Impossibile ridimensionare l’episodio violento e catalogarlo come mero frutto di un eccesso di agonismo sportivo. Logico, invece, parlare di vera e propria aggressione, slegata dalla competizione calcistica in campo.
Condanna penale per il calciatore che durante una partita colpisce con una testata un avversario. Irrilevante il fatto che in campo l'arbitro, che non si è avveduto del fattaccio, non abbia preso alcun provvedimento disciplinare. Scenario dell'assurdo episodio è un campo da calcio nelle Marche. Durante una partita un calciatore Tizio , mentre si attende il recupero della palla che è fuori dal rettangolo di gioco, colpisce con una testata un avversario Caio . L'arbitro non vede l'azione violenta compiuta da Tizio, che quindi evita ogni possibile sanzione disciplinare. Concluso il match, però, vi è uno strascico giudiziario extra sportivo . Così Tizio si ritrova sotto processo in ambito penale per il gesto violento compiuto in campo. Per il Giudice di pace non ci sono dubbi Tizio va condannato per il reato di lesione personale , reato concretizzatosi nell' aver colpito, con una violenta testata, un giocatore nel corso di un incontro calcistico . A Tizio viene anche addebitato di aver violato volontariamente le regole del calcio e di essere venuto meno ai doveri di lealtà verso l'avversario . In Cassazione, però, Tizio prova a fornire una differente chiave di lettura della vicenda, sostenendo sia possibile il riconoscimento della causa di giustificazione dell'esercizio dell'attività sportiva . A questo proposito, Tizio spiega che la vicenda si è svolta durante lo svolgimento della partita e non nella fase di gioco fermo, come erroneamente ritenuto dal Giudice di pace e, quindi, non può trattarsi di antagonismo sportivo , anche perché non vi è stato, come riferito dalla stessa persona offesa, alcuno scontro verbale o litigio nel corso del gioco . In ultima battuta, poi, Tizio sostiene che la condotta oggetto del processo debba ritenersi penalmente irrilevante , in quanto non contraria alle regole sportive , stante anche la valutazione dell'arbitro che non ha comminato alcuna sanzione a seguito dell'episodio. Per i giudici di Cassazione, invece, sono proprio i dettagli dell'azione violenta compiuta ad inchiodare Tizio alle proprie responsabilità. In sostanza, si è appurato che Tizio ha colpito il suo avversario durante una fase di gioco fermo, stante il recupero del pallone fuoriuscito dal rettangolo di gioco , e difatti i compagni di squadra di Caio invitavano l'arbitro a sanzionare l'accaduto, ma quest'ultimo non prendeva alcun provvedimento poiché non aveva visto direttamente l'aggressione . Logico, quindi, ritenere palese la volontarietà delle lesioni , in ragione della fase di gioco fermo . Impossibile, invece, sostenere che il colpo incriminato sia stato frutto del solo agonismo sportivo , chiariscono i magistrati. Escluso , quindi, il riconoscimento della scriminante sportiva , poiché, a fronte delle lesioni personali cagionate da Tizio a Caio durante la partita, vi è palese assenza di collegamento funzionale tra la testata e la competizione sportiva la violenza esercitata da Tizio risulta sproporzionata in relazione alle concrete caratteristiche, alla natura e alla rilevanza del gioco la finalità lesiva pare costituire prevalente spinta all'azione . Applicabile, quindi, all'azione violenta compiuta in campo da Tizio, il principio secondo cui in tema di competizioni sportive , non è applicabile la cosiddetta scriminante del rischio consentito qualora , nel corso di un incontro di calcio, un calciatore colpisca un avversario con un pugno al di fuori di un'azione ordinaria di gioco, trattandosi di dolosa aggressione fisica per ragioni avulse dalla peculiare dinamica sportiva , soprattutto considerando che nella disciplina calcistica l'azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone ovvero da movimenti, anche senza palla, funzionali alle più efficaci strategie tattiche blocco degli avversari, marcamenti, tagli in area ecc. e non può ricomprendere indiscriminatamente tutto ciò che avvenga in campo, sia pure nei tempi di durata regolamentare dell'incontro .
Presidente Zaza Relatore Miccoli Il testo integrale darà disponibile a breve.