Salvo l’avvocato che viola l’obbligo di formazione continua per “stato di necessità”

Secondo la sentenza n. 202/2022 del CNF, lo stato di necessità conseguente a grave malattia, propria o di un proprio familiare, esclude rilevanza disciplinare alla violazione dell’obbligo di formazione continua, di cui pertanto costituisce scriminante pur in mancanza di una previa richiesta o concessione di esonero ex art. 15 Reg. CNF n. 6/2014 .

Nel caso in esame, il CDD di Torino procedeva disciplinarmente nei confronti di un avvocato , contestandole il mancato assolvimento dell'obbligo formativo per il biennio 2008/2010, attraverso il richiamo verbale . La professionista sosteneva, invece, di aver partecipato parzialmente al suddetto obbligo e, soprattutto, di aver diritto ad un esonero , in quanto nel 2009 era in gravidanza e partoriva d'urgenza l'anno dopo. Le sue condizioni di salute e quelle del nascituro non le avevano, a parer suo, consentito di poter recuperare l'attività di formazione in precedenza non effettuata. Inoltre, non aveva avuto nemmeno conoscenza della comunicazione del COA Torino, nella quale veniva invitata a conseguire 10 CF entro il 31 dicembre 2014. Ma che cosa prevede il richiamo verbale ? Sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare art. 22 c.d.f. , presuppone comunque l'accertamento di un illecito deontologico anche se lieve e scusabile e costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo, sicché se ne deve ammettere l' impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all'esito della fase decisoria . Il CNF accoglie il ricorso proposto dall'avvocato, in quanto, per ciò che riguarda la comunicazione inviata dal COA tramite lettera raccomandata, non vi è alcuna prova né di ricevimento né di giacenza della stessa per ciò che riguarda la sua condizione familiare , il COA aveva appunto riconosciuto alla professionista l'esonero totale dall'obbligo formativo, ad esclusione della materia deontologica, dato il suo stato di necessità . Ne consegue che, nel caso di specie, lo stato di necessità conseguente alla malattia propria e di un proprio familiare esclude rilevanza disciplinare alla violazione dell'obbligo di formazione continua , di cui peraltro costituisce scriminante pur in mancanza di una previa richiesta o concessione di esonero ex art. 15 Reg. CNF n. 6/2014 CNF n. 117/2016 .

CNF, sentenza n. 202/2022