Le spese sostenute dal difensore d’ufficio per tentare di recuperare il credito devono rientrare nella cifra riconosciuta dal giudice di merito nella liquidazione del compenso professionale.
Un avvocato proponeva opposizione contro il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Ferrara, dinanzi al quale aveva prestato la propria attività come difensore d'ufficio in un procedimento penale, lamentando l'omessa liquidazione delle spese e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito tentate e non andate a buon fine . Il Tribunale rigettava l'opposizione per difetto di prova delle spese sostenute dal legale, che ricorre dunque dinanzi ai Giudici di legittimità. Il ricorso risulta fondato là dove denuncia la negazione di un rimborso pacificamente dovuto in base a principi giurisprudenziali acquisiti, rimborso che non poteva essere negato per mancanza di prova tenuto conto dei poteri del giudice ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011 . Il Collegio ricorda infatti che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto , in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine . Tale affermazione trova giustificazione nel riferimento strumentale e funzionale ad una procedente attività professionale comunque resa nell'interesse dello Stato v. Cass. civ. n. 40073/2021 Cass. civ. n. 22579/2019 e Cass. civ. n. 27854/2011 . E' stato inoltre affermato che il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano tentativo di recupero Cass. civ. n. 8359/2020 . Infine si ricorda che il giudice di cui all' art15 d.lgs. n. 150/2011 ha il potere-dovere di richiedere atti, documenti e informazioni necessarie alla decisione, intendendo tale disposizione non come mera discrezionalità ma come potere-dovere di decidere causa cognita , senza limitarsi alla meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova Cass. civ. n. 23133/2021 . In conclusione, avendo il Tribunale omesso di rispettare tali principi, la Corte accoglie il ricorso e cassa l'ordinanza impugnata con rinvio.
Presidente Manna Relatore Tedesco Fatti di causa L'avv. M.A. , difensore d'ufficio nel procedimento penale nell'interesse di S.L.P. dinanzi al Tribunale di Ferrara, proponeva opposizione contro il decreto di liquidazione emesso dal magistrato procedente, lamentando l'omessa liquidazione delle spese e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito, non andate a buon fine. Il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, confermava la decisione, ritenendo che fosse dovuto il rimborso delle sole spese sostenute per l'attività di recupero e non anche degli onorari affermava tuttavia che, nella specie, neanche il rimborso delle spese potesse accordarsi al difensore, in difetto di prova. Tale ratio decidendi è oggetto del secondo motivo del ricorso per cassazione, proposto in relazione all' art. 360, comma n. 3, c.p.c. , con il quale il ricorrente si duole perché il Tribunale ha negato un rimborso pacificamente dovuto in base a principi giurisprudenziale acquisiti, rimborso che non poteva negarsi in considerazione della mancanza di prova, tenuto conto dei poteri concessi al giudice dal d. lgs. n. 150 del 2011, art. 15 . Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità del provvedimento in quanto emesso da magistrato diverso dal capo dell'ufficio giudiziario, funzionalmente competente a decidere l'opposizione. Il Ministero ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione Il ricorso sfugge ai rilievi di inammissibilità formulate dal Ministero controricorrente. La vicenda è espressa in modo chiaro e le censure non si risolvono affatto nella denuncia di un vizio di motivazione o nella richiesta di un riesame del fatto, ma si denuncia, sia con il primo, sia con il secondo motivo, una violazione di legge. Il primo motivo è infondato, perché il provvedimento è stato pur sempre emesso dal Tribunale in composizione monocratica e ciò esclude la ragione di nullità accampata dal ricorrente, dovendo trovare applicazione il seguente principio In tema di spese di giustizia, stante la previsione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 secondo cui, quando sia proposta opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica , la competenza a provvedere spetta ad un giudice singolo del tribunale o della corte d'appello, ai quali appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione dell'indennità oggetto di impugnazione, da identificare con il presidente del medesimo ufficio giudiziario o con il giudice da lui delegato. Ne consegue che, non essendo configurabili, all'interno di uno stesso ufficio giudiziario, questioni di competenza tra il presidente ed i giudici da questo delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, non costituisce ragione di invalidità dell'ordinanza, adottata in sede di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario, il fatto che essa sia stata pronunciata da un giudice diverso dal presidente del tribunale Cass. n. 9879/2012 n. 22292/2020 . Il vizio di costituzione del giudice sussiste invece quando il provvedimento sulla opposizione sia stato assunto dal Tribunale in composizione collegiale Cass. n. 18343/2017 . È fondato il secondo motivo. Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. Tale principio, infatti, risulta del tutto coerente con la lettera del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116 e con la sua stessa ratio, poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato Cass. n. 40073/2021 n. 22579/2019 n. 27854/2011 . È stato anche chiarito che In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 116, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero nella specie attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo , ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio Cass. n. 8359/2020 . Occorre poi tenere conto della regola secondo cui In tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione può , contenuta in tale norma, essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere causa cognita, senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova Cass. n. 23133/2021 . Consegue dai principi di cui sopra il duplice errore in cui è incorso nel caso di specie il giudice dell'opposizione, il quale, investito della richiesta di rimborso da parte del difensore d'ufficio, comprensiva degli onorari, invece di assumere posizioni di principio, avrebbe dovuto verificare se il difensore avesse dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali e dinanzi al dubbio sulla sufficienza della prova richiesta avrebbe dovuto fare uso dei poteri accordati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 . La ordinanza impugnata va cassata, dunque, in accoglimento del secondo motivo, con rinvio Tribunale di Ferrara, in diversa composizione, il quale esaminerà l'opposizione sulla base dei ricordati principii ad esso si demanda, altresì, la liquidazione delle spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso rigetta il primo motivo cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa innanzi al Tribunale di Ferrara, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.