Ancora sul giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo in materia di compensi avvocato

La Corte di Cassazione ha dovuto dirimere l’ennesima controversia in tema di compensi professionali, dovuti per l’attività stragiudiziale e giudiziale, prestata da un avvocato nell’interesse di una società, in relazione ad un contenzioso civile insorto con una Banca.

Ed è proprio il terzo motivo del ricorso in oggetto che andremo ad analizzare. La società assistita dal professionista si duole, in particolare, dell'errore da parte del Tribunale, in quanto avrebbe ritenuto inammissibile l'opposizione solo all'esito della tardiva disposizione del mutamento del rito, non avvenuta entro lo sbarramento stabilito della prima udienza di comparizione delle parti. La doglianza è fondata. Secondo l'articolo 4, comma 2, d.lgs. numero 150/2011, nella versione vigente ratione temporis, l'ordinanza di mutamento del rito «è pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti». E gli effetti sostanziali e processuali della domanda «si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando così ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento». Ne consegue che «nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. cit., tra cui rientra quello di specie regolato dall'articolo 14 vigente ratione temporis, trattandosi di controversia in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato , per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario, siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte». La Corte ha specificato, infatti, che «tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex articolo 4, secondo comma, del d.lgs. numero 150/2011, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione» Cass. numero 758/2022 . Pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in oggetto, avendo riguardo, all'esito del disposto mutamento del rito sebbene avvenuto dopo la prima udienza , alla data di deposito della citazione in cancelleria ai fini dell'iscrizione della causa a ruolo. Per tutti questi motivi, il Collegio accoglie il terzo motivo di ricorso ed enuncia il seguente principio di diritto «nel caso di giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, regolato dall'articolo 14 del d.lgs. numero 150/2011 vigente ratione temporis, pur trattandosi di controversia in ordine alla quale la domanda va proposta nelle forme del ricorso, qualora, al contrario, essa sia introdotta con atto avente la forma della citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia stata notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri».

Presidente Di Virgilio – Relatore Trapuzzano Fatti di causa 1.- Con decreto ingiuntivo numero 2081/2015, depositato il 28 aprile 2015, notificato il 29 aprile 2015, il Tribunale di Como ingiungeva il pagamento, in favore dell'Avv. G.R.V.C. e a carico della G. S.r.l., della somma di Euro 12.602,29, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. numero 231 del 2002, a titolo di compensi professionali dovuti per l'attività stragiudiziale e giudiziale prestata nell'interesse della società, in relazione ad un contenzioso civile insorto con la Banca Unicredit. Con atto di citazione notificato l'8 giugno 2015, depositato in cancelleria per l'iscrizione a ruolo il 17 giugno 2015, proponeva opposizione la G. S.r.l., chiedendo la revoca del provvedimento monitorio opposto. In particolare, la società opponente deduceva che, relativamente alla vicenda giudiziaria evocata, l'Avv. G. non aveva svolto alcuna attività stragiudiziale mentre, in ordine a quella giudiziale prestata, aveva già ricevuto il compenso nella misura di Euro 11.303,12 che indebitamente il difensore aveva imputato il pagamento di tale somma ad altre pratiche seguite per conto della G. ed aveva altresì quantificato la parcella sulla scorta del riferimento al valore indeterminato elevato della causa, esponendo ingiustificatamente la particolare complessità della lite che tali rilievi non potevano essere condivisi, in quanto la fase stragiudiziale era stata seguita da altro avvocato mentre, in ordine alla fase giudiziale, il difensore aveva redatto un atto di citazione del tutto fuorviante, con indicazione di un valore della causa esorbitante rispetto alle domande concordate con il cliente, e in tal modo aveva pregiudicato la possibilità concreta che le parti raggiungessero un accordo transattivo che tale accordo transattivo si era in seguito perfezionato dopo la revoca del mandato conferito all'Avv. G. grazie all'esclusivo ausilio di altro difensore che i descritti elementi erano tali da fondare una responsabilità professionale per inadempimento del mandato ricevuto. Si costituiva in giudizio G.R.V.C. , il quale contestava le argomentazioni avverse e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Quindi, il Tribunale adito, con l'ordinanza collegiale di cui in epigrafe, previo mutamento del rito, dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto e compensava interamente tra le parti le spese di lite. A sostegno dell'adottata pronuncia il Tribunale rilevava, per quanto interessa in questa sede a che la fattispecie rientrava, ratione materiae, nell'alveo della L. numero 794/1942, applicabile quando l'avvocato avesse chiesto la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si fossero poste in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale b che, in particolare, la fase stragiudiziale era strettamente correlata all'instaurazione del giudizio, in quanto precipuamente volta allo studio del caso, al reperimento della documentazione e degli orientamenti giurisprudenziali nella materia, all'assistenza per l'elaborazione di una perizia di parte, finalizzata alla verifica della proponenda domanda giudiziale e alla corretta quantificazione del valore, tutte attività confluite nella redazione dell'atto di citazione c che, ai sensi del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14, l'opposizione doveva seguire il rito sommario di cognizione e doveva essere, quindi, introdotta con ricorso e definita con ordinanza collegiale non appellabile, rito che - all'esito della soluzione del contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità - si doveva applicare, non solo nel caso in cui la contestazione del cliente fosse stata limitata al quantum della pretesa, ma anche qualora l'opposizione si fosse estesa all'an della prestazione d che, essendo stata l'opposizione introdotta con atto di citazione, l'errore non avrebbe comportato l'inammissibilità tout court dell'azione, bensì la necessità per il giudice di convertire il rito e che, tuttavia, il ricorso monitorio, con il pedissequo decreto ingiuntivo, era stato notificato il 29 aprile 2015 mentre l'opposizione era stata proposta con atto di citazione notificato l'8 giugno 2015 e il successivo deposito era avvenuto solo il 17 giugno 2015, ossia 49 giorni dopo la notifica del provvedimento monitorio, con la conseguenza che non avrebbe potuto darsi luogo a sanatoria, ma si sarebbe determinata l'inevitabile inammissibilità dell'opposizione. 2.- Avverso l'ordinanza collegiale inappellabile del Tribunale ha proposto ricorso straordinario per cassazione, affidato a quattro motivi, la G. S.r.l. Ha resistito con controricorso l'intimato G.R.V.C. . Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione e/o errata applicazione del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14, comma 1, per avere il Tribunale trascurato l'orientamento giurisprudenziale dominante all'epoca dell'instaurazione del giudizio di primo grado - ossia nell'anno 2015 -, secondo cui, in ragione della contestazione dell'an debeatur dei compensi professionali dell'avvocato, l'opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere promossa seguendo il rito ordinario di cognizione. Sicché, facendo affidamento sulla stabilità del consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità, l'opposizione sarebbe stata proposta dal cliente con atto di citazione introduttivo dell'opposizione secondo le forme del rito ordinario, essendo solo successivamente intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite, di cui alla sentenza numero 4485 del 23 febbraio 2018, volta a dirimere la questione nel senso dell'estensione dell'applicazione del rito speciale anche alle contestazioni sull'anumero 2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione e/o errata applicazione della Cost., articolo 24 e 111 nonché degli articolo 101,183, comma 1, e 184-bis c.p.c., per non aver tenuto conto il Tribunale dell'overruling della Suprema Corte ai fini di sanare l'irritualità della proposizione dell'opposizione con citazione, alla stregua dell'orientamento dominante vigente all'epoca in cui l'opposizione era stata instaurata. Sicché le preclusioni e le decadenze derivanti dall'imprevedibile revirement giurisprudenziale non avrebbero operato nei confronti della parte che avesse confidato incolpevolmente sul precedente consolidato orientamento espresso in sede nomofilattica. L'istante, inoltre, obietta che il mezzo tecnico per ovviare all'errore oggettivamente scusabile sarebbe stato il rimedio della rimessione in termini. 2.1.- I due motivi - che possono essere affrontati congiuntamente, in quanto connessi sul piano logico e giuridico - sono infondati. Premessa l'articolazione delle censure nel rispetto del principio di autosufficienza, nel merito, il Giudice non avrebbe potuto applicare il rito ordinario di cognizione allo scopo di regolare il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di liquidazione del compenso del difensore per l'attività professionale prestata nel giudizio civile emarginato, poiché era tenuto - come in realtà è accaduto - ad attenersi all'orientamento vigente, secondo cui il rito speciale deve essere seguito anche ove le contestazioni siano rivolte all'an debeatur come cristallizzato da Cass. Sez. U, Sentenza numero 4485 del 23/02/2018 . Nè a diversa conclusione il Giudice dell'opposizione sarebbe potuto pervenire in ragione di un asserito prospective overruling. Infatti, l'indirizzo secondo cui il rito speciale si sarebbe applicato anche ove la contestazione del cliente avesse riguardato l'an debeatur era stato sostenuto anche prima dell'intervento dirimente della Suprema Corte a Sezioni Unite, che sul punto ha risolto un contrasto, seppure diacronico, tra pronunce delle Sezioni semplici. La stessa pronuncia delle Sezioni Unite ha dato atto che, per un lungo periodo, anche registrando l'eco di dibattiti dottrinali, la giurisprudenza della Corte aveva ritenuto che, nonostante l'espressione liquidazione , intesa alla lettera, sembrasse alludere all'attivazione del procedimento in casi nei quali la lite fra legale e cliente avesse riguardato solo la determinazione del quantum dovuto, il procedimento speciale potesse esperirsi utilmente o restare praticabile anche quando fosse sussistita già all'atto dell'introduzione o fosse insorta controversia non solo sul quantum, ma anche sull'an debeatur, restando escluso solo dall'insorgenza di una contestazione circa l'esistenza del rapporto di clientela, che di quella procedura costituisce l'indefettibile presupposto Cass. Sez. U, Sentenza numero 2672 del 28/10/1966 Sez. U, Sentenza numero 301 del 03/02/1967 Sez. U, Sentenza numero 79 del 15/01/1968 Sez. 2, Sentenza numero 7957 del 21/05/2003 . Senonché la pronuncia delle Sezioni Unite che componga il contrasto sull'interpretazione di una norma processuale non configura un'ipotesi di overruling avente il carattere di imprevedibilità e, di conseguenza, non costituisce presupposto per la rimessione in termini della parte che sia incorsa nella preclusione o nella decadenza Cass. Sez. L, Sentenza numero 552 del 14/01/2021 Sez. 6-5, Ordinanza numero 23834 del 29/10/2020 Sez. U, Sentenza numero 4135 del 12/02/2019 . 3.- Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, la violazione e/o errata applicazione del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 4, per avere il Tribunale ritenuto inammissibile l'opposizione solo all'esito della tardiva disposizione del mutamento del rito, non avvenuta entro lo sbarramento stabilito della prima udienza di comparizione delle parti. Con la stessa doglianza l'istante obietta che sarebbe stato violato, in ogni caso, il D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 4, comma 5, secondo cui sarebbe stato escluso che l'ipotizzato errore sulla forma dell'atto introduttivo potesse riflettersi sulla tempestività dell'opposizione. 3.1.- La censura è fondata nei termini che seguono. In primo luogo, ai sensi del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 4, comma 2, nella versione vigente ratione temporis, l'ordinanza di mutamento del rito - nell'ambito delle controversie soggette ai riti disciplinati dal suddetto D.Lgs. numero sulla semplificazione dei riti civili - è pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti. Inoltre, ai sensi di tale D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 4, comma 5, il cui testo è rimasto immutato anche all'esito della novella di cui al D.Lgs. numero 149/2022 -, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando così ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Sicché nei procedimenti disciplinati dal D.Lgs. numero 150 del 2011, tra cui rientra quello di specie regolato dall'articolo 14 vigente ratione temporis, trattandosi di controversia in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato , per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario, siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte. Tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 4, comma 2, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione Cass. Sez. U, Sentenza numero 758 del 12/01/2022 . Pertanto, una volta rilevata la tempestività della notifica della citazione ai fini dell'instaurazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione medesima, avendo riguardo, all'esito del disposto mutamento del rito sebbene avvenuto dopo la prima udienza , alla data di deposito della citazione in cancelleria ai fini dell'iscrizione della causa a ruolo. Trattandosi, infatti, di procedimento speciale regolato dalla normativa sulla semplificazione dei riti civili, gli effetti processuali della domanda si sono prodotti secondo le norme del rito seguito prima del mutamento ossia secondo le norme del rito ordinario di cognizione , rispetto al quale non era maturata alcuna decadenza. Regola, questa, applicabile, nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, solo allorché una controversia sia promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo D.Lgs. numero 150 del 2011, poiché esclusivamente in siffatti casi l'atto produce gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, qualora la notificazione della domanda introduttiva dell'opposizione, avente erroneamente la forma della citazione, sia avvenuta entro il termine di cui all'articolo 641 c.p.c. Corte Cost., Sentenza numero 45 del 02/03/2018 Cass. Sez. U, Sentenza numero 927 del 13/01/2022 . 4.- Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, della violazione e/o errata applicazione del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14, comma 2, in quanto, essendo competente l'ufficio giudiziario presso cui l'attività giudiziale è stata prestata, il procedimento non potrebbe mai essere riassunto davanti al Tribunale di Como, bensì solo davanti al Tribunale di Verona, presso cui il difensore ha prestato la propria attività per la G. S.r.l 4.1.- La doglianza è inammissibile. E ciò perché tale critica non aggredisce uno specifico esito della decisione impugnata, cosicché non ricorre alcun legame tra la deduzione svolta nel motivo e la finale pronuncia del Tribunale. La critica è piuttosto proiettata sugli effetti dell'accoglimento del ricorso. Senonché la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum del provvedimento impugnato ne comporta l'inammissibilità, risolvendosi in un non motivo Cass. Sez. 5, Ordinanza numero 15517 del 21/07/2020 Sez. 1, Sentenza numero 4036 del 18/02/2011 Sez. 5, Sentenza numero 17125 del 03/08/2007 . Ed invero, l'eccezione di incompetenza territoriale avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e non già nel giudizio di legittimità, in termini di rimessione della causa al giudice competente. 5.- In definitiva, il terzo motivo di ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione, mentre il primo e il secondo motivo vanno respinti e il quarto motivo va dichiarato inammissibile. L'ordinanza collegiale impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Como, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione Nel caso di giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, regolato dal D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14 vigente ratione temporis, pur trattandosi di controversia in ordine alla quale la domanda va proposta nelle forme del ricorso, qualora, al contrario, essa sia introdotta con atto avente la forma della citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia stata notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri . P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo motivo, dichiara inammissibile il quarto motivo, cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Como, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.