In prossimità della prossima tornata elettorale amministrativa, sono pervenuti dalle Prefetture alcuni quesiti circa la permanenza delle cause di incandidabilità previste dalla c.d. Legge Severino d.lgs. numero 235/2012, Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, numero 190/2012 a seguito della recente entrata in vigore della Riforma Cartabia d.lgs. numero 150/2022 e in particolare della modifica dell’articolo 445 c.p.p.
L'articolo 25, comma 1, lett. b , d.lgs. numero 150/2022, ha infatti modificato il comma 1-bis dell'articolo 445 c.c. p. Effetti dell'applicazione della pena su richiesta prevedendo che «se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le diposizioni di leggi, diverse da quelle penali, che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna», tra le quali dunque anche la l. numero 190/2012. Quali sono dunque oggi le ricadute della sentenza di patteggiamento rispetto alle norme in tema di incandidabilità? L'originario testo del citato d.lgs. numero 235/2012 prevedeva, nei confronti di un soggetto al quale fosse stata applicata una pena su accordo delle parti, l'inidoneità assoluta alla candidatura proprio per effetto dell'equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna. Precisando che la giurisprudenza consolidata, sia della Corte EDU del 17 giugno 2021 che della Corte di Cassazione, inclusa la Corte costituzionale sent. numero 276/2016 e numero 230/2021 hanno negato espressamente la natura penale delle misure contenute nella Legge Severino, escludendone lo scopo punitivo, il Ministero precisa che «la disposizione di cui al decreto di attuazione della Legge cd. Severino articolo 15, comma 1 in materia di incandidabilità, che equipara la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, c.p.p. alle sentenze di condanna, stante appunto la natura non penale della predetta legge, non produce più effetti si tratta, evidentemente, di un caso di abrogazione tacita operata dal d.l. numero 162/2022, convertito in legge, che dispone l'entrata in vigore del d.lgs. numero 150/2022». In definitiva «tutti i soggetti, per i quali sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex articolo 444 cit. non incorrono più in una situazione di incandidabilità, potendo così concorrere alle prossime elezioni. Solo nel caso di applicazione di pene accessorie tale favor non può operare».
Ministero dell’Interno, Circolare 29/2023