Violenze verbali ai danni della compagna: legittimo parlare di maltrattamenti

Definitiva la condanna nei confronti di un uomo che ha preso di mira, per lungo tempo, la compagna con cui ha avuto un figlio e con cui ha convissuto. I Giudici chiariscono che va attribuito rilievo anche alle violenze verbali, in quanto idonee a determinare un perdurante stato di sofferenza e di prostrazione nella persona offesa.

Catalogabili come maltrattamenti in piena regola anche le violenze verbali perpetrate da un uomo nei confronti della donna a cui è legato da una relazione sentimentale, con tanto di figlio, e con cui vive sotto lo stesso tetto. Ricostruita, grazie ai racconti fatti dalla donna presa di mira dal compagno, la vicenda, i giudici di merito ritengono sacrosanta la condanna dell’uomo, ritenuto colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia . A margine, poi, viene anche sancito che l’uomo dovrà provvedere al risarcimento dei danni in favore della donna. Nel contesto della Cassazione, però, l’avvocato che rappresenta l’uomo prova a mettere in discussione le dichiarazioni accusatorie rilasciate dalla persona offesa. A questo proposito, il legale sostiene che le parole della donna siano genericamente formulate, prive di riscontri esterni e, potenzialmente, frutto di rancore verso l’uomo . In aggiunta, poi, secondo il legale, in considerazione dell’interruzione, da oltre un anno, del rapporto di convivenza familiare e preso atto del trasferimento della donna in un’altra città, bisogna tenere presente la limitata capacità di frequentazione tra l’uomo e la donna e, quindi, le comunicazioni solo per via telefonica non possono essere catalogate come atti idonei a qualificare la condotta dell’uomo come maltrattamenti in famiglia . Più logico, secondo il legale, parlare di mera minaccia aggravata . Per i Giudici di Cassazione, però, non vi sono i presupposti per mettere in dubbio la responsabilità penale dell’uomo. Ciò innanzitutto alla luce della credibilità soggettiva della persona offesa , le cui dichiarazioni, precise e circostanziate, sono state ritenute pienamente attendibili anche in forza dei numerosi elementi di riscontro estrinseco rappresentati non solo dalla puntuale disamina dei contenuti dei video e delle chat estrapolati dal cellulare dell’uomo, ma anche dalle dichiarazioni rese da due testimoni in relazione sia agli atti di maltrattamento che alle gravi condotte minatorie poste in essere dall’uomo ai danni della compagna . Rilevante, poi, aggiungono i Giudici, la continuità delle condotte di maltrattamento realizzate dall’uomo e connotate dai caratteri di sistematicità e persistenza e di volta in volta concretizzatesi in offese, umiliazioni, minacce, aggressioni verbali e fisiche, talora in presenza anche del figlio minore della coppia, lungo l’intero arco temporale della convivenza, sì come dispiegatasi per il rilevante periodo di oltre un decennio . Va esclusa poi, sempre secondo i Giudici, una significativa cesura, all’interno della relazione tra l’uomo e la donna, fra le condotte anteriori e successive all’evento della fuga della donna, peraltro verificatasi per il timore di un vulnus all’incolumità della propria persona, senza che il proprio domicilio venisse formalmente trasferito e senza che s’interrompessero i rapporti con il figlio della coppia . Per chiudere il cerchio, infine, i Giudici ricordano che il reato di maltrattamenti in famiglia non circoscrive l’incidenza penalistica della condotta entro il perimetro di una specifica forma di violenza, trattandosi di un reato a forma libera la cui previsione, come tale, attribuisce rilievo anche alle violenze verbali, in quanto idonee a determinare, come verificatosi nel caso preso in esame, un perdurante stato di sofferenza e di prostrazione nella persona offesa. Tirando le somme, i maltrattamenti in famiglia si concretizzano non solo a fronte di percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima , ma anche a fronte di atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità , che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali , come nella vicenda oggetto del processo.

Presidente Ricciarelli Relatore De Amicis Il testo integrale della sentenza sarà disponibile a breve.