Deve riconoscersi la sussistenza dell’ipotesi della causa non imputabile e di un errore fatale, con conseguente rimessione in termini, nel caso in cui il ricorso risulti tardivo perché depositato pochi minuti dopo la mezzanotte dell’ultimo giorno utile a causa della lentezza di caricamento del sistema.
Nell'ambito di un procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, è sorta la questione della tardività del ricorso esperito dal richiedente avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale poichè iscritto nel registro telematico pochi minuti dopo lo scattare della mezzanotte dell'ultimo giorno utile. Il Tribunale rigettava anche la richiesta di rimessione in termini sottolineando come il ricorrente «ha depositato i messaggi relativi alle ulteriori p.e.c., ma non ha giammai allegato né dimostrato a che ora abbia effettuato l'invio telematico del ricorso né a che ora esso sia stato consegnato, non avendo depositato né la prima né la seconda p.e.c., ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia». La questione è giunta all'attenzione della Corte di Cassazione che spiega come, «in tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all'esito dei controlli della cancelleria, di un “errore fatale” che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito, oltre a consentirne l'eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'articolo 156, 3° co., cod. proc. civ. cfr. Cass. sez. lav. ord. 5.1.2023, numero 238 ». Dalla ricostruzione della vicenda emerge che il difensore aveva provveduto ad azionare il comando del deposito telematico del ricorso tempestivamente ma «per un problema di carattere informatico e telematico, assolutamente imprevisto ed imprevedibile … , il sistema impiegava parecchi minuti a caricare la … busta telematica ed a completare la sua trasmissione al sistema». DI conseguenza, le PEC relative all'accettazione, alla consegna ed anche all'esito dei controlli automatici, venivano generate pochi minuti dopo la mezzanotte, quando oramai la data quella del giorno successivo. Il Collegio ritiene sussistenti in questo caso gli estremi della causa non imputabile e di un errore fatale. La richiesta di rimessione in termini avrebbe dunque meritato accoglimento. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale.
Presidente Cristiano – Relatore Abete Rilevato che 1. A.M. , cittadino della omissis , formulava istanza di protezione internazionale. 2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l'istanza. 3. Con decreto dei 10/11.5.2021 il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile, siccome tardivamente proposto, il ricorso esperito da A.M. avverso il provvedimento della commissione. Evidenziava il tribunale che il ricorso era stato proposto tardivamente, in data 4.10.2018, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento della commissione territoriale, avvenuta in data 3.9.2018. Evidenziava segnatamente che il ricorso risultava iscritto nel registro telematico il giorno 4.10.18 alle ore 00.12 e dunque oltre il termine di 30 giorni dettato dal D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 35 bis scadente il 3.10.18 così decreto impugnato, pag. 4 . Evidenziava d'altro canto, il tribunale, che non vi era margine per accogliere l'istanza di rimessione in termini, siccome il ricorrente non era incorso in decadenza per causa a lui non imputabile. Evidenziava invero che il ricorrente ha depositato i messaggi relativi alle ulteriori p.e.c., ma non ha giammai allegato nè dimostrato a che ora abbia effettuato l'invio telematico del ricorso nè a che ora esso sia stato consegnato, non avendo depositato nè la prima nè la seconda p.e.c., ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia così decreto impugnato, pag. 4 . Evidenziava al contempo che il ricorrente aveva conferito la procura alle liti al proprio difensore sin dal 28.4.2018 e nondimeno il ricorso era stato depositato il 4.10.2018. 4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso A.M. ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. Il Ministero dell'Interno si è costituito tardivamente, ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione. Considerato che 5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 153 c.p.c., comma 2, in combinato disposto con l'articolo 294 c.p.c., commi 2 e 3. Deduce che ben avrebbe meritato accoglimento l'istanza di rimessione in termini, viepiù in considerazione dei pochi minuti di ritardo che hanno segnato il completamento del deposito del ricorso e della circostanza per cui l'officiato difensore ha ricevuto la documentazione indispensabile alla redazione del ricorso soltanto nel tardo pomeriggio del 3.10.2018, ultimo giorno utile per il deposito del ricorso così ricorso, pag. 12 . Deduce altresì che il tribunale ha pronunciato in merito all'istanza di rimessione in termini non già con una specifica ordinanza bensì con lo stesso decreto. Deduce inoltre che il tribunale ha travisato la documentazione allegata, allorché ha affermato che aveva conferito la procura al proprio difensore sin dal 28.4.2018 che viceversa ha conferito la procura al difensore nella serata di venerdì 28 settembre 2018. 6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 136, comma 2, con riferimento alla disposta revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato . 7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi del D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 35 bis, comma 11 con riferimento all'omesso ordine di comparizione personale in udienza, come da richiesta all'uopo formulata in assenza di videoregistrazione del colloquio innanzi alla commissione territoriale . 8. Il primo motivo è fondato e meritevole di accoglimento il suo buon esito assorbe la disamina del secondo motivo e del terzo motivo. 9. Questa Corte spiega che, in tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all'esito dei controlli della cancelleria, di un errore fatale che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito, oltre a consentirne l'eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'articolo 156 c.p.c., comma 3, cfr. Cass. sez. lav. ord. 5.1.2023, numero 238 . 10. Su tale scorta - e nel solco del più generale insegnamento di questa Corte secondo cui la rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'articolo 184 bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'articolo 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. numero 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà cfr. Cass. ord. 6.7.2018, numero 17729 Cass. sez. unumero 12.2.2019, numero 4135, secondo cui la rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute articolo 184 bis e 153 c.p.c. , postula un errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza - non può che opinarsi nei termini che seguono. Per un verso, le prospettazioni del ricorrente - secondo cui il proprio difensore aveva provveduto a disporre il comando del suo deposito telematico tempestivamente nella data del 3.10.2018 così ricorso, pag. 12 che per un problema di carattere informatico e telematico, assolutamente imprevisto ed imprevedibile , il sistema impiegava parecchi minuti a “caricare” la “busta telematica” ed a completare la sua trasmissione al sistema così ricorso, pag. 12 che pertanto le pec relative alla accettazione, alla consegna ed anche all'esito dei controlli automatici, venivano generate pochi minuti dopo la mezzanotte, quando oramai la data era quella del 4 ottobre 2018 così ricorso, pag. 12 - integrano gli estremi di una causa non imputabile e di un errore fatale . Per altro verso, non si giustificano i rilievi alla stregua dei quali il tribunale ha denegato la rimessione in termini, che avrebbe perciò meritato accoglimento. 11. In accoglimento del primo motivo del ricorso principale il decreto del Tribunale di Napoli dei 10/11.5.2021 va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 12. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'articolo 13, comma 1 bis, D.P.R. cit P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso, cassa, in relazione e nei limiti dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, il decreto del Tribunale di Napoli dei 10/11.5.2021 e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.