RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V ORDINANZA 25 NOVEMBRE 2022, numero 34766 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972. Esenzione - Attività didattica universitaria - Accertamento in concreto della natura non commerciale - Necessità - Ulteriori requisiti normativamente non prescritti - Irrilevanza. In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lett. i , del d.lgs. numero 504 del 1992 per l'esercizio di attività didattica universitaria, il requisito oggettivo della natura non commerciale della stessa non può essere desunto in via esclusiva da documenti che attestino, a priori , il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con modalità commerciali ne consegue che è superfluo un eventuale accertamento da parte del giudice di merito di requisiti normativamente non prescritti, quali la necessità che l'attività didattica svolta dalla contribuente rientri tra quelle di base, che all'esito del corso vengano rilasciati titoli equipollenti a quelli propri della scuola pubblica o paritaria o che i crediti di studio conseguiti siano riconosciuti in tutti gli Stati e non solo in alcuni di essi. Si veda Cass. Sez. V, ordinanza numero 17968/19 in tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lett. i , del d.lgs. numero 504 del 1992 per l'esercizio di attività didattica universitaria, il requisito oggettivo costituito dalla natura non commerciale della stessa non può essere desunto in via esclusiva in base a documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con modalità commerciali.   SEZ. V ORDINANZA 17 NOVEMBRE 2022, numero 33974 TRIBUTI IN GENERALE - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE. Sanzioni amministrative in materia tributaria - Ravvedimento operoso - Violazioni connesse a condotte fraudolente - Applicabilità - Condizioni - Fondamento. In materia di imposte sui redditi, il contribuente può accedere allo strumento del ravvedimento operoso anche per regolarizzare le violazioni fiscali connesse a condotte fraudolente, ferma restando l'operatività dei limiti propri della relativa disciplina e tenendo conto della situazione concreta e dei relativi riflessi in ordine al quantum della sanzione ciò in considerazione della volontà del legislatore di incentivare progressivamente il ricorso al ravvedimento operoso ai fini degli effetti penali - senza alcuna distinzione circa la tipologia di reato tributario contestato - documentata dall'estensione delle cause di non punibilità ai reati di dichiarazione fraudolenta, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, determinata dall'inserimento, nell'articolo 13, comma 2, d.lgs. numero 74/2000, del riferimento esplicito agli articolo 2 e 3 del medesimo decreto. In precedenza, Cass. Sez. V, Ordinanza numero 31608/2018 in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a , del d.lgs. numero 472 del 1997 non trova applicazione nell'ipotesi di ritardo nel pagamento del tributo sia perché tale possibilità non è prevista, sia in quanto l'adempimento tardivo effettuato entro determinati termini costituisce di per sé una forma di ravvedimento operoso.   SEZ. V ORDINANZA 15 NOVEMBRE 2022, numero 33568 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE I.R.P.E.G. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE. Reddito di impresa - Costi deducibili - Inerenza - Antieconomicità - Onere della prova - Riparto. Il principio di inerenza dei costi deducibili, esprimendo una correlazione in concreto tra costi ed attività d'impresa, si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da considerazioni di natura quantitativa l'antieconomicità di un costo - intesa come sproporzione tra la spesa e l'utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabili dell'impresa - può, tuttavia, fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza, e in questo caso, ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il costo all'attività d'impresa, l'Amministrazione è tenuta a dimostrare, anche con il ricorso ad indizi, gli ulteriori elementi addotti in senso contrario, evidenziando, in particolare, l'inattendibilità della condotta del contribuente. Si richiamano i Sez. V, Sentenza numero 30366/2019 in tema di imposte sui redditi delle società, il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa e non dall'articolo 75, comma 5 del d.P.R. numero 917 del 1986, ora articolo 109, comma 5, del medesimo d.P.R., riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità anche solo potenziale o indiretta , in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo. Peraltro, l'onere di provare e documentare l'imponibile maturato e dunque l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d'impresa, grava sul contribuente. ii Sez. V, Ordinanza numero 24578/2022 in tema di accertamento tributario, ove la contabilità risulti formalmente regolare, ma si riveli intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, in applicazione dell'articolo 39, comma 1, lett. d , del d.P.R. numero 300 del 1973, l'Amministrazione finanziaria può desumere in via induttiva - sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, lasciando al contribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione della correttezza delle proprie dichiarazioni. Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso contro la decisione di merito, che aveva ritenuto legittimo l'accertamento induttivo del reddito d'impresa fondato, da un lato, sull'antieconomicità e sulla mancanza di documentazione riguardante i rilevanti costi apparentemente sostenuti pochi giorni prima della cessazione dell'attività e, dall'altro, sull'assenza di prova dell'inerenza di alcuni di essi, oltre che sulla palese irregolarità delle schede carburante . iii Sez. V, sentenza numero 24880/2022 in tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé. Nella specie, la S.C. ha confermato l'indeducibilità dei costi legati al leasing di una imbarcazione da diporto, stante l'uso strettamente personale della imbarcazione da parte dell'amministratore e l'entità sproporzionata del costo rispetto ai ricavi o all'oggetto prevalentemente immobiliare dell'impresa .