Salvo l’avvocato che viola l’obbligo di formazione continua per “stato di necessità”

Secondo la sentenza numero 202/2022 del CNF, «lo stato di necessità conseguente a grave malattia, propria o di un proprio familiare, esclude rilevanza disciplinare alla violazione dell’obbligo di formazione continua, di cui pertanto costituisce scriminante pur in mancanza di una previa richiesta o concessione di esonero ex articolo 15 Reg. CNF numero 6/2014».

Nel caso in esame, il CDD di Torino procedeva disciplinarmente nei confronti di un avvocato, contestandole il mancato assolvimento dell'obbligo formativo per il biennio 2008/2010, attraverso il richiamo verbale. La professionista sosteneva, invece, di aver partecipato parzialmente al suddetto obbligo e, soprattutto, di aver diritto ad un esonero, in quanto nel 2009 era in gravidanza e partoriva d'urgenza l'anno dopo. Le sue condizioni di salute e quelle del nascituro non le avevano, a parer suo, consentito di poter recuperare l'attività di formazione in precedenza non effettuata. Inoltre, non aveva avuto nemmeno conoscenza della comunicazione del COA Torino, nella quale veniva invitata a conseguire 10 CF entro il 31 dicembre 2014. Ma che cosa prevede il richiamo verbale? Sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare articolo 22 c.d.f. , presuppone comunque «l'accertamento di un illecito deontologico anche se lieve e scusabile e costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo, sicché se ne deve ammettere l'impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all'esito della fase decisoria». Il CNF accoglie il ricorso proposto dall'avvocato, in quanto, per ciò che riguarda la comunicazione inviata dal COA tramite lettera raccomandata, non vi è alcuna prova né di ricevimento né di giacenza della stessa per ciò che riguarda la sua condizione familiare, il COA aveva appunto riconosciuto alla professionista l'esonero totale dall'obbligo formativo, ad esclusione della materia deontologica, dato il suo “stato di necessità”. Ne consegue che, nel caso di specie, «lo stato di necessità conseguente alla malattia propria e di un proprio familiare esclude rilevanza disciplinare alla violazione dell'obbligo di formazione continua, di cui peraltro costituisce scriminante pur in mancanza di una previa richiesta o concessione di esonero ex articolo 15 Reg. CNF numero 6/2014» CNF numero 117/2016 .

CNF, sentenza numero 202/2022