Nella sentenza in esame viene ribadito l’onere per l’ente banditore di rispettare i criteri da lui stesso stabiliti nel bando di concorso da rifare la procedura che ha valutato un candidato in modo «palesemente irragionevole e contrario a correttezza» e disparitario non tenendo conto delle effettive conoscenze e professionalità del ricorrente e disattendendo i parametri stabiliti nel bando stesso.
È quanto sancito dal Tribunale di Grosseto, sez. lavoro, con la sentenza numero 44/2023 emessa il 22 febbraio. Nel 2020 l'Ente di Supporto Tecnico Amministrativo della Regione Toscana ESTAR pubblicava un avviso di selezione pubblica per il «conferimento di un incarico quinquennale e rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, a un dirigente medico di disciplina di ginecologia e ostetricia per la direzione dell'Unità Operativa» in cui erano indicati i criteri per l'attribuzione della posizione, le conoscenze ed i titoli richiesti che davano diritto ad un punteggio suppletivo. Spirata la scadenza entro cui il ricorrente aveva inviato la propria domanda, la procedura era sospesa e poi riaperta. Si candidavano dunque altri due professionisti i quali vedevano i propri titoli valutati alla data della seconda scadenza, anziché alla prima, come per il ricorrente. Conclusa la procedura, il ricorrente che riteneva di aver subito un trattamento irrazionale, disparitario e discriminatorio agiva per ottenere un risarcimento e la rinnovazione della procedura. Chi ha la competenza su queste liti? La prassi costante in materia prevede che «a fronte dell'obbligo contrattuale del datore di lavoro di procedere alla valutazione comparativa dei titoli e della capacità professionale dei partecipanti alla selezione, sorge dunque in capo a ciascun candidato “ una posizione soggettiva di credito, con la conseguenza che, ove la prestazione non venga correttamente adempiuta dal datore, il dipendente creditore può esercitare sia l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali, sia l'azione di risarcimento del danno». Con tale arresto la S.C. ha ribadito altresì che i medesimi principi sono stati affermati in relazione alle procedure selettive bandite dal datore di lavoro pubblico in merito alle quali è stato evidenziato che agli atti del datore, «di natura negoziale si correlano diritti soggettivi e ciò comporta che il giudice ordinario, accertato l'inadempimento, ha anche il potere di adottare nei confronti della P.A. qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna a un facere , data la sussistenza del diritto soggettivo dei lavoratori interessati al rispetto da parte della P.A. medesima, oltreché del generale obbligo di correttezza e buona fede, dei criteri predeterminati nel bando per l'ammissione alla selezione, lo svolgimento delle prove, la selezione dei promovendi e così via, diritto che non riguarda quindi soltanto la formazione della graduatoria, ma anche il tempo e l'ordine della promozione» Cass. sez. lav. numero 26996 e 268/2019 neretto, nda . Una recente pronuncia ha ribadito quanto sopra, evidenziando il diritto del candidato all'adempimento di tali valutazioni comparate ed al risarcimento per la perdita di chanche se queste non sono effettuate in modo corretto ed effettivo come nella fattispecie Cass. lav. numero 22099/2022 . Questo interesse non viene meno, come invece sostenuto dal datore, per il fatto che è stato siglato il contratto di lavoro col vincitore della procedura contestata e/o che il ricorrente abbia vinto analogo concorso presso altra sede potrebbe avere motivi personali per voler restare nella vecchia sede e perciò ha diritto ed è legittimato a proseguire nella sua azione. Le regole per la valutazione dei candidati devono essere applicate allo stesso modo per tutti. In primis il giudice ribadisce che il bando è lex specialis che fissa i criteri di valutazione comparativa dei vari candidati sul punto l'ente banditore se, da un lato, ha massima discrezionalità per fissarli, dall'altro deve attenersi strettamente agli stessi per valutare i singoli candidati in quanto è tenuto ai doveri di correttezza e buona fede exarticolo 1175 e 1375 c.c., nonchè a rispettare le regole procedimentali fissate unilateralmente dalla contrattazione collettiva nell'effettuare detta valutazione comparativa. Infatti, le selezioni per le posizioni organizzative, come questa in esame, sono equiparate a quelle per la progressione di carriera, non comportando alcun mutamento del profilo professionale. Per il giudice è penalizzante la disparità nella valutazione dei titoli effettuata per il ricorrente alla data dell'originaria scadenza, per gli altri diversi mesi dopo, ossia alla scadenza della riapertura. Inoltre, la stessa gestione del colloquio era volta a penalizzare il ricorrente che aveva un punteggio nettamente prevalente nella valutazione dei dati oggettivi, ma che dopo il colloquio e la valutazione iniqua di altri titoli aveva un distacco di oltre 1 punto dal vincitore. Infatti, seppur alcune doglianze attoree siano state giudicate infondate, sono emerse discrepanze e condotte disparitarie/discriminatorie nell'attribuire i punteggi del colloquio e della valutazione della casistica era stata esclusa la valutazione sulla qualità seppure chiaramente posseduta , delle ore di docenza titolo non posseduto dagli altri concorrenti e della pubblicazione scientifica come autore e coautore. Ragioni discutibili da cui, secondo il giudice, emergerebbe la volontà di penalizzare il ricorrente per queste ragioni e stante la palese violazione dei criteri fissati dall'ente banditore, il concorso deve essere annullato e ripetuto.
1. Con ricorso depositato in data 7 marzo 2022 e contestuale istanza cautelare, T.S. dirigente medico dell'Azienda USL Toscana sud est, specialista in ginecologia e ostetricia, in servizio presso l'U.O.C. di Ginecologia del presidio ospedaliero di Grosseto – deduceva plurimi profili d'illegittimità della procedura selettiva per il conferimento dell'incarico quinquennale per la direzione della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia omissis , all'esito della quale era stato individuato quale vincitore F.F. Concludeva quindi come in epigrafe riportato. 2. Si costitutiva in giudizio l'Azienda USL Toscana Sud Est che rimarcava l'infondatezza del ricorso, richiamando nel merito la relazione della Commissione d'esame datata 28.1.2022 in atti, docomma 2 res. , la quale aveva già preso posizione in sede amministrativa sulle censure avanzate dal T.S. a mezzo del proprio legale. F.F. rimaneva invece contumace. 3. Respinta la domanda cautelare inibitoria per sopravvenuta carenza d'interesse dal momento che – prima di ricevere la notifica del ricorso – parte resistente aveva già provveduto a sottoscrivere il contratto con il F.F. e acquisita copia del contratto individuale di lavoro e della busta paga settembre 2022 del F.F., all'odierna udienza la causa – di natura documentale è stata discussa e decisa, mediante sentenza di cui è stata data lettura. 4. Il ricorso è meritevole d'accoglimento. Preliminarmente va disattesa la richiesta formulata all'odierna udienza di declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata da parte resistente in ragione del fatto, pacifico, che il T.S. ha recentemente ricevuto l'incarico di Direttore della Struttura Complessa della disciplina di Ginecologia presso l'Asl di Imola a decorrere dal 1.3.2023. È di tutta evidenza infatti che il T.S., come dallo stesso puntualmente rimarcato, conservi interesse giuridico rispetto alla presente pronuncia dal momento che la possibilità di partecipare a una nuova procedura per l'incarico su Grosseto gli consentirebbe di optare per una sede, piuttosto che per l'altra, in ragione dei propri personali interessi. 4.1. In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale numero 333 del 27.8.2020, l'Ente di Supporto Tecnico Amministrativo della Regione Toscana E. pubblicava un avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale e rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, a un dirigente medico di disciplina di ginecologia e ostetricia per la direzione dell'Unità Operativa Complessa U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia di omissis dell'Azienda USL Toscana Sud Est, i cui termini scadevano in data 29.10.2020. Sospesa la procedura concorsuale in data 16.4.2021, nell'imminenza dell'espletamento del previsto colloquio, causa la “dichiarata indisponibilità del Direttore Sanitario” cfr. docomma 8 ric. procedura che, stando a quanto dedotto dal ricorrente, avrebbe visto un solo candidato ovvero lo stesso ricorrente , in data 28.5.2021 veniva pubblicato avviso di riapertura dei termini per la partecipazione, da presentarsi entro 30 giorni da tale nuova pubblicazione sulla G.U. Acquisite quindi ulteriori quattro domande, di fatto al colloquio svoltosi in data 23.11.2021 si presentavano solo tre candidati i dottori T.S., F.F. e K. . È bene ricordare, a questo punto, che le modalità della procedura sono richiamate nell'avviso di selezione, lex specialis della procedura, che specifica come essa sia stata indetta ai sensi, tra l'altro, delle norme di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997, numero 484, e del D.lgs. 30 dicembre 1992, numero 502, e del D.lgs. 30 marzo 2001, numero 165. L'articolo 5 di tale T.U., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, recita Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro . Dalla chiara previsione legislativa discende che i poteri di gestione del rapporto di lavoro presso la P.A., a seguito della contrattualizzazione del rapporto di lavoro, hanno sempre natura di poteri datoriali di diritto privato e non già di atti amministrativi. L'attività dell'Amministrazione, nell'applicazione della disposizione contrattuale, si configura quindi come adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto, non come esercizio di un potere di organizzazione. Il giudice ordinario – cui, ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs. 165/2001, è devoluta la relativa giurisdizione e compete l'adozione, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, “di tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati” – può conoscere delle modalità di conferimento dell'incarico, vagliando se esse abbiano o no rispettato le regole di buona fede e correttezza giungendo alla condanna alla ripetizione della procedura e/o al risarcimento del danno derivato dalla mancata attribuzione di una posizione organizzativa all'interno dell'ente , non essendo a ciò d'ostacolo la circostanza che vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, intesi alla fissazione dei criteri per l'attribuzione delle dette posizioni, i quali sono valutati incidentalmente dal giudice e disapplicati, se illegittimi così, tra le altre, Cass. sez. unumero ord. 8836/2010 . 4.2. Questo Tribunale è chiamato quindi a valutare l'esatto adempimento delle procedure selettive, dal momento che si assume che il datore di lavoro abbia violato le regole procedimentali e si sia discostato dai criteri valutativi, contravvenendo i canoni di cui agli articolo articolo 1175 e 1375 c.comma oltre che le regole che l'ente si è dettato – nel rispetto delle previsioni di legge e contrattualcolletive attraverso i propri regolamenti. In tale quadro, al lavoratore compete la sola allegazione di avere partecipato alla selezione e di essere stato ingiustamente escluso o penalizzato dalla stessa. A fronte dell'obbligo contrattuale del datore di lavoro di procedere alla valutazione comparativa dei titoli e della capacità professionale dei partecipanti alla selezione, sorge dunque in capo a ciascun candidato “una posizione soggettiva di credito, con la conseguenza che, ove la prestazione non venga correttamente adempiuta dal datore, il dipendente creditore può esercitare sia l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali, sia l'azione di risarcimento del danno” così Cass. sez. lav. sent. 22.10.2019 numero 26966 cfr. Cass. numero 4462/2004 e la giurisprudenza ivi richiamata . Con tale arresto la S.C. ha ribadito altresì che i medesimi principi sono stati affermati in relazione alle procedure selettive bandite dal datore di lavoro pubblico in merito alle quali è stato evidenziato che agli atti del datore, di natura negoziale, “si correlano diritti soggettivi e ciò comporta che il giudice ordinario, accertato l'inadempimento, ha anche il potere di adottare nei confronti della P.A. qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna a un facere, data la sussistenza del diritto soggettivo dei lavoratori interessati al rispetto da parte della P.A. medesima, oltreché del generale obbligo di correttezza e buona fede, dei criteri predeterminati nel bando per l'ammissione alla selezione, lo svolgimento delle prove, la selezione dei promovendi e così via, diritto che non riguarda quindi soltanto la formazione della graduatoria, ma anche il tempo e l'ordine della promozione” Cass. numero 4436/2018 e, negli stessi termini, Cass. numero 268/2019 . Alla selezione per l'attribuzione di siffatte posizioni organizzative sono applicabili quindi i medesimi principi affermati in tema di procedure selettive finalizzate alla progressione di carriera atteso che il conferimento della posizione organizzativa, pur non determinando un mutamento del profilo professionale, presuppone una valutazione comparativa degli aspiranti all'incarico, che, seppure discrezionale, deve essere effettuata dal datore di lavoro nel rispetto, oltre che dei già rammentati obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articolo 1175 e 1375 c.c., delle regole procedimentali unilateralmente o contrattualmente fissate si vd. ancora Cass. 26966/2019 cit., nonché Cass. 2141/2017 inoltre, sulla natura della posizione organizzativa si veda altresì, fra le tante, Cass. numero 8141/2018 e giurisprudenza ivi richiamata . Anche molto recentemente la S.C. vd. ord. Sez. lav. numero 22029 del 12.7.2022 ha rammentato che il lavoratore, nell'ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione, è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di chance . 5. Così ricostruito il quadro dei principi cui il Tribunale deve attenersi, si deve riconoscere che nel caso in esame parte resistente non ha operato nel rispetto delle regole selettive fissate. Sono riscontrabili infatti molteplici violazioni nella procedura che ha visto prevalere il F.F. sul T.S. Pacifica e incontestata tra le parti l'individuazione delle fonti e dei criteri generali ai quali la Commissione avrebbe dovuto attenersi, va subito evidenziato un primo dato nella distribuzione dei 100 punti disponibili 50 per il curriculum e 50 per il colloquio il T.S. ha superato il collega di 8.96 punti nella valutazione dei dati oggettivi Il F.F. ha invece ottenuto una valutazione superiore di 10 punti rispetto al ricorrente nella valutazione del colloquio di qui il ridotto margine di scarto tra i due, pari a soli 1.04 punti. Si affronteranno a seguire le specifiche doglianze evidenziate da parte ricorrente, segnalando che parte resistente, nel merito, si è integralmente riportata al proprio allegato 2 ovvero alle risposte già fornite dalla Commissione nel gennaio 2022, riunitasi proprio allo scopo di riesaminare le incongruenze evidenziate in sede amministrativa dal difensore Avv. Faletti per conto del T.S. 5.1. Da pag. 13/40 del verbale della Commissione di valutazione docomma 5 ric. emerge un primo elemento di apprezzabile frizione relativo proprio alla prova orale. La Commissione infatti aveva stabilito di assegnare un massimo di 25 punti per ciascuna delle due domande da sottoporre al candidato fino quindi a concorrenza dei 50 previsti , fissando tre tipologie di criteri e indicando il punteggio massimo attribuibile per ciascuna 15 punti per il criterio della “attinenza, correttezza e completezza della risposta”, 5 punti per la “chiarezza espositiva” e 5 punti per “l'utilizzo di un linguaggio scientifico appropriato” criteri contrassegnati, rispettivamente, con le lettere a , b , e c nel verbale dei commissari. Ebbene, a fronte di un giudizio per ciascuna di esse in tutto e per tutto letteralmente identico, adottato nei confronti del candidato K. e del candidato T.S., il primo riceveva 38 punti 11 per il criterio a , 4 per il b e 4 per il c in entrambe le domande rivoltegli , il secondo invece 36 punti 10 per il criterio a , 4 per il b e 4 per il c in entrambe le domande rivoltegli . Se, per ipotesi, al T.S. fosse stato riconosciuto il medesimo punteggio del K., come era lecito attendersi a integrale parità di giudizio, egli avrebbe superato, già solo in forza di tale modifica, il concorrente F.F. Sulla prova orale nessun chiarimento di merito ha fornito la Commissione in sede di rivalutazione delle doglianze il riferimento è al citato docomma 2 res. . Il dato è quindi palesemente irragionevole e contrario a correttezza. 5.2. Irragionevole e disparitario è poi il trattamento riservato ai concorrenti in punto di valutazione delle esperienze maturate rispetto al termine stabilito per la scadenza della presentazione delle candidature. È evidente che in linea di principio i requisiti devono essere posseduti e valutati rispetto a un termine identico per tutti i partecipanti alla medesima selezione, essendo inammissibile che per un candidato l'adozione di un termine diverso possa comportare vantaggi o svantaggi rispetto al termine adottato per altro candidato. E' altresì evidente che la riapertura dei termini non può consentire la valutazione di titoli maturati successivamente salvo che ciò avvenga in forza di una previsione generale a meno di un uso distorto e illegittimo dello strumento della proroga finalizzato alla realizzazione di scopi non consentiti sicché della riapertura possano beneficiare in pari maniera tutti i candidati, non da ultimo considerando in via automatica quegli effetti che sono connessi al mero decorso del tempo es. relativamente alla durata di una certa esperienza maturata nell'esercizio di una determinata funzione . Nel caso di specie è accaduto che i requisiti del T.S. sono stati valutati all'ottobre 2020 al 29.10.2020 scadeva l'originario termine per la partecipazione mentre quelli degli altri due al giugno 2021 scadenza del termine prorogato o meglio riaperto . Sebbene E. si fosse riservato la facoltà di riaprire i termini di scadenza in presenza di particolari ragioni vd. norma finale dell'avviso pubblico, sempre docomma 6 ric. e sebbene l'indicazione di chiusura dell'avviso, al punto relativo ai “requisiti generali e specifici di ammissione” pag. 3 , prevedesse che i suddetti requisiti dovevano essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione, ciò non può riverberarsi, attraverso un uso distorto, in una ingiusta penalizzazione di un candidato a discapito di altri. Il suddetto diverso trattamento ha comportato, nello specifico, una penalizzazione per il T.S. in sede di attribuzione del punteggio relativo al periodo del servizio reso quale dirigente e all'incarico di sostituto direttore UOC Ginecologia e Ostetricia, incidendo quindi sul paramento complessivo relativo alla posizione funzionale. Sul punto parte resistente, a mezzo della relazione della commissione, ha ribadito di aver preso in considerazione i dati in modo diverso ritenendo che ciò fosse giustificato dalla riapertura dei termini e dalla circostanza che il T.S. non avesse avanzato richiesta di estensione della valutazione in data successiva alla riapertura pag. 1 e 2 della relazione docomma 2 . 5.3. Irragionevole è altresì il giudizio relativo alla casistica. Se, per espresso criterio adottato dalla Commissione, a una casistica definita “ottima” avrebbe dovuto corrispondere un punteggio di 20 partendo da punteggio 0 per il caso di statistica assente , non è dato comprendere perché il T.S. abbia ricevuto 19. Sul punto, in sede di rivalutazione, la commissione ha sostenuto che il giudizio era sia di natura quantitativa che qualitativa e che “ottimo” era stato assegnato al T.S. solo per l'aspetto quantitativo “ottima numerosità” . Il dato non convince. Nel verbale si legge “casistica con ottima numerosità, sia ginecologica che ostetrica” senza riferimento alcuno all'aspetto qualitativo, totalmente omesso. Diversamente sarebbe stato se la Commissione, nell'attribuire al T.S. 19 punti, avesse considerato, ad esempio, la statistica ottima per numerosità e buona per qualità. Così per il collega K. per il quale, nel riconoscere punti 14, la casistica è stata definita buona per numerosità, nettamente prevalente sugli aspetti ostetrici rispetto ai ginecologici , giudizio, questo sì, in qualche misura anche qualitativo. Giudizio formulato in maniera analoga al T.S. quello riguardante il F.F., che nel ricevere 16 punti, ha visto la propria statistica definita come “buona per numerosità, sia ginecologica che ostetrica”, senza indicazioni qualitative. Il dato qualitativo omesso non può fungere quindi da criterio differenziante in ausilio alle motivazioni fornite ex post dalla Commissione nel gennaio 2022. Il parametro relativo alla valutazione della casistica permane quindi irragionevole, se non altro perché incompleto. 5.4. Irragionevole e lacunoso è altresì il dato relativo alla valutazione dell'attività didattica dei candidati, per la quale potevano essere assegnati un massimo di 4 punti se svolta negli ultimi 10 anni. F.F. e K. non vantavano alcuna attività e infatti hanno conseguito punteggio 0 , il T.S. vantava un'attività svolta per lungo periodo di tempo dal 2000 al 2018 egli tuttavia ha ottenuto solo 0,5 punti quando, già per il solo criterio della continuità nel tempo, era prevista l'attribuzione di 1 punto dei 4 disponibili e di massimo un punto se svolta con orario annuale superiore alle 20 ore come nel caso del T.S. . Del tutto omessa come riconosciuto anche dalla commissione, docomma 2 più volte cit. risulta poi la valutazione dell'attività didattica svolta per il conseguimento del diploma universitario di insegnamento della chirurgia endoscopica in ginecologia presso il CHU di Clermont Ferrand, laddove dei 4 punti disponibili un massimo di 2 era appunto previsto per le attività didattiche svolte in sede di diploma di laurea in medicina o specializzazione e corsi universitari rivolti a professioni sanitarie. Si ribadisce quindi che il T.S. su tale criterio ha ricevuto solo 0,5 punti e, a tacer degli altri aspetti, pure prima ricordati, è stata omessa ogni valutazione dell'attività didattica svolta in Francia. 5.5. Non appaiono invece condivisibili le doglianze del ricorrente in punto di valutazione dei soggiorni di studio/partecipazione a corsi etc. Il criterio prefissato prevedeva infatti l'attribuzione di un massimo di 4 punti, variamente ripartiti, di cui un massimo di 0,80 per i master attinenti con la selezione e un massimo di 0,50 per i master non attinenti o conseguiti in data anteriore di 10 anni rispetto alla pubblicazione dell'avviso. Effettivamente il master indicato dal F.F. è stato conseguito in epoca recente 2018 , mentre quelli del T.S. nel periodo 1998/2009, quindi al massimo poteva ricevere 0,50 punti. Non sono comunque ravvisabili palesi elementi di palese irragionevolezza nella mancata attribuzione del punteggio massimo di 0,50 rispetto al punteggio massimo di 0,80 assegnato al F.F. per il master attinente la materia della chirurgia del pavimento pelvico conseguito nel 2018 presso l'Università di Pisa. 5.6. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla produzione scientifica, considerata negli ultimi 10 anni, per la quale – come da avviso pubblico potevano essere assegnati un massimo di 3 punti. F.F. e K. non vantavano alcuna produzione e infatti hanno conseguito punteggio 0 , il T.S. vantava la pubblicazione di 21 articoli, di cui uno indicato come primo autore per il quale era prevista l'attribuzione di un punteggio di 0,20 mentre 0,10 se coautore e di un libro punti 0,10 , elementi che egli assume essere stati omessi e non correttamente calcolati, il che avrebbe comportano una differenza in positivo di 0,20 punti. Tuttavia, le considerazioni della Commissione secondo la quale il libro edito a stampa è stato puntualmente calcolato mentre la pubblicazione come primo autore era stata prodotta dal candidato solo come copia/bozza e non in copia dell'originale pubblicato non hanno trovato specifica controdeduzione da parte del T.S., per cui sul punto la doglianza è da ritenersi infondata. 6. A fronte della puntuale comparazione effettuata da parte ricorrente, l'Azienda – cui competeva l'onere probatorio circa l'avvenuto rispetto dei detti criteri si è limitata, come già osservato, a richiamare il contenuto degli esiti procedimentali, in specie della relazione della Commissione più volte citata all. 2 res. . Non occorre quindi in questa sede affrontare le ulteriori doglianze di parte ricorrente relative al mancato rispetto delle “caratteristiche richieste al Direttore della struttura” secondo la previsione dell'avviso di selezione docomma 6, pag. 2 perché parte ricorrente stessa ha rilevato come tali requisiti non si sarebbero comunque tradotti nell'attribuzione di un punteggio, pur evocando la possibile violazione dei consueti canoni di correttezza poiché essi avrebbero dovuto essere valorizzati in favore del solo T.S. Per contro, parte resistente sul punto ha evidenziato – sempre a mezzo del richiamo al proprio all. numero 2, cioè al riesame da parte della Commissione delle criticità indicate dal T.S. nella fase amministrativa – che tale valutazione è stata invece effettuata nell'apposita sezione dell'analisi curriculare, ove sono stati attribuiti punteggi differenti in relazione alla posizione funzionale del candidato e alle competenze e agli incarichi conferiti da aziende pubbliche evidenziando peraltro come il T.S. avesse riportato, nello specifico, punteggio superiore rispetto a quello degli altri due candidati . 7. Ritiene in definitiva il Tribunale che l'Azienda abbia disatteso o non correttamente applicato i criteri dalla stessa fissati ai fini della selezione, violando i parametri della correttezza e della buona fede nei rapporti contrattuali, con conseguente illegittimità della procedura e dell'atto finale di conferimento dell'incarico al F.F. Accertata così l'illegittimità della deliberazione numero 345 del 28.2.2022 di conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa dell'U.O.C. “Ostetricia e Ginecologia” omissis , va ordinato a parte convenuta di provvedere alla rinnovazione della procedura selettiva nel rispetto delle previsioni normative prima richiamate. L'accoglimento della domanda principale rende superflua ogni analisi in punto di danno, oggetto della domanda risarcitoria subordinata. 8. Le spese di lite per la fase cautelare possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della circostanza che la dichiarata carenza di interesse è sopravvenuta nelle more della domanda cautelare. Quanto alla fase di merito, esse seguono la soccombenza e si liquidano in danno della convenuta Azienda come in dispositivo, in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della natura documentale di essa. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da T.S. con ricorso del 7 marzo 2022, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede accerta e dichiara l'illegittimità della deliberazione del Direttore Generale numero 345 del 28.2.2022 di conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa dell'U.O.C. “Ostetricia e Ginecologia” omissis ordina a parte convenuta Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana sud-est, in persona del l.r. pro tempore, di provvedere alla rinnovazione della procedura selettiva nel rispetto delle relative previsioni normative condanna parte resistente Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana sud-est al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.000 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge.