Condanna possibile per un uomo che, fermato dalla Polizia Stradale, si è limitato a presentare la carta d’identità rilasciatagli dal Comune di residenza. Questo documento non consente, precisano i Giudici, di soddisfare le due distinte esigenze sottese al controllo, ossia identificare compiutamente il soggetto e verificarne la regolare presenza sul territorio dello Stato.
Se fermato dalle forze dell’ordine e sottoposto a regolare controllo, lo straniero extracomunitario ha da mostrare non solo la carta d’identità ma anche il permesso di soggiorno. All’origine della vicenda giudiziaria c’è il controllo effettuato dalla Polizia Stradale nel luglio del 2020. In quella occasione ad essere fermato è anche uno straniero extracomunitario che, regolarmente presente in Italia, si limita però a mostrare «la carta di identità rilasciatagli dal Comune di residenza», pur essendo egli «titolare di regolare permesso di soggiorno». Proprio la decisione di non presentare agli agenti anche il permesso di soggiorno fa finire lo straniero sotto processo. Per i giudici del Tribunale, però, non vi sono i presupposti per una condanna, nonostante «egli, pur essendo titolare di regolare permesso di soggiorno , non lo abbia mostrato al personale della Polizia Stradale in occasione del controllo eseguito nei suoi confronti» e nonostante il Testo unico sull’immigrazione ritenga sanzionabile «lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato». Su questo punto i giudici del Tribunale sottolineano che «lo straniero mostrò, comunque, la carta di identità rilasciatagli dal Comune di residenza ed in corso di validità» e ciò «consentì la sua compiuta identificazione», anche tenendo presente che «l’emissione della carta d’identità presuppone la regolare presenza del titolare sul territorio nazionale». A contestare la decisione del Tribunale ha provveduto la Procura, presentando ricorso in Cassazione e sottolineando che «la normativa prescrive allo straniero extracomunitario di portare seco , congiuntamente, sia il documento utile alla sua identificazione che quello che attesta la regolare presenza sul territorio nazionale ». Dalla Procura aggiungono poi che «l’esibizione della carta di identità in corso di validità dimostra che il titolare era regolarmente presente sul territorio nazionale all’atto del suo rilascio, ma non anche che egli abbia mantenuto tale status sino al momento del controllo da cui è scaturito il procedimento penale». Per i Giudici della Cassazione le osservazioni proposte dalla Procura hanno un solido fondamento. In prima battuta viene richiamato il Testo unico sull’immigrazione laddove «sanziona con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda fino a 2mila euro la condotta dello straniero che, a richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, non ottemperi, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato». Tale disposizione «è chiara», osservano i Giudici, «nel richiedere l’esibizione tanto del documento di identità quanto del permesso di soggiorno o di altro documento equipollente» a fronte di un regolare controllo da parte delle forze dell’ordine, «documento di cui lo straniero era sprovvisto nel frangente in cui venne fermato dalla Polizia Stradale», aggiungono i Giudici. Per sottolineare ulteriormente la solidità della posizione assunta dalla Procura, infine, i Giudici di Cassazione spiegano che essa «coglie nel segno nel sottolineare che l’esibizione dei due documenti è funzionale alle distinte esigenze di identificare compiutamente il soggetto e di verificarne la regolare presenza sul territorio dello Stato », anche perché «il possesso di carta di identità in corso di validità non esclude che, nel tempo intercorso dalla sua emissione, che postula la concomitante sussistenza dell’altra condizione, essa sia, per ragioni sopravvenute – quale, ad esempio, la revoca del permesso di soggiorno – venuta meno». Plausibile, ora, la condanna dello straniero, a fronte della condotta da lui tenuta in occasione del controllo effettuato dalla Polizia Stradale, ma su questo punto dovranno nuovamente pronunciarsi i giudici del Tribunale, tenendo presenti le indicazioni fornite dai magistrati della Cassazione.
Presidente Rocchi – Relatore Cappuccio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29 aprile 2022 il Tribunale di Savona ha assolto S.S. dal reato ascrittogli ai sensi dell' articolo 6, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, numero 286 , contestatogli perché egli, pur essendo titolare di regolare permesso di soggiorno, non lo esibì al personale della Polizia Stradale di […] in occasione del controllo eseguito nei suoi confronti il omissis .Ha, in proposito, rilevato che l'imputato, in quella circostanza, mostrò, comunque, la carta di identità rilasciatagli dal comune di residenza ed in corso di validità, che consentì la sua compiuta identificazione e la cui emissione presuppone, secondo logica e diritto logicamente, la regolare presenza del titolare sul territorio nazionale.2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge sul rilievo che la norma della cui violazione si discute prescrive allo straniero extracomunitario di portare seco, congiuntamente, sia il documento utile alla sua identificazione che quello attesta la regolare presenza sul territorio nazionale. Rileva, al riguardo, che l'esibizione della carta di identità in corso di validità dimostra che il titolare era regolarmente presente sul territorio nazionale all'atto del suo rilascio, ma non anche che egli abbia mantenuto tale status sino al momento del controllo dal quale è scaturito il presente procedimento penale.3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell' articolo 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, numero 137 , il Procuratore generale ha chiesto, il 27 novembre 2022, che la Corte di cassazione trasmetta gli atti alla Corte costituzionale sul presupposto della non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice per violazione dell' articolo 3 Cost. , derivante dall'evidente irragionevolezza nel trattamento sanzionatorio di situazioni analoghe, se non identiche, avuto riguardo alla pena detentiva prevista dall' articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, numero 286 , ed a quella, esclusivamente pecuniaria, prevista dall'articolo 10-bis del medesimo testo normativa. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. L' articolo 6, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, numero 286 , sanziona, infatti, con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda fino ad Euro 2.000 la condotta dello straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottemperi, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato. La disposizione è chiara nel richiedere, in uno, l'esibizione tanto del documento di identità quanto del permesso di soggiorno o di altro documento equipollente, di cui l'odierno imputato era, nel frangente in cui venne fermato dalla Polizia Stradale, sprovvisto. Coglie nel segno, d'altro canto, il pubblico ministero ricorrente nel sottolineare, al riguardo, che l'esibizione dei due documenti è funzionale alle distinte esigenze di identificare compiutamente il soggetto e di verificarne la regolare presenza sul territorio dello Stato e che il possesso di carta di identità in corso di validità non esclude che, nel tempo intercorso dalla sua emissione, che postula la concomitante sussistenza dell'altra condizione, essa sia, per ragioni sopravvenute - quale, ad esempio, la revoca del permesso di soggiorno -venuta meno.3. Il Procuratore generale introduce, successivamente, una questione di legittimità costituzionale, che verte sulla irragionevole discriminatorietà del trattamento sanzionatorio, consistente nella congiunta applicazione di sanzione sia detentiva che pecuniaria, riservato a chi, come S.S. , pur titolare di permesso di soggiorno, non sia in grado di esibirlo, rispetto a colui che, invece, in radice sprovvisto di titolo che lo abiliti alla permanenza in Italia, è assoggettato a pena esclusivamente pecuniaria. La questione, supportata da pertinente apparato argomentativo, non può, tuttavia, essere esaminata in questa sede, in quanto attinente ad un profilo, la determinazione del trattamento sanzionatorio, il cui esame - considerate l'intervenuta assoluzione, nel giudizio di merito, dell'imputato e la ritenuta fondatezza del ricorso proposto dal pubblico ministero - compete al giudice del rinvio cui spetterà, per il caso di affermazione della penale responsabilità dell'imputato, la sua compiuta delibazione.4. Si impone, pertanto, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Savona, in diversa composizione personale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Savona, in diversa persona fisica.