Impossibile mettere in discussione la condotta tenuta da un uomo, beccato a ricercare e prelevare, nella provincia bresciana, volatili con appena 7 giorni di vita. Rilevante la potenzialità offensiva dell’azione compiuta dall’uomo e concretizzatasi nel prelievo di ben 320 uccellini.
Condannato per il reato di uccellagione l’uomo che in pochi giorni è riuscito a prelevare con le proprie mani dai nidi oltre 300 uccellini con appena una settimana di vita. Scenario della vicenda oggetto del procedimento penale è la provincia bresciana. A finire sotto processo è un uomo di quasi 40 anni, beccato a prelevare dai nidi numerosissimi uccellini. I dettagli della condotta tenuta per diversi giorni dall’uomo sono inequivocabili, secondo i giudici di merito. Consequenziale la condanna, sia in primo che in secondo grado, dell’uomo sotto processo egli è ritenuto colpevole del reato di uccellagione per aver prelevato e detenuto 320 esemplari di uccellini selvatici, di recente nascita e privi di anello identificativo inamovibile . In Appello, in particolare, viene chiarito che la condotta tenuta dall’uomo va inquadrata nel reato di uccellagione poiché l’attività incriminata è stata posta in essere senza l’uso di armi da fuoco ed è stata foriera di un indiscriminato depauperamento della fauna selvatica .La valutazione compiuta dai giudici di secondo grado viene contestata dall’avvocato che difende l’uomo sotto processo. Nello specifico, il legale sostiene che alla luce della legge sulla caccia il prelievo con le mani di piccoli nati rappresenta una condotta diversa dal concetto di uccellagione e pertanto non punibile con l’arresto bensì con una semplice ammenda, trattandosi , secondo il legale, di una ipotesi di caccia posta in essere con mezzi vietati . Alle considerazioni proposte dal legale i Giudici di Cassazione ribattono confermando l’inquadramento della vicenda tracciato in Appello. In premessa, viene ricordato che la legge sulla caccia vieta, su tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati . In tale quadro generale si inserisce il dubbio sollevato dalla vicenda oggetto del processo il prelievo di piccoli nati può integrare la condotta di uccellagione? Per rispondere a tale quesito i Magistrati di Cassazione spiegano che in mancanza di una specifica definizione normativa del concetto di uccellagione, è opportuno privilegiare il dato testuale della norma e, quindi, includere del concetto di uccellagione il prelievo nozione differente dalla ricerca e dalla cattura di uova, nidi e piccoli nati, ovvero di categorie diverse dagli uccelli adulti, sempre a condizione che tale prelievo avvenga con potenzialità offensiva indeterminata o comporti una maggiore sofferenza per gli animali . Ciò anche tenendo presente il principio secondo cui costituisce uccellagione, e non caccia, qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo reti, panie ecc. , avendo il legislatore inteso sanzionare in modo specifico un sistema di cattura che ha in genere una potenzialità offensiva più indeterminata e comporta maggior sofferenza biologica per i volatili . Respinta, quindi, la tesi propugnata dalla difesa, tesi secondo cui il concetto di uccellagione è idoneo a ricomprendere ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e mammiferi, ma non il prelievo di uova, nidi e piccoli nati . A questo proposito i Giudici osservano che accogliere la lettura difensiva comporterebbe la non comprensibile conseguenza di ritenere inclusa nella nozione di uccellagione la cattura di mammiferi selvatici, e non il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, che oltre a consistere evidentemente in una tutela anticipatoria delle specie delle quali il legislatore vieta l’uccellagione, presenta indubbiamente maggiori assonanze semantiche con il concetto di uccellagione rispetto a quanto possa presentarne la cattura di mammiferi selvatici . In sostanza, l’ estensione della nozione di uccellagione anche al prelievo di nidi , uova e piccoli nati appare inoltre interpretazione preferibile, anche perché maggiormente rispettosa della ratio legis individuabile nella volontà legislativa di scongiurare il rischio del verificarsi di un depauperamento della fauna avicola a causa delle modalità dell’esercizio venatorio ed in considerazione dell’adozione di particolari mezzi, aventi una potenzialità offensiva indeterminata . Per fare ancora più chiarezza, poi, i Magistrati ribadiscono il principio secondo cui la condotta di uccellagione, punibile alla luce della legge sulla caccia, è integrata da qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo e con potenzialità offensiva indeterminata, o comportante una maggiore sofferenza per gli animali, non essendo invece richiesta l’effettiva apprensione dei volatili . Pertanto, una interpretazione della nozione di uccellagione non inclusiva di uova, nidi e piccoli nati priverebbe di sanzione, senza alcuna logica, una condotta che, se posta in essere con potenzialità offensiva indeterminata , impedirebbe alle specie di arrivare all’età adulta, cagionando una ben più grave offesa alla fauna selvatica rispetto a qualsivoglia attività prodromica alla cattura . E tale interpretazione appare confortata anche da considerazioni legate alle ontologiche caratteristiche del prelievo in oggetto, posto che l’effettiva apprensione di uova, nidi e piccoli nati inevitabilmente implica una preventiva ricerca, condotta pacificamente rientrante nella nozione semantica e giuridica di uccellagione , sottolineano i Giudici. Non a caso, sempre i Giudici della Cassazione hanno sancito, con una decisione del 1996, che la cattura di uccelletti appena nati, senza uso di armi da fuoco e dopo appostamenti e ricerche fra gli alberi, integra il reato di uccellagione , in quanto l’uccellagione deve ritenersi consistere non solo nell’atto finale della apprensione di uccelli vivi e vitali, con mezzi diversi dalle armi da fuoco, ma altresì negli atti preparatori e strumentali, quali il vagare o il soffermarsi in attesa o nella ricerca dei volatili . Tirando le somme, i Magistrati confermano la condanna dell’uomo sotto processo e sanciscono che integra il reato di uccellagione la condotta di chi prelevi uova, nidi o piccoli nati, con mezzi diversi dalle armi da sparo, e con potenzialità offensiva indeterminata, o comportante una maggiore sofferenza per gli animali . Proprio alla luce di tale principio, non vi sono dubbi sulla condotta tenuta dall’uomo sotto processo, ossia attività di ricerca prelievo innaturale e traumatico degli uccellini , non ancora autosufficienti, con le mani reiterazione dell’azione sua potenzialità offensiva indeterminata, concretizzatasi nel prelievo di 320 esemplari nati da una settimana .
Presidente Elisabetta Relatore Amoroso Il testo integrale della sentenza sarà disponibile a breve.