Prescrizione della bolletta per servizio idrico: rileva la data del consumo o della fattura?

Oggetto del contendere, nella vicenda in esame, una bolletta dell’acqua di oltre 1400 euro risalente al periodo 2014/2017 che secondo l’attore non era mai stata notificata.

L'attore ha infatti chiesto al Giudice di Pace l'annullamento dell'avviso di pagamento per la fattura da cui risultava il suo debito per la bolletta summenzionata. La mancata notifica della cartella comportava, sempre secondo le pretese attoree, la prescrizione del debito per il pagamento di canoni idrici comunali per il decorso del termine di due anni. Viene in tal senso richiamata la Legge di bilancio 2018 l. n. 205/2017 che prevedeva la prescrizione biennale del diritto del gestore al corrispettivo dovuto per l'erogazione della fornitura idrica per le fatture con scadenze successive al 01.01.2020. Considerando che la bolletta aveva scadenza il 30.04.2021, eccepiva l'intervenuta prescrizione. La domanda non trova però accoglimento. Il giudice di pace chiarisce che la Legge di bilancio 2018, nel ridurre la prescrizione del diritto del gestore al corrispettivo dovuto per servizi idrici da 5 a 2 anni , dispone l'applicazione di tale disposizione alle fatture la cui scadenza sia successiva al 01.01.2020 art. 1, comma 10, l. n. 205/2017 . Ciò posto, questo giudice ritiene che tutte le bollette riferite ai consumi anteriori al 02.01.2020 continuano a prescriversi in 5 anni invece, le bollette riferite a consumi a partire dal 02.01.2020 si prescrivono in 2 anni . Posto che, nel caso in esame, la bolletta si riferisce a consumi antecedenti all'entrata in vigore delle norme che stabiliscono la prescrizione biennale, è da ritenersi che nel caso che occupa trovi applicazione la norma di cui all' art. 2948 c.c. , cioè il termine quinquennale di prescrizione del diritto vantato dal gestore . La domanda viene in conclusione rigettata.

Svolgimento di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione depositato il 25/11/2021 l'attore, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Giudice di Pace, i convenuti per chiedere l'annullamento dell'avviso di pagamento per la fattura omissis del 1/12/2020, da cui l'attore risultava debitore di euro 1441,60, relativa al pagamento di canoni idrici per il Comune convenuto nel 2014/2017 mai notificata. L'attore chiedeva l'annullamento della cartella in quanto la stessa non risultava mai notificata e il debito, quindi, prescritto in quanto era trascorso il termine di due anni, altresì ed in via preliminare, eccepiva che con la legge di bilancio 2018 legge 205/2017 era stata prevista la prescrizione biennale del diritto del gestore al corrispettivo dovuto per l'erogazione della fornitura idrica per le fatture con scadenza successiva al 01.01.2020, ragion per cui, tenuto conto della bolletta avente scadenza 30/04/2021, eccepiva la intervenuta parziale prescrizione del diritto del gestore. All'udienza di trattazione si costituivano i convenuti. Ritenuta la causa matura per la decisione e sulle rassegnate conclusioni il Giudice riservava la causa a sentenza all'udienza del 13/7/2022. La domanda va rigettata. Infatti, con la legge di bilancio anno 2018 legge 205/2017 , in G.U. Serie Generale n. 302 del 29.12.2017, Suppl. Ordinario n. 62 , tra l'altro, è stata prevista la prescrizione biennale del diritto del gestore al corrispettivo dovuto da utenti domestici”, microimprese” e professionisti” di cui al decreto legislativo 06.12.2005 n. 206 per l'erogazione della fornitura idrica, riducendola da cinque a due anni art. 1 comma 4 e disponendo che la medesima disciplina si applichi per il settore idrico, alle fatture la cui scadenza sia successiva al 01.01.2020 art. 1 comma 10 . Ebbene, alla luce di ciò, questo Giudice ritiene che tutte le bollette riferite ai consumi anteriori al 02.01.2020 continuano a prescriversi in cinque anni invece le bollette riferite a consumi a partire dal 02.01.2020 si prescrivono in due anni. Pertanto poiché la bolletta in contestazione è riferita a consumi” antecedenti all'entrata in vigore delle norme che stabiliscono la prescrizione biennale, è da ritenersi che nel caso che occupa trovi applicazione la norma di cui all' art. 2948 c.c. , cioè il termine quinquennale di prescrizione del diritto vantato dal gestore. Nella fattispecie, tenuto conto dei consumi” richiesti anno 2015-2017 e tenuto conto della data di scadenza 30.04.2021 della bolletta regolarmente ricevuta dall'odierno istante, è da ritenersi come non decorso il termine quinquennale di prescrizione. Si ritiene di dover compensare le spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta, così provvede a Rigetta la domanda b Compensa le spese di lite tra le parti