Spaccio di droga: un sequestro non esclude l’altro

Il precedente annullamento di un sequestro probatorio non è affatto di ostacolo all’emissione, in relazione al medesimo bene, di un sequestro ai sensi dell’art. 85- bis d.P.R. n. 309/1990, sempre, ovviamente, che ricorrano i presupposti per l’adozione di tale provvedimento ablativo.

Il Tribunale di Trani rigettava l'istanza di riesame del provvedimento di sequestro della somma di oltre 40mila euro, disposto a carico di un soggetto imputato per spaccio di droga . La difesa propone ricorso in Cassazione deducendo la violazione del principio del ne bis in idem in quanto la stessa somma di denaro era già stata oggetto di sequestro probatorio, misura a sua volta annullata per carenza del fumus commissi delicti . Il ricorso si rivela privo di fondamento. Il Collegio ricorda che l'ordinamento processuale contempla una pluralità di sequestri , ognuno dei quali persegue una finalità propria probatoria, preventiva, conservativa, finalizzata alla confisca e soggiace a una disciplina autonoma quanto a requisiti per la relativa adozione . Di conseguenza, è ammissibile il sequestro probatorio di cosa già sottoposta a sequestro preventivo qualora ricorrano contemporaneamente i presupposti normativi di entrambi gli istituti ciò in quanto il vincolo di indisponibilità derivante dall'adozione del primo provvedimento non osta a che possa essere rafforzato con l'emissione del secondo, al fine di garantire che al venir meno dell'uno rimanga intero l'effetto dell'altro . In modo corrispondente, è ammesso il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 240- bis c.p. su beni già sottoposti a sequestro probatorio , laddove ricorrano i presupposti di entrambi gli istituti, in quanto caratterizzati da finalità diverse. Il richiamo al principio del ne bis in idem risulta in conclusione non pertinente, in quanto esso opera solo quando siano attivate più misure cautelari reali relative allo stesso bene e volte alla salvaguardia della medesima esigenza cautelare . Chiosa dunque il Collegio con il seguente principio di diritto il precedente annullamento di un sequestro probatorio non è affatto di ostacolo all'emissione , in relazione al medesimo bene, di un sequestro ai sensi dell'art. 85- bis d.P.R. n. 309/1990, sempre, ovviamente, che ricorrano i presupposti l'adozione di tale provvedimento ablativo, presupposti che, nella specie, il ricorrente non contesta .

Presidente Ramacci – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Trani rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di I.V. avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Marsala, con la quale, ai sensi degli artt. 321, comma 2, c.p.p. , 240-bis c.p. e 85-bis D.P.R. n. 309 del 1990, era stato disposto il sequestro della somma di 41.526,26 Euro, in relazione al delitto di cui agli artt. 110 c.p. , 73 D.P.R. n. 309 del 1990, ascritto all'I. per aver organizzato e gestito unitamente ad altri soggetti, una significativa attività di spaccio di sostanze stupefacenti di varia tipologia nel comune di Mazara del Vallo. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce la violazione di legge in relazione alla formazione del giudicato cautelare e alla violazione del ne bis in idem. Espone il difensore che la stessa somma di denaro era già stata oggetto di sequestro probatorio, disposto con decreto del pubblico ministero del 17 febbraio 2022 e poi annullato dal Tribunale del riesame con ordinanza del 28 marzo 2022 per motivi non meramente formali, ma per carenza del fumus commissi delicti secondo il difensore, pertanto, in assenza di elementi di novità si sarebbe formato una giudicato cautelare, ostativo all'adozione di un nuovo provvedimento di sequestro. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Il ricorrente non contesta i presupposti applicativi della misura ablativa, essendosi limitato a dedurre la violazione del giudicato cautelare, che si sarebbe formato a seguito dell'annullamento del sequestro probatorio avente ad oggetto la medesima somma di denaro oggetto di sequestro ai sensi dell' art. 85-bis D.P.R. n. 309 del 1990 , il che, secondo la prospettazione difensiva, osterebbe, appunto, all'emissione di ennesimo provvedimento ablativo. 3. Si tratta di una prospettazione non persuasiva. Giova ricordare che l'ordinamento processuale contempla una pluralità di sequestri , ognuno dei quali persegue una finalità propria probatoria, preventiva, conservativa, finalizzata alla confisca e soggiace a una disciplina autonoma quanto a requisiti per la relativa adozione. Ad esempio, ai fini che qui vengono in rilievo, mentre il sequestro probatorio è diretto ad assicurare le cose necessarie all'accertamento dei fatti e presuppone il fumus commissi delicti, viceversa, il sequestro che, ai sensi dell' art. 85-bis D.P.R. n. 309 del 1990 , anticipa gli effetti della confisca allargata può essere disposto ove ricorrano due presupposti, ossia la qualità di condannato per taluno dei delitti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e la sproporzione del patrimonio del quale il condannato ha la disponibilità, anche indirettamente, rispetto al suo reddito o alla sua attività economica. Di conseguenza, come già affermato da questa Corte, è ammissibile il sequestro probatorio di cosa già sottoposta a sequestro preventivo qualora ricorrano contemporaneamente i presupposti normativi di entrambi gli istituti ciò in quanto il vincolo di indisponibilità derivante dall'adozione del primo provvedimento non osta a che possa essere rafforzato con l'emissione del secondo, al fine di garantire che al venir meno dell'uno rimanga intero l'effetto dell'altro Sez. 3, n. 46902 del 14/06/2016, Sorgente, Rv. 268057 . Allo stesso modo, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all' art. 240-bis c.p. può essere disposto anche su beni già sottoposti a sequestro probatorio, qualora ricorrano i presupposti di entrambi gli istituti, in quanto diverse sono le finalità dagli stessi perseguite Sez. 6, n. 12544 del 12/02/2020, dep. 20/04/2020, Rv. 278733 . 4. Alla stregua di tali premesse, risulta evidente come non sia pertinente, nel caso in esame, il richiamo al principio del ne bis in idem, il quale opera solo quando siano attivate più misure cautelari reali relative allo stesso bene e volte alla salvaguardia della medesima esigenza cautelare. Come affermato dalla Sezioni Unite in una decisione risalente ma ancora attuale, le ordinanze inoppugnabili e quelle impugnabili, qualora non siano state impugnate o si siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica dell'irrevocabilità che, pur non essendo parificabile all'autorità di cosa giudicata, parimenti porta seco il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il bis in idem, salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione Sez. U, n. 26 del 12/11/1993, dep. 27/01/1994, Galluccio, Rv. 195806 . In motivazione, le SU chiarirono che è giurisprudenza costante di questa Corte che l'istituto della preclusione sia operante anche nei procedimenti incidentali, perché altrimenti si consentirebbe, indipendentemente dalla sopravvenienza di fatti nuovi o preesistenti non conosciuti, allo stesso giudice di merito di esaminare le questioni di fatto e di diritto, già decise dal giudice a lui sovraordinato in sede di impugnazione o, comunque si darebbe adito ad una nuova ed eventualmente diversa valutazione di elementi già in precedenza presi in considerazione . La ratio dell'effetto preclusivo si coglie in ciò impedire che, immutate le condizioni legittimanti l'applicabilità di una misura cautelare, vi sia una mera rivalutazione degli stessi elementi, dovendosi evitare, in assenza di un quid novi, che venga emessa una misura cautelare in precedenza negata o che venga revocata una misura cautelare in precedenza adottata in assenza di elementi di novità, non è perciò consentito nè al pubblico ministero di richiedere, attraverso una rivalutazione degli stessi elementi, una misura cautelare, nè, per converso, all'indagato di ottenere la revoca di una misura precedentemente applicata. 5. Un principio del genere vale tuttavia in relazione al medesimo tipo di sequestro, non già in relazione a sequestri diversi, stante, come detto, la differente finalità perseguita e i differenti presupposti legittimanti l'adozione della misura ablativa. Di conseguenza, deve affermarsi che il precedente annullamento di un sequestro probatorio non è affatto di ostacolo all'emissione, in relazione al medesimo bene, di un sequestro ai sensi dell' art. 85-bis D.P.R. n. 309 del 1990 , sempre, ovviamente, che ricorrano i presupposti l'adozione di tale provvedimento ablativo, presupposti che, nella specie, il ricorrente non contesta. 6. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.