Impossibile ridimensionare il comportamento tenuto dal lavoratore. I Giudici sottolineano la gravità dell’infrazione da lui compiuta e idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario col datore di lavoro.
Legittimamente messo alla porta il dirigente che favorisce, di nascosto, ovviamente, società che fanno concorrenza a quella per cui lavora da tempo. A dare ragione all’azienda, con conseguente conferma del licenziamento del dirigente , sono innanzitutto i giudici di merito, i quali pongono in rilievo le condotte sleali e infedeli del lavoratore, inquadrato come direttore tecnico. Nello specifico, all’uomo viene addebitato di avere consentito la partecipazione di sua moglie nelle attività di società concorrenti e di avere lui stesso avvantaggiato l’attività di società concorrenti, approfittando del proprio inserimento all’interno della organizzazione imprenditoriale dell’azienda in cui occupava, all’epoca dei fatti, il ruolo di direttore tecnico e responsabile di un’area regionale . Per i giudici di merito, come già per l’azienda, il dirigente si è reso colpevole di gravissima violazione del proprio obbligo di fedeltà , violazione aggravata poi dall’occultamento alla proprietà ed al consiglio di amministrazione della propria situazione di conflitto di interessi . Di conseguenza, i fatti provati rivelano un comportamento sleale, contrario al principio di fedeltà e di una gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e legittimare, quindi, secondo i giudici di merito, il licenziamento deciso dall’azienda. Sulla stessa linea di pensiero dell’azienda si attesta anche la Cassazione, rendendo definitivo il licenziamento dell’oramai ex dirigente della società. Per i Magistrati non vi sono dubbi è logico parlare di giusta causa di recesso , una volta accertato che il lavoratore è stato coinvolto direttamente negli interessi di altre società in concorrenza con l’azienda di cui era dipendente. In particolare viene sottolineata la gravità dell’infrazione compiuta dal lavoratore e la sua idoneità a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario , poiché la condotta censurata si è concretizzata in plurimi atti gravemente sleali, in radicale conflitto di interessi con la società datrice di lavoro .
Presidente Doronzo Relatore Ponterio Il testo integrale dell’ordinanza sarà disponibile a breve.