Un imputato, accusato di maltrattamenti in famiglia, ricorre in Cassazione deducendo l’errore da parte della Corte territoriale nell’aver ravvisato la sussistenza del delitto in questione, sebbene la convivenza more uxorio con la persona offesa fosse cessata nel maggio 2020.
L'accusato pone, quindi, il tema del corretto inquadramento giuridico delle condotte poste in essere, ritenendo che esse debbano rientrare nell'ipotesi di reato di atti persecutori di cui all'art. 612- bis c.p. La doglianza è fondata. Infatti, non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia , bensì l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, in presenza di condotte illecite poste in essere da parte di uno dei conviventi more uxorio ai danni dell'altro dopo la cessazione della convivenza . Sulla base di questo principio di diritto, ne consegue l'annullamento della pronuncia impugnata limitatamente al delitto di cui all' art. 572 c.p. ed il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
Presidente Di Stefano Relatore Villoni Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.