Preleva dai nidi centinaia di uccellini appena nati: condannato per il reato di uccellagione

Impossibile mettere in discussione la condotta tenuta da un uomo, beccato a ricercare e prelevare, nella provincia bresciana, volatili con appena 7 giorni di vita. Rilevante la potenzialità offensiva dell’azione compiuta dall’uomo e concretizzatasi nel prelievo di ben 320 uccellini.

Condannato per il reato di uccellagione l’uomo che in pochi giorni è riuscito a prelevare con le proprie mani dai nidi oltre 300 uccellini con appena una settimana di vita. Scenario della vicenda oggetto del procedimento penale è la provincia bresciana. A finire sotto processo è un uomo di quasi 40 anni, beccato a prelevare dai nidi numerosissimi uccellini. I dettagli della condotta tenuta per diversi giorni dall’uomo sono inequivocabili, secondo i giudici di merito. Consequenziale la condanna, sia in primo che in secondo grado, dell’uomo sotto processo egli è ritenuto colpevole del reato di uccellagione per aver prelevato e detenuto 320 esemplari di uccellini selvatici, di recente nascita e privi di anello identificativo inamovibile . In Appello, in particolare, viene chiarito che la condotta tenuta dall’uomo va inquadrata nel reato di uccellagione poiché l’attività incriminata è stata posta in essere senza l’uso di armi da fuoco ed è stata foriera di un indiscriminato depauperamento della fauna selvatica .La valutazione compiuta dai giudici di secondo grado viene contestata dall’avvocato che difende l’uomo sotto processo. Nello specifico, il legale sostiene che alla luce della legge sulla caccia il prelievo con le mani di piccoli nati rappresenta una condotta diversa dal concetto di uccellagione e pertanto non punibile con l’arresto bensì con una semplice ammenda, trattandosi , secondo il legale, di una ipotesi di caccia posta in essere con mezzi vietati . Alle considerazioni proposte dal legale i Giudici di Cassazione ribattono confermando l’inquadramento della vicenda tracciato in Appello. In premessa, viene ricordato che la legge sulla caccia vieta, su tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati . In tale quadro generale si inserisce il dubbio sollevato dalla vicenda oggetto del processo il prelievo di piccoli nati può integrare la condotta di uccellagione? Per rispondere a tale quesito i Magistrati di Cassazione spiegano che in mancanza di una specifica definizione normativa del concetto di uccellagione, è opportuno privilegiare il dato testuale della norma e, quindi, includere del concetto di uccellagione il prelievo nozione differente dalla ricerca e dalla cattura di uova, nidi e piccoli nati, ovvero di categorie diverse dagli uccelli adulti, sempre a condizione che tale prelievo avvenga con potenzialità offensiva indeterminata o comporti una maggiore sofferenza per gli animali . Ciò anche tenendo presente il principio secondo cui costituisce uccellagione, e non caccia, qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo reti, panie ecc. , avendo il legislatore inteso sanzionare in modo specifico un sistema di cattura che ha in genere una potenzialità offensiva più indeterminata e comporta maggior sofferenza biologica per i volatili . Respinta, quindi, la tesi propugnata dalla difesa, tesi secondo cui il concetto di uccellagione è idoneo a ricomprendere ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e mammiferi, ma non il prelievo di uova, nidi e piccoli nati . A questo proposito i Giudici osservano che accogliere la lettura difensiva comporterebbe la non comprensibile conseguenza di ritenere inclusa nella nozione di uccellagione la cattura di mammiferi selvatici, e non il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, che oltre a consistere evidentemente in una tutela anticipatoria delle specie delle quali il legislatore vieta l’uccellagione, presenta indubbiamente maggiori assonanze semantiche con il concetto di uccellagione rispetto a quanto possa presentarne la cattura di mammiferi selvatici . In sostanza, l’ estensione della nozione di uccellagione anche al prelievo di nidi , uova e piccoli nati appare inoltre interpretazione preferibile, anche perché maggiormente rispettosa della ratio legis individuabile nella volontà legislativa di scongiurare il rischio del verificarsi di un depauperamento della fauna avicola a causa delle modalità dell’esercizio venatorio ed in considerazione dell’adozione di particolari mezzi, aventi una potenzialità offensiva indeterminata . Per fare ancora più chiarezza, poi, i Magistrati ribadiscono il principio secondo cui la condotta di uccellagione, punibile alla luce della legge sulla caccia, è integrata da qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo e con potenzialità offensiva indeterminata, o comportante una maggiore sofferenza per gli animali, non essendo invece richiesta l’effettiva apprensione dei volatili . Pertanto, una interpretazione della nozione di uccellagione non inclusiva di uova, nidi e piccoli nati priverebbe di sanzione, senza alcuna logica, una condotta che, se posta in essere con potenzialità offensiva indeterminata , impedirebbe alle specie di arrivare all’età adulta, cagionando una ben più grave offesa alla fauna selvatica rispetto a qualsivoglia attività prodromica alla cattura . E tale interpretazione appare confortata anche da considerazioni legate alle ontologiche caratteristiche del prelievo in oggetto, posto che l’effettiva apprensione di uova, nidi e piccoli nati inevitabilmente implica una preventiva ricerca, condotta pacificamente rientrante nella nozione semantica e giuridica di uccellagione , sottolineano i Giudici. Non a caso, sempre i Giudici della Cassazione hanno sancito, con una decisione del 1996, che la cattura di uccelletti appena nati, senza uso di armi da fuoco e dopo appostamenti e ricerche fra gli alberi, integra il reato di uccellagione , in quanto l’uccellagione deve ritenersi consistere non solo nell’atto finale della apprensione di uccelli vivi e vitali, con mezzi diversi dalle armi da fuoco, ma altresì negli atti preparatori e strumentali, quali il vagare o il soffermarsi in attesa o nella ricerca dei volatili . Tirando le somme, i Magistrati confermano la condanna dell’uomo sotto processo e sanciscono che integra il reato di uccellagione la condotta di chi prelevi uova, nidi o piccoli nati, con mezzi diversi dalle armi da sparo, e con potenzialità offensiva indeterminata, o comportante una maggiore sofferenza per gli animali . Proprio alla luce di tale principio, non vi sono dubbi sulla condotta tenuta dall’uomo sotto processo, ossia attività di ricerca prelievo innaturale e traumatico degli uccellini , non ancora autosufficienti, con le mani reiterazione dell’azione sua potenzialità offensiva indeterminata, concretizzatasi nel prelievo di 320 esemplari nati da una settimana .

Presidente Elisabetta Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1.La Corte d'appello di Brescia, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Brescia ha condannato l'imputato per il reato di uccellagione, per aver prelevato e detenuto 320 esemplari di uccellini selvatici di recente nascita e privi di anello identificativo inamovibile. Incontestato il fatto storico, la Corte d'appello ha inquadrato la condotta nel reato di uccellagione, essendo stata l'attività posta in essere senza uso di armi da fuoco, e foriera di un indiscriminato depauperamento della fauna selvatica. 2.Avverso tale provvedimento l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo in cui si deduce la violazione di legge in relazione all'inquadramento della condotta nella fattispecie di cui all'art. 30 lett. e , che sanziona l'uccellagione. Rappresenta che, alla luce del dato testuale della previsione contenuta nell'art. 3 della legge sulla caccia, il prelievo con le mani di piccoli nati integrerebbe una condotta diversa dal concetto di uccellagione e pertanto non punibile ai sensi della lett. e dell'art. 30 citato ma ai sensi della lettera h del medesimo articolo, trattandosi di una ipotesi di caccia posta in essere con mezzi vietati. In ogni caso, rilevata l'esistenza sulla tematica di pronunce giurisprudenziali ritenute contrastanti, chiede, in subordine, la rimessione del procedimento alle Sezioni Unite. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Non sussiste la lamentata violazione di legge dovendosi condividere l'inquadramento giuridico della condotta effettuato dalla Corte d'appello. La norma precettiva di cui alla L. 157 del 1992, art. 3, della rubricata Divieto di uccellagione , vieta, su tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. La questione giuridica proposta nel presente ricorso attiene alla possibilità di ritenere che il prelievo di piccoli nati possa integrare la condotta di uccellagione sanzionata ai sensi della lettera e dell'art. 30 della legge sulla caccia. In mancanza di una specifica definizione normativa del concetto di uccellagione idoneo a delineare l'ambito applicativo del divieto di cui all'art. 3, questo collegio ritiene opportuno privilegiare il dato testuale della norma e attribuire alla congiunzione nonché il significato che gli è proprio di e, e anche, e inoltre . Il termine nonché usato dopo il riferimento ad ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici , in quest'ottica appare funzionale ad includere del concetto di uccellagione il prelievo - nozione differente dalla ricerca e dalla cattura - di uova, nidi e piccoli nati, ovvero di categorie diverse dagli uccelli adulti, piuttosto che ad escluderla, sempre a condizione che tale prelievo avvenga con potenzialità offensiva indeterminata o comporti una maggiore sofferenza per gli animali. Sotto quest'ultimo profilo deve, infatti, darsi continuità al principio di diritto secondo cui costituisce uccellagione, e non caccia, qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo reti, panie ecc. avendo il legislatore inteso sanzionare in modo specifico un sistema di cattura che ha in genere una potenzialità offensiva più indeterminata e comporta maggior sofferenza biologica per i volatili. Sez. 3, n. 4918 del 10/04/1996, Giusti, Rv. 205462 - 01 Sez. 3, n. 9607 del 02/06/1999 Baire, Rv. 214597 - 01 . Alle considerazioni basate sul dato testuale, che già sarebbero di per sé sufficienti a confutare l'interpretazione prospettata dalla difesa - secondo la quale il concetto di uccellagione sarebbe idoneo a ricomprendere ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e mammiferi, essendo legate le due locuzioni dalla congiunzione e , ma non il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, perché legati al primo elemento dal connettivo nonché - appare utile aggiungere anche una ulteriore osservazione di carattere logico-sistematico. L'accoglimento della lettura difensiva comporterebbe la non comprensibile conseguenza di ritenere inclusa nella nozione di uccellagione la cattura di mammiferi selvatici, e non il prelievo di uova nidi e piccoli nati che oltre a consistere evidentemente in una tutela anticipatoria delle specie delle quali il legislatore vieta l'uccellagione, presenta indubbiamente maggiori assonanze semantiche con il concetto di uccellagione rispetto a quanto possa presentarne la cattura di mammiferi selvatici. L'estensione della nozione di uccellagione anche al prelievo di nidi uova e piccoli nati appare inoltre ermeneusi preferibile anche perché maggiormente rispettosa della ratio legis individuabile nella volontà legislativa di scongiurare il rischio del verificarsi di un depauperamento della fauna avicola a causa delle modalità dell'esercizio venatorio ed in considerazione dell'adozione di particolari mezzi, aventi una potenzialità offensiva indeterminata. cfr. Sez. 3, 18/12/1995 n. 1713, Palandri, Rv. 204727 . In proposito si evidenzia che secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la condotta di uccellagione punibile dalla legge sulla caccia art. 30, comma 1 lett. e , - essendo il reato, configurato come fattispecie di pericolo a consumazione anticipata - è integrata da qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo e con potenzialità offensiva indeterminata, o comportante una maggiore sofferenza per gli animali, non essendo invece richiesta l'effettiva apprensione dei volatili . Sez. 3, n. 7861 del 12/01/2016, Vassalini, Rv. 266278 - 01 Sez. 3, n. 6343 del 01/02/2006, Fagoni, Rv. 233316 - 01 Sez. 3, n. 19554 del 17/03/2004, Rv. 228886 - 01 . Pertanto, una interpretazione della nozione di uccellagione non inclusiva di uova nidi e piccoli nati, priverebbe di sanzione, senza alcuna logica, una condotta che, se posta in essere con potenzialità offensiva indeterminata, impedirebbe alle specie di arrivare all'età adulta, cagionando una ben più grave offesa alla fauna selvatica rispetto a qualsivoglia attività prodromica alla cattura. Da ultimo, l'interpretazione prospettata appare confortata anche da considerazioni legate alle ontologiche caratteristiche del prelievo in oggetto, posto che l'effettiva apprensione di uova nidi e piccoli nati inevitabilmente implica una preventiva ricerca, condotta pacificamente rientrante nella nozione semantica e giuridica di uccellagione . In questo senso si è pronunciata Sez. 3, n. 9574 del 08/10/1996, Feltrini, Rv. 206466 - 01 in cui si è affermato che la cattura di uccelletti appena nati, senza uso di armi da fuoco e dopo appostamenti e ricerche fra gli alberi, integra, per la lettera e la ratio della norma, il reato di uccellagione, di cui la L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, comma 1, lett. e , in quanto l'uccellagione deve ritenersi consistere non solo nell'atto finale della apprensione di uccelli vivi e vitali con mezzi diversi dalle armi da fuoco, ma altresì negli atti preparatori e strumentali, quali il vagare o il soffermarsi in attesa o nella ricerca dei volatili . Alla luce di quanto chiarito va pertanto ridimensionato il contrasto che l'imputato ritiene di poter desumere dalle pronunce di Sez. 3, del 13/11/2000, n. 139, Sez. 3, 10/02/ 2015, n. 11350 e da Sez. 3, 28/2/2017 n. 38665, posto che le stesse si riferiscono a fattispecie aventi ad oggetto il prelievo di un esiguo numero di piccoli nati, in cui la sussumibilità della condotta nel reato di uccellagione è stata esclusa a causa della scarsa potenzialità offensiva della stessa e della concreta modalità del prelievo, non idoneo a cagionare sofferenze ai piccoli volatili. In ragione di questi rilievi è possibile affermare che integra il reato di uccellagione di cui alla L. 157 del 1992 art. 30, lett. e , la condotta di chi prelevi uova nidi o piccoli nati, con mezzi diversi dalle armi da sparo, e con potenzialità offensiva indeterminata, o comportante una maggiore sofferenza per gli animali . 4. Nel caso di specie la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio indicato qualificando la condotta posta in essere dall'imputato quale uccellagione sanzionabile ai sensi dell'art. 30, lett. e , sulla base dell'attività di ricerca svolta dall'imputato, del prelievo innaturale e traumatico degli uccellini, non ancora autosufficienti con le mani, della reiterazione dell'azione e della sua potenzialità offensiva indeterminata, concretizzatasi nel prelievo di 320 esemplari nati da una settimana. 3.Per queste ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ed alle spese di rappresentanza e di difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi Euro tremilacinquecentocinquantuno, oltre accessori di legge.