Da quando decorre il termine per le indagini preliminari se il PM acquisisce nuove prove?

Un imputato, accusato dei delitti di partecipazione ad associazione mafiosa, detenzione/cessione di droga ed intestazione fittizia di beni, ricorre in Cassazione, sottolineando l’inutilizzabilità delle prove acquisite oltre il 17 marzo 2017, data di scadenza del termine di due anni dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato, accordato dalla legge per lo svolgimento delle indagini.

La doglianza è infondata. Il Collegio, per dirimere la controversia in oggetto, afferma i seguenti principi di diritto qualora il Pubblico ministero acquisisca, nel corso delle indagini preliminari , elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all' art. 335, c.p.p. , deve procedere a nuova iscrizione ed il termine per le indagini preliminari, previsto dall' art. 405, c.p.p. , decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell'apposito registro , senza che possa essere posto alcun limite all'utilizzazione di elementi emersi prima della detta iscrizione ne! corso di accertamenti relativi ad altri fatti nel corso delle indagini preliminari , il Pubblico ministero deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona ne consegue che il termine per le indagini preliminari decorre in modo autonomo da ciascuna successiva iscrizione .

Presidente Criscuolo – Relatore Rosati Ritenuto in fatto 1. Con atto del proprio difensore, F.S. impugna l'ordinanza dei Tribunale del riesame di Palermo del 30 giugno scorso, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa, di detenzione e cessione di cocaina, in più occasioni ed ognuna per valori pari a diverse migliaia di Euro, nonché di intestazione fittizia ci beni arti. 416-bis e 512-bis, c.p., capi 1, 24 e 25 dell'incolpazione provvisoria D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, capi 6, 7 e 8 . 2. Il ricorso propone un'unica doglianza, consistente nella violazione dell' art. 407, comma 3, c.p.p. , con la conseguente inutilizzabilità di tutti gli elementi di prova acquisiti successivamente ai 17 marzo 2017, data di scadenza del termine di due anni dall'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato, accordato dalla legge per lo svolgimento delle indagini. 2.1. Il provvedimento impugnato ha escluso tale violazione, rilevando che, all'originaria iscrizione del 17 marzo 2015 per il delitto di cui all'art. 416-bis, c.p., ne sono seguite altre, e precisamente il 9 maggio 2017, per l'intestazione fittizia di cui al capo 22 il 10 maggio 2019, ancora per il delitto di cui all'art. 416-bis, cit. il 13 dicembre 2019, per l'intestazione fittizia di cui al capo 25 con l'effetto che, in considerazione delle successive proroghe ritualmente concesse., detto termine si è protratto sino al 13 dicembre 2020. Comunque - ha osservato il Tribunale, richiamando alcuni precedenti di legittimità - qualora si proceda per il delitto di cui all'art. 416-bis, cit., la natura permanente del medesimo autorizza l'esecuzione delle indagini per tutta la sua durata. 2.2. Dal suo canto, la difesa denuncia la contraddittorietà intrinseca della motivazione, là dove richiama il principio da ultimo citato, ma, ad un tempo, per legittimare l'anzidetto comportamento del Pubblico ministero, evoca anche la diversa e contrastante giurisprudenza per cui quest'ultimo deve procedere a nuova iscrizione qualora nel corso delle indagini acquisisca elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta. A sua volta, poi, il ricorso cita due precedenti di questa Corte l'uno, secondo il quale, in caso di successiva iscrizione relativa al medesimo fatto, sia pur diversamente circostanziato, sono inutilizzabili le prove acquisite oltre il termine di durata delle indagini preliminari decorrente dalla data della prima iscrizione Sez. 6, n. 29151 del 09/05/2017, Cusani, Rv. 270573 l'altro, per cui, in tema di associazione di stampo mafioso, l'archiviazione non seguita dall'autorizzazione alla riapertura delle indagini non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni in merito al medesimo illecito, ma solo con riferimento ai comportamenti successivi a quelli oggetto del provvedimento di archiviazione con ia specificazione che il fatto rimane il medesimo in caso di semplici mutamenti nelle modalità di partecipazione attività e ruoli dei soggetto oppure di modifiche della composizione numerica o degli equilibri interni al sodalizio, potendo reputarsi diverso, invece, qualora il partecipe sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, benché con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio Sez. 5, n. 32767 del 15/07/2021, Capaldo, Rv. 281870 . Tanto premesso, poiché gli elementi sui quali il Tribunale fonda il giudizio di gravità indiziaria - a cominciare dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia B. , che ne costituiscono l'ossatura - sono successivi a 17 marzo 2017, l'ordinanza non può che essere annullata. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, per genericità e manifesta infondatezza. Considerato in diritto 1. Il ricorso non è fondato e dev'essere perciò respinto. 2. Va detto sùbito che non può essere condivisa la tesi, pur effettivamente affacciatasi nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora si proceda per un reato permanente, com'è nel caso dell'associazione mafiosa, l'esecuzione delle indagini deve intendersi autorizzata per tutta la durata della condotta Sez. 6, n. 38865 del 07/10/2008, Magrì, Rv. 241751 . È agevole osservare, infatti, che, in tal modo, il dettato dell' art. 407, c.p.p. , che non prevede eccezioni al principio della durata predeterminata delle indagini preliminari in relazione alla tipologia dei reati, ma soltanto un tempo più ampio per alcune fattispecie più compiesse e/o di maggior allarme sociale, verrebbe di fatto aggirato. 3. Ciò non di meno, laddove, nel corso di un'attività investigativa già avviata in relazione ad un dato reato permanente ma lo stesso vale per quelli abituali e, comunque, per tutti quelli la cui condotta si protragga nei tempo , successivamente alla scadenza del termine legale emergano nuove circostanze attestanti il perdurare della condotta delittuosa dell'indagato, nulla vieta al Pubblico ministero di procedere ad una nuova iscrizione per lo stesso reato e nei confronti della medesima persona. Per un verso, infatti, nessuna norma del codice di rito lo impedisce. Per l'altro, se anche l'iscrizione ulteriore non dovesse ritenersi consentita, qualora dalle indagini in corso emergessero elementi di perdurante attualità della condotta delittuosa anche dopo il termine massimo delle stesse come nel caso dell'ulteriore protrarsi della partecipazione del singolo al sodalizio mafioso , si dovrebbe giungere alla paradossale conseguenza di imporre al Pubblico ministero la chiusura delle indagini già avviate e l'esercizio dell'azione penale per quel reato fino a tale data, nonché, al contempo, l'apertura di un nuovo procedimento per lo stesso reato e verso la stessa persona dalla stessa data in poi, a quale dovrebbero rimanere estranee le acquisizioni istruttorie del procedimento chiuso, potendo queste ricongiungersi alle nuove risultanze probatorie soltanto nell'eventualità di ulteriore esercizio dell'azione penale anche per la condotta successiva e di riunione dei due processi derivatine o, in alternativa, di trasmigrazione probatoria e documentale tra processi, secondo il meccanismo delineato dagli artt. 238 e 238-bis, c.p.p. . Una soluzione, questa, di palmare irragionevolezza, poiché inutilmente farraginosa, in quanto non necessaria per le garanzie difensive degli indagati che comunque rimarrebbero tali per lo stesso tempo - e, ad un tempo, pregiudizievole per la legittima pretesa punitiva dello Stato e la più efficace tutela delle vittime dei reati. 4. Non possono condurre a diverse determinazioni i precedenti di legittimità citati in ricorso, entrambi non conferenti, perché riguardanti ipotesi diverse dall'emersione, successivamente alla scadenza del termine d'indagine, di comportamenti riferibili al medesimo reato permanente. Uno - Sez. 6, n. 29151 del 09/05/2017, Cusani, Rv. 270573 - attiene, infatti, all'ipotesi della moltiplicazione delle iscrizioni per uno stesso reato qualora come si legge nella motivazione della sentenza - la cornice d'accusa sia rimasta immutata , laddove, cioè, dalle indagini non emergano nuove condotte che, da sole od in combinazione con le precedenti, integrino o protraggano nel tempo il reato per cui si procede. L'altro - Sez. 5, n. 32767 del 15/07/2021, Capaldo, Rv. 281870 - riguarda una situazione del tutto diversa da quella in esame, che è quella in cui il primo procedimento venga archiviato, e si fonda sul principio dell'effetto preclusivo dell'archiviazione Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, Rv. 247834 Sez. U, n. 9 del 22/03/2000, Finocchiaro, Rv. 216004 , che qui però non può rilevare, proprio perché manca una precedente archiviazione. 5. Vanno conclusivamente ribaditi, pertanto, i seguenti principi di diritto. Qualora il Pubblico ministero acquisisca, nel corso delle indagini preliminari, elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all' art. 335, c.p.p. , deve procedere a nuova iscrizione ed il termine per le indagini preliminari, previsto dall' art. 405, c.p.p. , decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell'apposito registro, senza che possa essere posto alcun limite all'utilizzazione di elementi emersi prima della detta iscrizione ne corso di accertamenti relativi ad altri fatti Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, M., Rv. 264191 . Nel corso delle indagini preliminari, i Pubblico ministero deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona ne consegue che il termine per le indagini preliminari decorre in modo autonomo da ciascuna successiva iscrizione Sez. 2, n. 22016 del 06/03/2019, Nicotra, Rv. 276965 principio affermato in fattispecie - del tutto analoga a quella in rassegna - relativa a più iscrizioni successive nei confronti della stessa persona per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa a seguito dell'acquisizione di nuovi elementi in forza dei contributi dichiarativi di ulteriori collaboratori di giustizia, in relazione a diversi periodi di tempo . 6. In applicazione di tali insegnamenti alla fattispecie in esame, deve concludersi per la rituale acquisizione, e quindi per l'utilizzabilità, degli elementi di prova su cui si fonda ii giudizio di gravità indiziaria formulato dal Tribunale, rispetto al quale il ricorso nulla obietta. 7. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente la condanna dei proponente alle spese di giudizio art. 616, c.p.p. . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all 'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p