Fondo di Garanzia INPS: il TFR deve essere calcolato sempre al lordo

In tema di prestazioni previdenziali a carico del Fondo di garanzia dell’INPS, anche ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette, il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e l’INPS, nel liquidare la propria obbligazione, deve operare in qualità di sostituto d’imposta, trattenendo l’importo dovuto per le imposte erariali, sempreché non dimostri che le ritenute siano state già operate e versate all’erario.

Lo sostiene la Corte di Cassazione. Venendo al caso concreto, La Corte d’Appello di Perugia condannava l’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, al pagamento per intero dell’importo lordo del TFR maturato da un uomo, posto che l’Istituto aveva invece erogato un importo minore detraendo la somma versata al fisco quale sostituto d’imposta, sul presupposto che l’importo dovuto dal Fondo di garanzia non potesse superare quello portato dal titolo esecutivo e per il quale il lavoratore aveva agito in executivis. La corte territoriale , infatti, premesso che il lavoratore aveva ottenuto il detto titolo per un importo complessivo netto per TFR e che il Fondo di Garanzia dell’INPS cui il lavoratore si era rivolto a seguito dell’infruttuoso recupero delle somme dal datore aveva liquidato le spettanze considerando le somme di cui al titolo esecutivo come lorde , e quindi effettuando trattenuta fiscale sulle stesse, riteneva che l’intervento del Fondo di garanzia, conformemente alla richiesta del lavoratore, dovesse riguardare le somme lorde. Avverso tale sentenza l'INPS ricorre in Cassazione. Secondo l’INPS, la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto l’obbligo del Fondo in relazione a somme lorde , sebbene il lavoratore avesse basato la domanda su diffida accertativa della Direzione territoriale del lavoro, poi portata inutilmente in esecuzione, contenente indicazione al netto del TFR dovuto. Gli stessi giudici avevano trascurato che l'obbligo di intervento del Fondo sussiste nei limiti delle somme risultanti dal titolo esecutivo, e, dunque, nel caso delle somme dovute dal datore secondo la diffida accertativa, l'INPS è obbligato ad operare le trattenute per quanto da esso dovuto. Tali motivi di ricorso sono infondati. Accertamento e liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per TFR al lordo delle ritenute fiscali. È, infatti, ormai affermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive e, quindi, anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali , poiché il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si ricollega al distinto rapporto d'imposta, in relazione al quale il datore di lavoro opera le ritenute solo al momento del pagamento finale. L’INPS, peraltro, non può operare una seconda trattenuta che incida una seconda volta sull'importo effettivo da erogare , posto che il meccanismo voluto dalla legge è inequivoco e non lo legittima a pretendere che un lavoratore sia assoggetto per due volte alla medesima trattenuta di natura fiscale. In sostanza, in tema di prestazioni previdenziali a carico del Fondo di garanzia dell’INPS, anche ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette, il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e l’INPS, nel liquidare la propria obbligazione, deve operare in qualità di sostituto d’imposta, trattenendo l’importo dovuto per le imposte erariali, sempreché non dimostri che le ritenute siano state già operate e versate all’erario.

Presidente Esposito – Relatore Calafiore Rilevato che sì controverte del diritto di C.L.L.H. ad ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento per intero dell'importo del t.f.r. maturato pari ad E. 8794,09 lordi, posto che l'Istituto aveva invece erogato l'importo lordo di E. 8129,37 detraendo la somma di E. 664,39 versata al fisco quale sostituto d'imposta, sul presupposto che l'importo dovuto dal Fondo di garanzia non potesse superare quello portato dal titolo esecutivo e per il quale il lavoratore aveva agito in executivis la Corte d'Appello di Perugia, con sentenza del 2/3/2020, confermando la sentenza di primo grado, aveva condannato l'Inps a pagare la differenza tra la somma calcolata al netto indicata dalla diffida accertativa emessa dalla competente Direzione territoriale nei confronti della datrice di lavoro e le somme già corrisposte allo stesso titolo dall'INPS con trattenuta per l'imposta la corte territoriale, premesso che il lavoratore aveva ottenuto il detto titolo per un importo complessivo netto per TFR e che il Fondo di Garanzia dell'INPS cui il lavoratore si era rivolto a seguito dell'infruttuoso recupero delle somme dal datore aveva liquidato le spettanze considerando le somme di cui al titolo esecutivo come lorde, e quindi effettuando trattenuta fiscale sulle stesse, ha ritenuto -richiamando l'obbligo di interpretare le disposizioni contenute nella l. n. 297 del 1982, art. 2 in modo conforme agli scopi della direttiva 80/987/CEE che l'intervento del Fondo di garanzia, conformemente alla richiesta del lavoratore, dovesse riguardare le somme lorde avverso tale sentenza ricorre l'INPS con due motivi, illustrati da memoria C.L. non ha svolto attività difensiva. Considerato che con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 2120 c.c. , l. n. 297 del 1982 , 2, commi 5 e 7, D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 12, e dell' art. 474 c.p.c. , per avere la corte territoriale ritenuto l'obbligo del Fondo in relazione a somme lorde sebbene il lavoratore avesse basato la domanda su diffida accertativa della Direzione Territoriale del Lavoro, poi portata inutilmente in esecuzione. contenente indicazione al netto del t.f.r. dovuto con il secondo motivo, si deduce violazione degli articoli suddetti, nonché D.P.R. n. 600 del 73 , 23, decreto legislativo 47 del 2000, art. 11, e 2697 c.c. , per avere la corte territoriale trascurato che l'obbligo di intervento del Fondo sussiste nei limiti delle somme risultanti dal titolo esecutivo, e dunque nel caso delle somme dovute dal datore secondo la diffida accertativa, e che l'Inps è obbligato ad operare le trattenute per quanto da esso dovuto i motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati in fatto, occorre premettere che dalla sentenza impugnata risulta non contestato che il lavoratore ottenne il rilascio della diffida accertativa per le somme nette e che su tale titolo fondò l'azione esecutiva, inoltre è pacifico che l'INPS ha considerato tali somme ed ha operato su di esse le trattenute la tesi avanzata dal ricorrente è nel senso che l'intervento del Fondo di garanzia non possa eccedere rispetto all'importo portato dal titolo esecutivo per cui sarebbe irrilevante la circostanza che l'importo lordo risultasse da una busta paga esibita dal lavoratore è in effetti ormai affermato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui le spettanze del lavoratore maturano al lordo Sez. L, Sentenza n. 18044 del 14/09/2015, Rv. 636824 01 Sez. L, Sentenza n. 21010 del 13/09/2013, Rv. 627984 01 Sez. L, Sentenza n. 3375 del 11/02/2011, Rv. 615995 01 Sez. L, Sentenza n. 18584 del 07/07/2008, Rv. 604756 01 Sez. L, Sentenza n. 18584 del 07/07/2008, Rv. 604756 01 , e ciò in quanto il meccanismo delle ritenute inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire come precisato da questa Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 21211 del 05/10/2009, Rv. 610447 01 Sez. L, Sentenza n. 1486 del 23/03/1989, Rv. 462296 01 ed altre , l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si ricollega al distinto rapporto d'imposta, in relazione al quale il datore di lavoro opera le ritenute solo al momento del pagamento finale così anche, per la determinazione delle retribuzioni dovute al lavoratore ex art. 18 Stat. Lavoratori, Sez. L, Sentenza n. 585 del 22/01/1987, Rv. 450310 01 questa Corte è consapevole che l'obbligazione di pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia ha natura previdenziale e non va considerata identica all'obbligazione di pagamento del trattamento di fine rapporto a carico del datore di lavoro, avente natura retributiva, e, per altro verso, che l'INPS in qualità di sostituto di imposta debba operare tutte le dovute trattenute sotto il primo profilo, si è detto Sez. 6 L, Ordinanza n. 17643 del 25/08/2020, Rv. 658937 02 Sez. 6 L, Ordinanza n. 12971 del 09/06/2014, Rv. 631654-01 Sez. L, Sentenza n. 20547 del 13/10/2015, Rv. 636990 01 che il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale fondo di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale , diritto che si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva sotto il secondo profilo, per Sez. L -, Sentenza n. 25016 del 23/10/2017 Rv. 646109 01 e Sez. L, Sentenza n. 25663 del 07/6/2017 , il Fondo di Garanzia, nel liquidare la propria obbligazione, deve operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, ove ciò non sia stato già operato in sede di ammissione al passivo fallimentare la stessa sentenza ha peraltro escluso che l'INPS possa operare una seconda trattenuta che incida una seconda volta sull'importo effettivo da erogare, posto che il meccanismo voluto dalla legge è inequivoco e non legittima l'INPS a pretendere che un lavoratore sia assoggetto per due volte alla medesima trattenuta di natura fiscale le dette sentenze vedi massima Rv. 646109 01 in particolare hanno affermato che, in tema di prestazioni a carico del Fondo di garanzia, che hanno natura previdenziale, il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo v. pure Sez. 5, Sentenza n. 22516 del 02/10/2013, Rv. 628721 01 , con riferimento all'insinuazione al passivo del Fondo di Garanzia ed alla sua ricomprensione anche delle ritenute fiscali operate al momento del pagamento benché autonoma rispetto alla obbligazione datoriale, l'intervento del Fondo di Garanzia presuppone l'infruttuosa esecuzione dei crediti relativi alla prima ed il venir meno delle garanzie inerenti agli stessi, sicché l'obbligazione del Fondo si commisura all'obbligazione datoriale che, come si è detto, ha ad oggetto somme al lordo , e fermo restando la necessità del verificarsi dei presupposti di intervento del Fondo ex l. n. 297 del 1982, art. 2 non è vincolato all'importo nominale portato dal titolo esecutivo ottenuto per quella deve infatti considerarsi che ai sensi della l. n. 297 del 1982, art. 2, comma 2, il Fondo di garanzia è obbligato, a domanda del lavoratore, al pagamento del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte ”, dunque è l'importo dovuto per t.f.r., da considerarsi sempre al lordo, l'oggetto della prestazione previdenziale e l'infruttuosa azione esecutiva, evidentemente dopo aver conseguito un titolo esecutivo, costituisce solo il presupposto per l'intervento del Fondo dunque, nell'ipotesi in cui il titolo esecutivo sia ottenuto per somme nette, come nella specie, l'intervento del Fondo si commisura in ogni caso alla somma lorda dovuta al lavoratore, rispetto alla quale sono venute meno le garanzie, e non può limitarsi alle somme portate dal titolo esecutivo invero, se il titolo rimasto ineseguito reca somme nette, a fortiori esso è espressione d'incapienza anche per le maggiori somme relative comprensive dell'imposta la prestazione previdenziale da erogare da parte dell'Istituto deve dunque riferirsi sempre alle somme lorde dovute al lavoratore, anche qualora come nel caso di specie la richiesta di intervento faccia espresso riferimento ad un titolo contenente le somme al netto in tal caso, l'Istituto deve provvedere alla conversione al lordo, per poi operare, in un momento successivo alla determinazione delle somme dovute, la trattenuta può dunque affermarsi che, in tema di prestazioni previdenziali a carico del Fondo di garanzia dell'INPS, anche ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette, il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e l'Inps, nel liquidare la propria obbligazione, deve operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, sempreché non dimostri che le ritenute siano state già operate e versate all'erario per tutto quanto detto, il ricorso deve essere rigettato nulla va disposto per le spese del giudizio di legittimità, non essendo stata svolta attività difensiva dall'intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.