Sequestro conservativo: la richiesta di riesame è proponibile prima dell'esecuzione del sequestro stesso?

La Cassazione fa il punto sui diversi orientamenti riguardanti la richiesta di riesame del decreto di sequestro.

In una causa relativa al sequestro di un'ingente somma di denaro, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla richiesta di riesame del provvedimento di sequestro conservativo , confrontandola con quella relativa al sequestro preventivo. A tal proposito, la Corte ricorda l'esistenza di due diversi orientamenti secondo parte della giurisprudenza, poiché l'interesse a proporre ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo nasce dal decreto, il destinatario del provvedimento che ne venga a conoscenza è legittimato a presentare la richiesta anche se l'esecuzione sia stata per una qualche ragione procrastinata Cass., n. 605 del 29/04/1994 . Secondo un diverso orientamento, invece, la richiesta di riesame del decreto di sequestro conservativo può essere proposta anche prima dell'esecuzione del provvedimento Cass., n. 35183 del 27/05/2011 , sul presupposto che il sequestro conservativo è atto ad esecuzione istantanea , nel senso che si compie mediante intervento dell'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile, senza che siano necessari o possibili successivi atti di esecuzione . La Corte, tuttavia, osserva che è inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro che non sia stato ancora eseguito , in quanto in tale situazione non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione. Ciò posto, i Giudici affermano che, nel rispetto dei più generali principi che sovrintendono al sistema delle impugnazioni, non ricorrono i presupposti per distinguere il sequestro preventivo dal sequestro conservativo, e che anche in tema di sequestro conservativo la richiesta di riesame deve ritenersi inammissibile se proposta prima dell'esecuzione del sequestro stesso.

Presidente D'Agostini – Relatore Borsellino Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Siracusa ha dichiarato, inaudita altera parte, la inammissibilità dei ricorsi ex art. 318 c.p.p. proposti da F.D. e C. avverso il sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Siracusa con la sentenza n. 2293 del 2022 resa il 12 luglio 2022, avente ad oggetto la somma di 1.500.000 Euro, osservando che il provvedimento applicativo della misura cautelare non era ancora stato eseguito e le ricorrenti non avevano dimostrato l'interesse ad impugnare, allegando l'esecuzione del sequestro. 2.Avverso il decreto ha proposto ricorso F.D. deducendo 2.1 violazione degli artt. 316 e 318 c.p.p. in relazione agli artt. 324 e 27 c.p.p. poiché il tribunale ha ritenuto che la richiesta di riesame avverso un sequestro conservativo possa essere proposta solo dopo l'esecuzione del provvedimento. Osserva il ricorrente che il tribunale ha richiamato una giurisprudenza di legittimità pronunciata in relazione al sequestro preventivo e non al sequestro conservativo e che dalla lettura di altra pronunzia di questa Corte, riportata per ampi passaggi nel ricorso, emerge che proprio in ragione del tenore letterale dell' art. 318 c.p.p. , comma 2 deve ritenersi che l'istanza di riesame possa essere proposta ancor prima della esecuzione del sequestro, poiché espressamente la norma stabilisce che la proposizione del riesame non ne sospende l'esecuzione. 2.2 Violazione dell' art. 127 c.p.p. e art. 324 c.p.p. , comma 6 poiché il tribunale ha dichiarato la inammissibilità del ricorso senza consentire alle parti di controdedurre e senza dar luogo alla procedura camerale partecipata. Nel corpo della motivazione infatti il tribunale ha ritenuto che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso fosse preliminare rispetto anche alla verifica della costituzione delle parti, che non avevano ricevuto tempestiva notifica dell'avviso di udienza. Deduce il ricorrente che il tribunale avrebbe dovuto verificare la regolarità del contraddittorio e dare la possibilità alla parte di difendersi anche in ordine alla rilevata assenza dell'interesse ad impugnare. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1 Deve in effetti osservarsi che la questione posta con il primo motivo è stata oggetto di un lungo dibattito giurisprudenziale. La giurisprudenza di legittimità ha nel passato affermato il principio che, poiché l'interesse a proporre ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo nasce dal decreto, il destinatario del provvedimento che ne venga a conoscenza è legittimato a presentare la richiesta anche se l'esecuzione sia stata per una qualche ragione procrastinata Sez. 4, n. 605 del 29/04/1994, De Gattis, Rv.200396 - 01 in senso adesivo, Sez. 3, n. 4169 del 03/12/1997, Sartori, Rv. 209809 - 01. . In contrasto con questo orientamento è intervenuta altra pronunzia, richiamata proprio nel ricorso, secondo cui la richiesta di riesame del decreto di sequestro conservativo può essere proposta anche prima dell'esecuzione del provvedimento. Sez. 5, Sentenza n. 35183 del 27/05/2011 Cc. dep. 28/09/2011 Rv. 251199 - 01 . Detta pronunzia è pervenuta a questa conclusione valorizzando il dato letterale dell' art. 318 c.p.p. , comma 2 sul presupposto che il sequestro conservativo è atto ad esecuzione istantanea, nel senso che si compie mediante intervento dell'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile, senza che siano necessari o possibili successivi atti di esecuzione. Poiché l' art. 318 c.p.p. , comma 2, stabilisce che la richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento, ne consegue che la richiesta può intervenire prima dell'esecuzione, unico momento in cui quest'ultima può essere ipoteticamente sospesa dopo l'esecuzione, invece, non vi sarebbe più spazio per alcun ipotetica sospensione, dato che il procedimento di sequestro è completo e si convertirà automaticamente in pignoramento con l'irrevocabilità della sentenza di condanna. L' art. 318 c.p.p. avrebbe dunque una sua logica solamente se si interpreta nel senso che il riesame può essere proposto anche prima dell'esecuzione del provvedimento, ma comunque non sospende la sua esecuzione. Va tuttavia osservato che più recentemente l'orientamento maggioritario, valorizzando i principi generali preposti alla ammissibilità delle impugnazioni, ha affermato in relazione al sequestro preventivo e probatorio, che è inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro che non sia stato ancora eseguito in quanto in tale situazione non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione. Secondo il ragionamento proposto dalla ricorrente bisognerebbe, tuttavia, distinguere tra il sequestro preventivo, per il quale consolidata giurisprudenza individua il momento in cui è possibile proporre riesame dall'esecuzione dello stesso, e il sequestro conservativo per il quale invece dovrebbe ritenersi proponibile la richiesta di riesame ancor prima della apposizione del vincolo, in forza della suindicata pronunzia. Questa distinzione non sembra condivisibile e il collegio ritiene più corretto applicare anche alle impugnazioni in tema di sequestro conservativo i principi generali elaborati dalla giurisprudenza in materia di impugnazione e di misure cautelari, ritenendo necessario anche per il sequestro conservativo l'interesse concreto ed attuale del soggetto a proporre uno strumento di impugnazione e cioè l'interesse a eliminare il vincolo reale e a ad ottenere la restituzione della cosa sottoposta a sequestro. Giova ricordare che secondo i principi generali ogni mezzo di impugnazione deve essere sostenuto da adeguato interesse e l'interesse può dirsi sussistente soltanto se possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche favorevole praticamente. Un interesse concreto e attuale all'impugnazione non può ravvisarsi allorquando nessuna menomazione della situazione soggettiva sulla cosa sia ancora prodotta. L'argomento letterale valorizzato dalla sentenza n. 35183 del 2011 non sembra, peraltro, dirimente poiché l'esecuzione di un provvedimento di sequestro non è sempre istantanea e comunque non lo è necessariamente, sicché anche nel corso della esecuzione di un sequestro conservativo potrebbe teoricamente intervenire la proposizione del riesame che, in forza dell'esplicito dettato normativo, non interrompe e sospende la detta esecuzione. Come pregevolmente osservato nella sentenza n. 17839 del 2019 di questa Corte, non massimata, non possono trarsi argomenti a sostegno della tesi contraria dalla considerazione che è ben possibile proporre richiesta di riesame avverso una misura cautelare personale che non sia stata ancora eseguita, poiché in questo caso vi è una espressa previsione di legge ed una diversa rilevanza da parte del legislatore del bene protetto e cioè la libertà personale. A sostegno della tesi contraria non possono neppure invocarsi ragioni di economia processuale poiché potrebbe, in ipotesi, verificarsi il caso in cui una misura cautelare venga impugnata e dia luogo ad un giudizio incidentale, non essendo stata eseguita e senza quindi che abbia provocato e che sia idonea a provocare un risultato processualmente apprezzabile. In conclusione, ritiene il collegio che alla stregua di queste argomentazioni e nel rispetto dei più generali principi che sovrintendono al sistema delle impugnazioni, non ricorrono i presupposti per distinguere il sequestro preventivo dal sequestro conservativo ed è preferibile, in quanto conforme ai principi suevidenziati, affermare che anche in tema di sequestro conservativo la richiesta di riesame deve ritenersi inammissibile se proposta prima dell'esecuzione del sequestro stesso. Si impone pertanto il rigetto del primo motivo di ricorso. 1.2 Il secondo motivo di ricorso è infondato poiché la dichiarazione di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata de plano e inaudita altera parte in considerazione del fatto che la inammissibilità del ricorso non consente l'instaurazione del rapporto processuale. 2. Il rigetto del ricorso impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.