nell'articolo 15 della legge delega numero 468/1999 – secondo cui al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto di cui all'articolo 582 c.p.di lesione personale punibile a querela della persona offesa – in uno all'intento della c.d. Riforma Cartabia, espresso nella relazione illustrativa, di determinare un ampliamento della competenza del giudice di pace in virtù della disciplina dell'articolo 4, comma 1, lett. a d.lgs. numero 274/2000 che attribuisce allo stesso la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela di parte, al di là del riferimento testuale esclusivamente al secondo comma dell'articolo 582 c.p.».
Presidente Sabeone – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 06.05.2022, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 05.06.2019 dal Tribunale di Roma, con la quale C.G. era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 1000,00 di multa, per i reati di lesioni personali e minaccia, perché, in data omissis , in … , nel corso di una lite afferrava e girava con forza la mano destra ed il naso di A.S. , cagionandogli lesioni guaribili in giorni rivolgendogli la frase devi andare in giro sempre con qualcuno, non sai cosa ti può succedere . 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce 2.1. con il primo motivo, i vizi di violazione di violazione di legge e di motivazione, per avere la Corte territoriale violato il principio dell' oltre ogni ragionevole dubbio invero, la Corte territoriale non ha minimamente raffrontato le deposizioni effettuate nel corso del procedimento, incorrendo nello stesso errore già evidenziato nell'atto di appello, poiché avallare l'ininfluenza di chi per primo abbia cominciato ad attaccare briga con l'altro , equivarrebbe ad espungere dall'ordinamento giuridico l'istituto della legittima difesa ex articolo 52 c.p., anche sotto il profilo di un eventuale eccesso colposo ex articolo 55 c.p. contraddittorie appaiono anche le descrizioni delle modalità della presunta aggressione fisica, poiché il C. , senza alcuna motivazione che, invece, avrebbe avuto il solo A. , stando alla sua stessa ricostruzione avrebbe aggredito l'A. , forse attendendo la fine di una telefonata, secondo modalità tutt'altro che precise e dettagliate, laddove appare molto più plausibile e verosimile la ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato l'A. , per sua stessa ammissione aveva motivi di risentimento nei confronti del C. , mentre quest'ultimo avrebbe avuto tutto l'interesse ad evitare ogni incontro e/o confronto con l'A. erronea è anche l'entità delle lesioni, in quanto l'unico documento proveniente da una struttura pubblica è il verbale di pronto soccorso che evidenzia esclusivamente una lievissima lesione, diagnosticando esattamente contusione piramide nasale e lieve distorsione al polso destro con prognosi di tre giorni, effettuata dopo aver sottoposto l'A. ad apposite radiografie tanto al polso, quanto al setto nasale i successivi certificati, rilasciati da medico specializzato in pediatria, Dott. P.A. , non danno atto dell'effettuazione di alcun esame strumentale successivo, nè allegano alcun altro elemento d'indagine, limitandosi a prescrivere successivi giorni di riposo, sino a superare la soglia dei venti giorni, per poi dichiarare l'A. clinicamente guarito con certificazione in data omissis tale quadro clinico non giustifica le conclusioni riferite dal teste Dott. R. , in sede di escussione, apparendo curiosa la discrasia tra quanto refertato dalla struttura pubblica e quanto successivamente certificato dai medici di parte, peraltro non specializzati, i quali hanno aggravato il quadro clinico sino ad integrare la più grave fattispecie in questione, con conseguente pregiudizio per l'imputato 2.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di riduzione della pena, per avere la Corte territoriale condannato l'imputato ad una pena ingiusta ed eccessiva, in relazione alla lievità delle lesioni e alla totale assenza di conseguenze, tenuto conto delle caratteristiche soggettive ed oggettive dell'imputato. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore Dott.ssa M.P. , ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del D.L. numero 137/2020, comma 8 dell'articolo 23, conv. con modificazioni dalla L. 176/2020, e della D.L. numero 30 dicembre 2021, numero 228, articolo 16, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, numero 15, concludendo per il rigetto del ricorso. 4.La difesa dell'imputato ha depositato a mezzo PEC, in data 29.12.2022, conclusioni scritte per l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto La sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, per quanto si dirà, mentre il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. 1. Preliminarmente occorre dare atto del fatto che, in data 30.12.2022, è entrato in vigore il D.Lgs. numero 150 del 10 ottobre 2022 cd. riforma Cartabia come da slittamento operato con il D.L. numero 162 del 31 ottobre 2022, articolo 6, mediante l'introduzione nelle disposizioni della riforma dell'articolo 99-bis, e, per quanto rileva in questa sede è entrato in vigore, l'articolo 2, lett. b , con il quale è stato ridisegnato il regime di procedibilità del reato di lesione. L'articolo 582 c.p., all'esito della novella, così recita Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articolo 61, numero 11-octies , 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel comma 1, numero 1 , e nel comma 2 dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superioreò a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità . Il nuovo regime di procedibilità trova applicazione a partire appunto dall'entrata in vigore del D.Lgs. numero 150, ma anche retroattivamente, con i temperamenti dettati dall'articolo 85, comma 1, in tema di disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, secondo cui per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato . Tale norma, dettata all'evidenza per la peculiare natura mista della querela processuale e sostanziale, costituente, nel contempo, condizione di procedibilità e di punibilità Sez. 5, numero 44390 del 08/06/2015, Rv. 265999 rappresenta il punto di equilibrio tra la necessaria retroattività della legge penale più favorevole all'agente articolo 2, comma 4, c.p. , con conseguente obbligo di immediata declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato, e la necessità di scongiurare un risultato normativo nocivo per le ragioni della persona offesa per fatto incolpevole derivante dall'ampliamento del catalogo di reati perseguibili a querela. Nella fattispecie in esame, tuttavia, la sopravvenuta procedibilità a querela del reato ascritto all'imputato al capo a lesioni giudicate guaribili in giorni 23, reato questo procedibile di ufficio antecedentemente alla riforma Cartabia non rileva, atteso che la p.o., A.S. , aveva già proposto rituale querela, allegata agli atti del fascicolo processuale. 2. Tanto premesso, si osserva che generiche e, comunque, versate in fatto si presentano le deduzioni di cui al primo motivo di ricorso. Ed invero, la Corte territoriale, pur prendendo atto che non tutte le circostanze di fatto circa il diverbio tra la p.o., A.S. , e l'imputato sono state chiarite ha evidenziato, tuttavia, in maniera dirimente, che la colluttazione tra i due è avvenuta davvero nei luoghi e con le modalità descritte dalla p.o. e che l'A. ha subito le lesioni oggetto di contestazione, al di là dei motivi di risentimento tra i due e a prescindere da chi per primo abbia cominciato ad attaccare briga con l'altro. Infatti, lo stesso imputato, nella sua confusa ricostruzione, ha ammesso di aver preso per il braccio l'A. , storcendoglielo e spintonandolo e non ha escluso che il predetto si possa essere rotto il naso nel corso della colluttazione. La ricostruzione dell'A. , ritenuta attendibile con completa motivazione dal primo giudice e confermata nella sostanza dalla Corte territoriale che ha fatto corretta applicazione dei principi di legittimità in tema di valutazione della prova Sez. Unumero , numero 41461 del 197.2012 , rappresentando, peraltro, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato una questione di fatto, avente una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni cfr. ex plurimis Sez. 6, numero 27322 del 2008 Sez. 3, numero 8382 del 22/01/2008, Rv. 239342 Sez. 6, numero 443 del 04/11/2004, Rv. 230899 risulta riscontrata anche dalla deposizione resa dal teste B. , oltre che dalla documentazione medica in atti. In tale contesto, pertanto, non illogica, ma congruente, può senz'altro ritenersi la valutazione della riconducibilità delle lesioni all'imputato, risultando nel contesto descritto inconferente il tema della legittima difesa, anche sotto il profilo di un eventuale eccesso colposo ex articolo 55 c.p., non supportato da concreti elementi a supporto. Per quanto concerne, poi, le lesioni e la loro durata, la Corte territoriale ha evidenziato come quelle inizialmente riscontrate al pronto soccorso dell'ospedale omissis contusione alla piramide nasale, lieve distorsione del polso destro con prognosi di giorni tre abbiano avuto postumi proseguiti per giorni 20, accertati da vari specialisti e dal teste Dott. R. , che ha dichiarato in udienza di aver riscontrato una sub stenosi da lesione diretta delle ossa del naso, non risolvibile se non tramite intervento chirurgico. Pertanto, non appare sconfessata da alcun elemento contrario la prognosi di guarigione delle lesioni in complessivi giorni 23, laddove le deduzioni del ricorrente circa una diversa e minore durata della malattia si traducono in deduzioni in fatto, con una alternativa ricostruzione della vicenda, implicante una diversa valutazione delle risultanze processuali e non già in una censura riconducibile ad un vizio di motivazione, desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato. 3. Il secondo motivo di ricorso che sollecita in questa sede di legittimità l'analisi del tema della pena irrogata all'imputato, in relazione al delitto di lesioni giudicate guaribili in giorni 23, e della sua eccessività è fondato per quanto si dirà, dovendo essere senz'altro esaminato, all'esito della introduzione della cd. riforma Cartabia, in un'ottica più ampia, che deve tenere conto della riscrittura dell'articolo 582 c.p. -che, capovolge, quanto al regime di procedibilità, il rapporto di regola/eccezione, prevedendo al comma 1 la regola circa la punibilità a querela del reato di lesione personale, mentre al comma 2, l'eccezione , circa la procedibilità di ufficio, per le ipotesi di lesioni aggravate ex articolo 583 e 585 c.p., esattamente indicate, fatte salve specifiche ipotesi e nel contempo del sistema di competenza per materia del giudice di pace. 3.1. Come si evince dalla relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 150-nella parte che rileva in questa sede l'intervento del legislatore mira ad ampliare il regime di procedibilità a querela del delitto di lesioni personali, senza più condizionare tale regime alla durata della malattia non superiore ai venti giorni c.d. lesioni lievissime . Ne consegue che la procedibilità a querela viene estesa alle c.d. lesioni lievi malattia compresa tra 21 e 40 giorni , mentre restano procedibili d'ufficio le lesioni gravi comprensive dell'ipotesi in cui la malattia abbia durata superiore a 40 giorni e le lesioni gravissime, di cui all'articolo 583 c.p. È fatta salva la procedibilità d'ufficio anche in tutte le altre ipotesi in cui attualmente essa è prevista in presenza di concorrenti circostanze aggravanti. Secondo quanto stabilito dalla legge delega, si fa salva la procedibilità d'ufficio quando la malattia ha durata superiore a venti giorni e il fatto è commesso contro persona incapace per età o per infermità. L'intervento, limitato a ipotesi che presentano un disvalore ridotto, incentiva condotte riparatorie o risarcitorie, che favoriscono la remissione della querela o l'estinzione del reato per condotte riparatorie, ai sensi dell'articolo 162 ter c.p. Trattandosi di una fattispecie di frequente contestazione, l'effetto deflattivo sul carico giudiziario si annuncia significativo, ancor più in considerazione del fatto che l'intervento di riforma comporta indirettamente un ampliamento della competenza del giudice di pace in virtù della disciplina di cui al D.Lgs. numero 28 agosto 2000, numero 274, articolo 4, comma 1, lett. a , che attribuisce al giudice di pace la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela di parte . 3.1.1. Merita all'uopo rimarcare che la relazione illustrativa nell'ultima parte riportata dà atto del fatto che l'intervento della riforma comporterà un ampliamento della competenza del giudice di pace, ma, a dispetto della palesata volontà di ampliamento , il legislatore della riforma, non è, poi, specificamente intervenuto sulle norme determinanti la competenza penale per materia del giudice di pace, di guisa che deve darsi atto che, il D.Lgs. numero 274 del 28/8/2000, articolo 4, comma 1, lett. a , ancora richiama la competenza per il reato di cui all'articolo 582 c.p., limitatamente al comma 2, perseguibile a querela di parte che, tuttavia, attualmente prevede le ipotesi in cui il reato è procedibile di ufficio, con alcune eccezioni per i delitti consumati o tentati previsti dagli articolo 581,582, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 2 perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, comma 2, ovvero contro il convivente . Tale norma all'epoca della sua introduzione pienamente aderente al disposto della L. 24 novembre 1999, numero 468, articolo 15, di delega al governo in materia di competenza penale del giudice di pace al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto di cui all'articolo 582, comma 2, ossia di lesione personale punibile a querela della persona offesa risulta oggi, nel richiamo al comma 2 dell'articolo 582 c.p., ad una prima lettura, alquanto scollegata rispetto al testo del novellato articolo 582, che, come già ripetutamente rilevato, contiene la regola della procedibilità a querela nel comma 1 ed al comma 2 l'eccezione circa la procedibilità d'ufficio del reato. 3.2. Il mancato intervento del legislatore della riforma anche sul D.Lgs. numero 274 del 28/8/2000, articolo 4, comma 1, lett. a , quanto al richiamo del comma 2 dell'articolo 582 contemplante, nella formulazione antecedente alla riforma Cartabia, appunto la procedibilità a querela delle lesioni nel caso di durata della malattia non superiore a venti giorni, mentre, nella nuova formulazione, le eccezioni al novellato comma 1, con la previsione della procedibilità di ufficio, in presenza delle aggravanti previste , legittima una duplice interpretazione. 3.2.1. Secondo un'interpretazione strettamente e meramente letterale, in assenza di modifiche dell'articolo 4, lett. a , in simmetria con la nuova formulazione dell'articolo 582 c.p., la competenza del giudice di pace resta limitata al reato di lesioni, procedibile a querela, di cui al comma 2 dell'articolo 582 e, dunque, esclusivamente alle ipotesi residuali -rispetto alla procedibilità di ufficio in tale riformato comma contemplate ossia, per l'eccezione dell'eccezione Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articolo 61, numero 11-octies , 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel comma 1, numero 1 , e nel comma 2 dell'articolo 577 e dunque resta circoscritta alle ipotesi di cui all'articolo 577, comma 1, numero 1, c.p. e di cui all'articolo 577, comma 2, c.p., indipendentemente dalla durata della malattia, sempre che non ricorrano le aggravanti di cui all'articolo 583 c.p In definitiva, secondo tale interpretazione, il silenzio del legislatore della riforma supporterebbe la tesi, secondo cui al giudice di pace non sarebbero più attribuite per competenza le lesioni in generale procedibili a querela di parte , ma solo quelle che, nell'ambito del comma 2 del novellato articolo 582 c.p., risultano ancora in via di eccezione alla procedibilità di ufficio perseguibili a querela di parte. 3.2.2. La seconda interpretazione, fatta propria dal Collegio, che parte dalla constatazione di un difetto di coordinamento tra la nuova formulazione dell'articolo 582 c.p. e il D.Lgs. numero 274 del 28/8/2000, articolo 4, comma 1, lett. a , non può che valorizzare la volontà del legislatore riformatore, palesata nella relazione illustrativa, di ampliamento della competenza del giudice di pace e non certo di riduzione, ritenendo che il giudice di pace sia competente per il reato di lesione ex articolo 582 c.p., procedibile a querela di parte e quindi anche per le lesioni guaribili entro quaranta giorni fatte salve le eccezioni previste, determinati la procedibilità di ufficio, ovvero, comunque, la competenza del Tribunale. 3.3. Supportano tale opzione interpretativa alcune considerazioni. Innanzitutto, un'interpretazione meramente letterale valorizzante esclusivamente il disposto non novellato del D.Lgs. numero 274 del 28/8/2000, articolo 4, comma 1, lett. a , si tradurrebbe in un evidente passo indietro rispetto agli obiettivi, non solo della riforma Cartabia, ma anche della stessa legge attributiva della competenza penale al giudice di pace, contemplanti, tra l'altro, nell'articolo 15 della legge delega numero 468/99 la devoluzione al giudice di pace della competenza per il delitto di cui all'articolo 582 c.p. di lesione personale punibile a querela della persona offesa . Infatti, il mancato riferimento testuale al novellato comma 1 dell'articolo 582 c.p., dovrebbe comportare che il reato di lesione perseguibile a querela ossia la stragrande maggioranza delle ipotesi di lesioni poiché non facente parte del catalogo delle eccezioni alla procedibilità di ufficio, di cui al riformato comma 2 dell'articolo 582 dovrebbe ritornare quanto alle lesioni non superiori a venti giorni , o restare, nella competenza del Tribunale quanto alle lesioni da 21 a 40 giorni , ponendosi in evidente contrasto con la volontà della riforma di favorire altresì attraverso l'estensione del regime di procedtilità a querela per figure di reato frequenti, con limitato disvalore degli illeciti condotte riparatorie e ripristinatorie in vista di una ricomposizione del conflitto alternativa, nell'intento di decongestionare il processo penale, migliorandone l'efficienza attraverso la deflazione . Obiettivo quest'ultimo che risulterebbe completamente distonico, laddove il legislatore avesse davvero inteso riportare le lesioni procedibili a querela, guaribili in pochi giorni, nella competenza generale del Tribunale, sottraendole alla competenza del giudice di pace. Senza considerare, poi, che siffatta interpretazione si tradurrebbe in un'interpretazione in malam partem, comportante una modifica in peius del trattamento sanzionatorio, come già evidenziato da questa Corte in altra fattispecie, per la quale è stato affermato il principio che in tema di successione di leggi nel tempo, il trasferimento della competenza per materia dal giudice di pace al tribunale monocratico comporta una modifica in peius del trattamento sanzionatorio, ove determini l'applicazione delle sanzioni detentive in luogo delle più favorevoli sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs. numero 28 agosto 2000, numero 274, articolo 52, che non può operare retroattivamente Sez. 6, numero 13708 del 03/03/2020, Rv. 279260 e il legislatore della riforma dichiaratamente non ha inteso inasprire le sanzioni per il reato di lesioni lievissime, ossia non superiori a venti giorni, secondo la precedente disciplina dell'articolo 582 , procedibili a querela, ma anzi attenuare il rigore derivante dall'obbligatorietà dell'azione penale, mediante l'ampliamento del catalogo delle fattispecie procedibili a querela, anche con un chiaro intento deflattivo. Per rendere, dunque, compatibile lo spirito della riforma Cartabia, in relazione al reato di cui all'articolo 582 c.p., con il D.Lgs. numero 274 del 28/8/2000, articolo 4 comma 1, lett. a , non può che essere adottata un'interpretazione estensiva e logica del portato di tale ultima norma, tenuto conto che, anche l'attribuzione della competenza al giudice di pace cli alcuni reati penali, si è mossa nel solco di ricercare strategie e forme sanzionatorie trascendenti la tradizionale dimensione punitiva, in vista di obiettivi di riconciliazione o mediazione delle forme minori di conflittualità. E dunque, il senso di attribuire al giudice di pace con il D.Lgs. numero 274 del 28/8/2000 il reato di lesione perseguibile a querela corrisponde a tale finalità che deve trovare continuità proprio in presenza di una rinnovata e dichiarata volontà del legislatore della riforma di coltivare, anzi ampliare la competenza del giudice di pace. Il perdurante riferimento al comma 2 dell'articolo 582, nella sua precedente formulazione, non può oggi che assumere il significato di un sostanziale richiamo, nel contempo, al comma 1 del riformato articolo 582 c.p., contenente la previsione, in virtù della quale il reato di lesioni è stato attribuito, nella sua forma lieve, alla competenza del giudice di pace la procedibilità a querela. E comunque, anche ove volesse intendersi il riferimento al comma 2 dell'articolo 582 c.p. alla sua formulazione novellata, non potrebbe comunque, non ritenersi logicamente ricompresa nella competenza del giudice di pace anche l'ipotesi di cui al comma 1 delle lesioni procedibili a querela, trattandosi della previsione di carattere generale, che contiene -e a cui si assommano le eccezioni alla procedibilità di ufficio contemplate nell'attuale comma 2 dell'articolo 582 c.p Con le suddette interpretazioni, in definitiva, non si opera un'applicazione analogica estensiva, vietata in materia penale dall'articolo 14 delle preleggi, poiché il divieto in questione afferisce alle norme incriminatrici e nella fattispecie non si verte in un'ipotesi di applicabilità di norme incriminatrici appunto e delle sue sanzioni. Si tratta piuttosto, attraverso l'attività interpretativa, di leggere il riferimento al comma 2 dell'articolo 582 c.p. contenuto nell'articolo 4, oltre il suo significato più immediato, attraverso un'analisi logica e plausibile di esso e, dunque, operando un'interpretazione estensiva. Peraltro, nel caso di specie, si tratterebbe di una parziale interpretazione analogica in bonam partem, per certi aspetti ammessa anche nel campo penale, mirante all'irrogazione di sanzioni più miti, poiché la competenza del giudice di pace, per tutte le lesioni procedibili a querela, comporta l'applicazione del sistema di pene più favorevoli previste dal D.Lgs. numero 274/2000, articolo 52, che consente anche in cassazione, di annullare la sentenza con la quale sia stata irrogata una pena illegale. In definitiva, deve affermarsi il principio, secondo cui, l'evidente difetto di coordinamento del D.Lgs. numero 274/2000, articolo 4, comma 1, lett. a con il novellato articolo 582 c.p. trova ragionevole composizione sistematica attraverso la voluntas legis, attributiva della competenza penale al giudice di pace, palesata nella legge delega numero 468/99, articolo 15 secondo cui al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto di cui all'articolo 582 c.p. di lesione personale punibile a querela della persona offesa in uno all'intento della cd. riforma Cartabia, espresso nella relazione illustrativa, di determinare un ampliamento della competenza del giudice di pace in virtù della disciplina del d.lgvo numero 274/2000, articolo 4, comma 1, lett. a che attribuisce allo stesso la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela di parte , al di là del riferimento testuale esclusivamente al comma 2 dell'articolo 582 c.p Ne deriva che le lesioni perseguibili a querela di parte, ex articolo 582 c.p., come quelle oggetto di giudizio, superiori a venti giorni e non eccedenti quaranta giorni di malattia in mancanza di specifiche eccezioni sono divenute, all'esito della riforma Cartabia di competenza del giudice di pace, sicché le pene irrogabili sono quelle previste dal D.Lgs. numero 274 dei 2000. 4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma dichiara inammissibile il ricorso nel resto.