Un imputato, accusato di maltrattamenti in famiglia, ricorre in Cassazione deducendo l’errore da parte della Corte territoriale nell’aver ravvisato la sussistenza del delitto in questione, sebbene la convivenza more uxorio con la persona offesa fosse cessata nel maggio 2020.
L'accusato pone, quindi, il tema del corretto inquadramento giuridico delle condotte poste in essere, ritenendo che esse debbano rientrare nell'ipotesi di reato di atti persecutori di cui all'art. 612- bis c.p. La doglianza è fondata. Infatti, non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia , bensì l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, in presenza di condotte illecite poste in essere da parte di uno dei conviventi more uxorio ai danni dell'altro dopo la cessazione della convivenza . Sulla base di questo principio di diritto, ne consegue l'annullamento della pronuncia impugnata limitatamente al delitto di cui all' art. 572 c.p. ed il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
Presidente Di Stefano Relatore Villoni Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha ribadito la condanna, pronunciata in primo grado, di C.S. in ordine ai delitti di cui all' art. 572 c.p. ed agli artt. 582,585,576, comma 1, n. 5 e art. 577 c.p. , n. 1, per i maltrattamenti commessi e le lesioni causate in danno dell'allora convivente L.E., confermando la pena inflittagli dal primo giudice nella misura di quattro anni di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che formula i motivi di doglianza di seguito indicati. Violazione di legge in relazione all' art. 572 c.p. e vizio di motivazione sul punto, per avere la Corte territoriale erroneamente ravvisato la sussistenza del delitto di maltrattamenti in famiglia sebbene la convivenza more uxorio tra l'imputato e la persona offesa fosse cessata nel Omissis , dovendo pertanto ravvisarsi, a partire da tale momento ed in relazione ai fatti del o missis , o missis , o missis e o missis i reati percosse, minacce e lesioni avvinti dal vincolo della continuazione ovvero il delitto di atti persecutori, ove presenti i relativi elementi costitutivi. Violazione di legge in reLazione all' art. 572 c.p. ed in ordine all'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti, per avere la sentenza ritenuto sussumibili nella condotta, episodi verificatisi allorquando la convivenza more uxorio era già cessata. Vizi di motivazione circa l'elemento psicologico del delitto di maltrattamenti, in relazione alla dedotta circostanza che quelle in addebito sono state condotte di natura solo episodica. Vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato con riferimento ai primi due motivi di censura e in detti limiti merita accoglimento. 2. Con le predette doglianze, il ricorrente pone il tema del corretto inquadramento giuridico delle condotte poste in essere dall'agente in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, se cioè le stesse possano essere sussunte nello schema tipico del delitto di maltrattamenti di cui all' art. 572 c.p. o se invece debbano essere ricondotte alla diversa ipotesi di reato di atti persecutori di cui all' art. 612-bis c.p. . Nella prospettiva del ricorrente di una cessazione della convivenza more uxorio per decisione unilaterale della persona offesa nel mese di Omissis , una volta ristabilito il corretto inquadramento giuridico della complessiva fattispecie, si tratterebbe, infatti, di stabilire, in ragione del tempus commissi delicti, se parte o finanche tutte le condotte in contestazione si siano verificate allorquando la convivenza era ancora in atto ovvero era cessata, con le debite conseguenze in tema di individuazione del trattamento sanzionatorio. In termini puramente astratti, il ricorrente pone correttamente in evidenza il revirement interpretativo avvenuto nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità nella ricostruzione dei rapporti tra il più grave delitto di maltrattamenti e quello di atti persecutori, sottolineando i temi cruciali della venuta meno dell'effettività della convivenza e dell'impossibilità per il periodo successivo di applicare l' art. 572 c.p. Sez. 6, n. 15883 del 16/03/2022 D., Rv. 283436 Sez. 6, n. 45095 del 17/11/2021, H., Rv. 282398 Sez. 6, n. 39532 del 06/09/2021, B., non mass. Sez. 2, n. 10222 del 23/01/2019, C., Rv. 275617 . La Corte di appello, cui la questione era stata tempestivamente sottoposta con l'atto di gravame, ha, invece, respinto la doglianza sulla base di un orientamento ermeneutico già all'epoca in via di progressivo superamento. Spetterà ad altra sezione della stessa Corte territoriale, cui gli atti vanno rinviati previo annullamento della sentenza impugnata, rivalutare concretamente i termini di fatto della complessiva fattispecie alla luce del principio di diritto secondo cui non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, bensì l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, in presenza di condotte illecite poste in essere da parte di uno dei conviventi more uxorio ai danni dell'altro dopo la cessazione della convivenza. 3. Vanno, invece, respinti i due ulteriori motivi di ricorso. Con riferimento alla doglianza concernente la pretesa episodicità delle condotte in addebito, la Corte territoriale ha congruamente evidenziato, con motivazione scevra di critiche sul piano logico-argomentativo, che le condotte prevaricatorie, intimidatorie e anche violente ascritte all'imputato erano abituali, seppure avvenute soltanto negli ultimi anni e come tali all'origine della denuncia presentata alle autorità e all'interruzione del rapporto di convivenza. La critica mossa alla sentenza sul punto si rivela, pertanto, infondata anche perché svolta sulla base di una rivalutazione soggettiva da parte dell'imputato delle risultanze probatorie processuali. Altrettanto è a dirsi del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, riguardo al quale la Corte territoriale ha in maniera argomentata stabilito di conformarsi alla decisione del giudice di primo grado di negarle a motivo della condizione soggettiva dell'imputato, connotata da assenza di freni inibitori, da incipiente violenza ed aggressività, dalla perseveranza nelle condotte illecite, tutti elementi rifluenti sull'estrema gravità dei fatti accertati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all 'art. 572 c.p . e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli rigetta il ricorso nel resto. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 5 2 in quanto imposto dalla legge.