Disciplina emergenziale: il termine per la presentazione delle conclusioni della parte civile è perentorio

Nel giudizio cartolare d’appello disciplinato dalla disciplina emergenziale COVID-19, il termine per il deposito delle conclusioni scritte della parte civile, con allegata nota spese, deve considerarsi perentorio.

Nella vicenda in esame, sviluppatasi durante la disciplina c.d. emergenziale , assume rilevanza la condanna dell'imputata al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di appello, in quanto, come sostenuto dalla difesa nel ricorso per cassazione, la parte civile aveva depositato – in via telematica - le proprie conclusioni con allegata nota spese ben oltre il termine dei 5 giorni prima dell'udienza d'appello , come previsto dall'art. 23- bis l. n. 176/2000 . Il Collegio ritiene fondato il ricorso aderendo all'orientamento di legittimità secondo cui nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, il termine di 5 giorni dall'udienza per il deposito delle conclusioni, previsto dall'art. 23- bis , comma 4, d.l. n. 137/2020 conv. con modif. in l. n. 176/2020 , ha natura perentoria perché il suo rispetto è imprescindibilmente funzionale a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio tra le parti, nonché il necessario spazio di valutazione per il giudice v. Cass. pen. sez. VI n. 18483/2022 . In conclusione, secondo la Corte, potendo la parte civile partecipare al giudizio di appello chiedendone la trattazione orale o depositando le sue conclusioni, la scelta di presentare queste ultime oltre il termine perentorio dei 5 giorni prima dell'udienza comporta che esse debbano considerarsi tamquam non esset . La pronuncia impugnata viene in conclusione annullata senza rinvio limitatamente alla condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile.

Presidente Catena – Relatore Guardiano In fatto e in diritto 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Biella, aveva condannato B.L. alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituta parte civile, in relazione al reato ex art. 612, c.p. , di cui al capo n. 2 dell'imputazione, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputata per esser il reato estinto per prescrizione, confermando, agli effetti civili, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile R.P.C. , nonché condannando la B. al pagamento delle spese sostenute dalla suddetta parte civile nel giudizio di appello. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge, con riferimento alla condanna al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado di appello dalla parte civile, in quanto quest'ultima aveva depositato le proprie conclusioni, con allegata nota spese, solo in data 2.12.2021, dunque ben oltre la scadenza del termine di cinque giorni prima dell'udienza innanzi alla corte di appello fissata per il giorno 3.12.2021, di cui alla L. n. 176 del 2020, art. 23 bis. 3. Con requisitoria scritta del 3.11.2022, depositata sulla base della previsione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il sostituto del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga rigettato. Con conclusioni scritte del 17.11.2022, il difensore d'ufficio dell'imputata, avv. Carla Montarolo, insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è fondato e va accolto. Come si evince dagli atti processuali, accessibili in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, le conclusioni della costituita parte civile, con la richiesta di condanna dell'imputata al pagamento delle spese sostenute nel grado, in uno con la relativa nota spese, per l'udienza innanzi alla corte di appello del 3.12.2021, erano state inoltrate per via telematica il 2.12.2021, pervenendo a destinazione nel medesimo giorno. Il decreto con cui veniva fissata l'udienza del 3.12.2021 innanzi alla corte territoriale era stato notificato al difensore della parte civile, avv. Alessandro Cappa Zenna, a mezzo di posta elettronica certificata, in data 9,11.2021, sicché la parte civile era stata messa in condizione di presentare tempestivamente le proprie conclusioni, nel termine di cinque giorni prima dell'udienza da celebrarsi con il rito cartolare previsto dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis , comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 . A tanto, come si è detto, la parte civile non ha provveduto. Tanto premesso ritiene il Collegio di aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, il termine di cinque giorni dall'udienza per il deposito delle conclusioni, previsto dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis , comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 , ha natura perentoria perché il suo rispetto è imprescindibilmente funzionale a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio tra le parti, nonché il necessario spazio di valutazione per il giudice. In applicazione del principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di appello di affermata irrilevanza, quale legittimo impedimento, dell'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata per una data successiva alla scadenza del predetto termine per il deposito delle conclusioni cfr. Sez. 6, n. 18483 del 29/03/2022, Rv. 283262 . Nello stesso senso, del resto, si è espressa la Suprema Corte nell'evidenziare come in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 , ha natura perentoria, sicché la memoria presentata dall'imputato oltre tale termine deve ritenersi tardiva cfr. Sez. 1, n. 35305 del 21/05/2021, Rv. 281895 . Alla medesima ratio, si osserva, sono ispirate le decisioni con cui la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall' art. 611, c.p.p. , relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di cassazione dall'obbligo di prendere in esame le stesse, precisando che nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611, c.p.p. , la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza cfr. Sez. 6, Sentenza n. 11630 del 27/02/2020, Rv. 278719 Sez. 7, Ordinanza n. 7852 del 16/07/2020, Rv. 281308 . Orbene ove si tenga conto che la condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 541, c.p.p. , trova il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione del suo diritto, ne consegue che essa non può essere pronunziata in favore della parte civile vittoriosa che non abbia partecipato al giudizio d'appello, poiché essa, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto cfr. Sez. 2, n. 6965 del 18/10/2018, Rv. 275524 . Principio applicabile nel caso in esame, in quanto, potendo la parte civile comunque partecipare al giudizio di appello chiedendone la trattazione in forma orale ovvero depositando le sue conclusioni, la scelta di presentare le conclusioni oltre il termine perentorio in precedenza indicato fa sì che le stesse debbano considerarsi tamquam non esset, sicché non può ritenersi che la parte civile abbia partecipato al giudizio di appello, svolgendo un'attività processuale che debba essere ristorata. Non potendo, pertanto, il giudice di appello, in tema di spese relative all'azione civile, liquidare d'ufficio le spese processuali sopportate dalla parte civile che non sia comparsa in udienza e non abbia presentato le conclusioni in forma scritta, difettando il requisito della presentazione di una specifica domanda sul punto cfr. Sez. 2, Sentenza n. 16391 del 01/04/2021, Rv. 281122 , per le ragioni già esposte, la condanna dell'imputata al pagamento delle spese di cui si discute deve ritenersi illegittimamente pronunciata, imponendosi, limitatamente a tale profilo, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, condanna che elimina.