Il furto di pannelli fotovoltaici da aziende elettriche può dirsi aggravato?

L’aggravante oggetto della sentenza della Cassazione è quella prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7- bis , c.p., introdotta dal legislatore con il d.l. n. 93/2913, conv. con modif. in l. n. 119/2013, per far fronte alla fenomenologia delittuosa dei c.d. furti di rame.

La Corte d'Appello di Bologna confermava la condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato per due imputati in relazione al furto di un ingente numero di pannella fotovoltaici e inverter ai danni di alcune società elettriche. Nel ricorso in Cassazione, assume rilevanza il profilo della sussistenza dell' aggravante speciale di cui all'art. 625, comma 1, n. 7- bis , c.p. che i giudici di merito hanno ritenuto applicabile al furto di pannelli fotovoltaici, operato su infrastrutture destinate alla produzione di energia elettrica . Secondo la difesa invece l'aggravante in questione non sarebbe in realtà applicabile al caso di specie, in quanto configurabile solo quando il furto sia realizzato su componenti metalliche o altro materiale sottratto alle infrastrutture destinate all'erogazione di energia elettrica gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica. Le censure trovano accoglimento . L'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7- bis , c.p. può trovare applicazione laddove le imprese vittime degli atti predatori siano qualificabili come soggetti privati in regime di concessione pubblica, circostanza non riscontrabile nel caso di specie. La ratio della circostanza aggravante in parola si ricollega infatti alla necessità di apprestare una tutela rafforzata alle infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici in conseguenza di una fenomenologia diffusa i c.d. furti di rame . Di conseguenza, i presupposti applicativi dell'aggravante si riferiscono ad un requisito oggettivo e ad un requisito soggettivo . Quanto al primo, il giudice deve accertare che il bene sottratto sia un componente dell'infrastruttura funzionale, ossia destinata, all'erogazione del servizio pubblico, non essendo sufficiente un mero collegamento tra la cosa e la struttura. Il requisito soggettivo invece, postula che il soggetto passivo del reato sia un soggetto pubblico o privato che gestisce il servizio pubblico in regime di concessione. Nel caso di specie, è stata completamente omessa la valutazione di quest'ultimo requisito, con conseguente vizio di motivazione che porta all'accoglimento del ricorso e alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7- bis , c.p.

Presidente Catena – Relatore Sessa Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata del 27.10.2021, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa, all'esito del giudizio abbreviato, dal Tribunale di Parma in composizione monocratica che, in data 11.01.2021, aveva dichiarato E.A.H. e S.S. responsabili dei reati loro ascritti ai capi 1 , 2 , 3 , 4 , 5 dell'imputazione per il furto di un ingente numero di pannelli fotovoltaici e di inverter ai danni, rispettivamente, di Iren Energia e Clear Energy s.r.l. e di A. nonché di un autocarro omissis e di un furgone […] impiegati per realizzare i predetti furti con la diminuente per il rito, li aveva condannanti alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, attraverso i propri difensori di fiducia. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di E.A.H. , a firma dell'Avv. Benedetto Maria Scippa, articola due motivi. 3.1. Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b ed e c.p.p., si deducono l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale nonché la nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per avere, la Corte di appello, con motivazione solo apparente, ritenuto corrette le vaghe valutazioni già svolte riguardo all'accertata responsabilità del ricorrente ravvisata avendo riguardo all'elemento indiziario assurto a rango di prova che il suo telefono avesse agganciato un ripetitore della zona. Si lamenta altresì l'assenza di motivazione riguardo alle considerazioni poste con i motivi di gravame in ordine all' art. 114 c.p. . 3.2. Con il secondo motivo si deducono inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale, in particolare la nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p. , laddove la Corte di appello, senza puntuali argomentazioni e mediante solo rilievi presuntivi, non fornisce ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, ritenendo il ricorrente non meritevole soltanto in considerazione del comportamento tenuto in quanto considerato tale da evidenziare una proclività al crimine. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di S.S. , a firma dell'Avv. Dario Masini, articola due motivi, con i quali, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b ed e del codice di rito, lamenta la violazione ed errata applicazione dell' art. 625, comma 1, n. 7-bis c.p. riguardo ai capi 1 , 3 e 4 dell'imputazione nonché la carenza assoluta di motivazione sul punto, laddove, la Corte di appello, ripercorrendo la stessa linea argomentativa del Tribunale e ritenendo la sussistenza dell'aggravante speciale, ha totalmente disatteso l'eccezione presentata con il terzo motivo di gravame, trascurandone gli esatti termini essa era riferita non tanto al c.d. requisito oggettivo relativo alla funzionalità a produrre energia degli apparati fotovoltaici sottratti alle tre società, bensì al c.d. requisito soggettivo della qualificazione giuridica del soggetto passivo di reato quale società private in regime di concessione pubblica. Si rileva che in particolare, con il terzo motivo di appello, era stata eccepita l'erronea attribuzione dell'aggravante di cui all' art. 625, comma 1, n. 7-bis, c.p. laddovè/ il Tribunale di Parma,/aveva ritenuto il furto di pannelli fotovoltaici, operato su infrastrutture destinate all'erogazione di energia, aggravante, in realtà, non applicabile al caso in esame in quanto configurabile solo quando il furto è realizzato su componenti metalliche o altro materiale sottratto a infrastrutture destinate all'erogazione di energia gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica, regime non applicabile a ‘Iren Energia, Società A. , società Clear Energy s.r.l La Corte di appello risponde laconicamente, valutando solo la sussistenza del requisito oggettivo collegato al nesso funzionale che deve connettere la cosa sottratta all'erogazione del servizio pubblico la funzionalità dell'apparato , affermando che i pannelli hanno, tra le altre la funzione di immettere l'energia prodotta dai pannelli trasformandola in corrente alternata . 5. Con requisitoria scritta ex D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 , il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all' art. 625 n. 7-bis c.p. contestata ai capi 1 , 3 e 4 e dichiararsi inammissibile il ricorso dell'imputato EI Amri Hassan, con ogni conseguente statuizione il difensore dell'imputato S.S. , Avv. Masini, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso di E.A.H. è inammissibile cionondimeno opera nel caso di specie l'effetto estensivo relativo all'annullamento della pronuncia impugnata nei confronti del coimputato S. , di cui si dirà in seguito v. Sez. 6, Ord. n. 46202 del 02/10/2013, Serio, Rv. 258155 - 01 . Il ricorso proposto nell'interesse do S.S. , invece, è fondato in quanto, per le ragioni di seguito indicate, risulta del tutto priva di motivazione la sentenza impugnata in riferimento alla conferma della sussistenza dell'aggravante di cui all' art. 625, comma 1, n. 7 -bis c.p. , sicché la pronuncia in questione deve essere annullata, sul punto, con rinvio. 2. Entrambe le doglianze del ricorso proposto nell'interesse di E.A.H. sono manifestamente infondate. 2.1.Inammissibile è il primo motivo che eccepisce vizio motivazionale in riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente limitandosi a lamentare che si sia ravvisata la responsabilità penale senza prova, solo in virtù dell'unico elemento indiziario dell'aggancio del telefono a una cella della zona, senza neppure specificare se la doglianza inerisca a tutte le fattispecie contestate o a quali di esse. Constatato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la c.d. doppia conforme quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati ne la valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale così Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, dep. il 06/09/2019, E., Rv. 277218 - 01 cfr. tra tante Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, dep. il 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01 Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. il 12/04/2012, Valeria, Rv. 252615 - 01 , si rileva come, di là dell'assoluta genericità del motivo, risulti in ogni caso evidente che nel caso di specie immune dai vizi contestati sia la motivazione fornita dalla Corte territoriale, la quale, con propria analisi, riprende le considerazioni del Tribunale dalle quali emerge un complesso di indizi ricavati da un'articolata attività di indagine - comprensiva di intercettazioni ambientali tra gli imputati, analisi dei tabulati telefonici, esame delle videoregistrazioni delle telecamere di sorveglianza, dalle quali emerge anche la manomissione dei sistemi antintrusione, nonché il tragitto percorso dai veicoli utilizzati per il furto tutti elementi che sia singolarmente che globalmente considerati, dimostrano in maniera univoca, secondo le conformi pronunce di merito, la responsabilità del ricorrente, quale esecutore materiale dei furti giacché evidenziano, come correttamente espresso dalla Corte di appello alle pag. 5-6, il ruolo attivo nelle azioni predatorie di E.A. che ha dato un contributo essenziale all'azione criminosa realizzando la condotta materiale tipica che implica il possesso anche di competenze tecniche per attuare l'apprensione dei pannelli e degli inverter. Da tale ricostruzione emerge con evidenza l'impossibilità di applicare la circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all' art. 114 c.p. , la quale è configurabile quando l'apporto del concorrente non ha avuto soltanto una minore rilevanza causale rispetto alla partecipazione degli altri concorrenti, ma ha assunto un'importanza obiettivamente minima e marginale, ossia di efficacia causale, così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, Di Domenico, Rv. 256035 - 01 Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. il 09/03/2016, Barbato, Rv. 266461 - 01 , laddove nel caso in scrutinio la sentenza impugnata ha sottolineato, tra l'altro, la circostanza che l'imputato avesse dato un contributo essenziale all'azione criminosa. 2.2. Altrettanto inammissibile poiché reiterativo della censura già posta con i motivi di gravame è il secondo motivo inerente la dosimetria della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Invero, il punto è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive in aderenza ai criteri enunciati negli artt. 132 e 133 c.p. e alla giurisprudenza di questa Corte che attribuisce al potere discrezionale del giudice il merito della valutazione sia in punto di pena che di riconoscimento delle attenuanti generiche, coi quali in definitiva non si confrontano le doglianze in ricorso la Corte di appello, a pag. 6 della sentenza impugnata, conferma la valutazione del primo giudice in punto di trattamento sanzionatorio e argomenta come il profilo soggettivo relativo all'incensuratezza del ricorrente è ben poco significativo a fronte della partecipazione dell'imputato a un'attività delinquenziale professionalmente esercitata e organizzata che lo ha portato a lasciare l'asserito solido contesto familiare e sociale percorrendo centinaia di chilometri per realizzare le condotte predatorie contestate le modalità dei gravi fatti anche in rapporto al valore dei beni sottratti il ruolo dell'imputato esse assunto sono ìndice di elevata capacità delinquere il che costituisce un indice negativo prevalente . 3. Il ricorso presentato nell'interesse di S.S. è fondato le censure che investono la motivazione sull'applicazione della circostanza aggravante di cui all' art. 625, comma 1, n. 7-bis , c.p. devono essere accolte. Come rileva il ricorrente, effettivamente emerge per tabulas che la Corte territoriale ha di fatto ignorato l'effettiva portata dell'eccezione inerente non tanto alla destinazione a produrre energia elettrica del materiale sottratto, bensì al fatto che le imprese vittime degli atti predatori non potevano qualificarsi come soggetti privati in regime di concessione pubblica, nel rispetto della giurisprudenza di legittimità che,tra i requisiti necessari per ravvisare la sussistenza dell'aggravante in questione, individua anche quello della qualifica di soggetto pubblico o di privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio, in capo ai soggetto passivo. Con riferimento alla ratio della fattispecie circostanziale di cui all' art. 625, comma 1, n. 7-bis c.p. introdotta ad opera del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, art. 8, comma 1, lett. a , conv., con modif. dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che origina dalla necessità di apprestare una tutela rafforzata alle infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici in conseguenza di una fenomenologia delittuosa i c.d. furti di rame dai contorni allarmanti v. in motivazione Sez. 5, n. 26447 del 06/04/2017, Giambertone, Rv. 270537 - 01 . Ne consegue che, ancorando tali requisiti alla precipua funzione che il legislatore ha inteso assegnare a detto aggravamento sanzionatorio, per individuarne i presupposti applicativi, occorre privilegiare un'interpretazione letterale e teleologica della disposizione de qua, delimitando l'alveo applicativo alla presenza di un requisito soggettivo e di uno oggettivo cfr. ancora Sez. 5, n. 26447 del 06/04/2017, Giarnbertone, Rv. 270537 - 01 . Quanto al requisito oggettivo, assume rilevanza una specifica connotazione del bene sottratto esso deve essere componente dell'infrastruttura la quale, a sua volta, dovrà essere funzionale, ossia destinata secondo la lettera della norma all'erogazione del servizio pubblico. Non è, dunque, sufficiente un mero collegamento tra la cosa e la struttura. Quanto ai requisito soggettivo, l'aggravamento sanzionatorio, come indicato anche dal ricorrente, postilla che il soggetto passivo del reato sia un soggetto pubblico o privato che gestisce il servizio pubblico in regime concessorio. Applicando le suddette coordinate ermeneutiche, non rimane che rilevare che la sentenza impugnata nel fare riferimento unicamente all'aspetto oggettivo di tale aggravante, nonostante sia specifica doglianza presentata sul punto, abbia omesso del tutto di valutare l'altro profilo, soggettivo, parimenti necessario laddove non è rinvenibile alcun passaggio motivazionale in cui è indicata la natura pubblica del soggetto erogante e/o la sussistenza di una concessione per l'erogazione. Per ritenere integrato il presupposto soggettivo dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7-bis , occorre operare una verifica non solo riguardo alla natura pubblica del soggetto erogante ovvero alla sussistenza del regime di concessione, ma anche in relazione alla natura pubblicistica del servizio erogato poiché, anche se attualmente rispondente al modello societario sotto il profilo organizzativo, il servizio di erogazione e/o distribuzione di energia da parte di un ente o una società ben potrebbe continuare a perseguire un'attività di pubblico interesse. 4. Sussiste, pertanto, il denunciato vizio di motivazione, sicché, riguardo all'applicazione della circostanza aggravante di cui all' art. 625, comma 1, n. 7 bis , c.p. , la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Trattandosi di motivo di ricorso non esclusivamente personale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 587 e 627, comma 5, c.p.p. , l'accoglimento si estende anche nei confronti del coimputato E.A.H. che ha proposto ricorso per motivi diversi da quello accolto fermo restando che il ricorso di E.H.H. è da dichiarare inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di S.S. , limitatamente alla circostanza aggravante di cui all 'art. 625 n. 7-bis c.p ., e, per l'effetto estensivo, in relazione alla detta circostanza aggravante, nei confronti di E.H.H. , con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di E.H.H. .