Le dichiarazioni dei figli sono sufficienti per la custodia cautelare a carico del padre violento?

Una donna accusa il marito di maltrattamenti quotidiani, i genitori di lei confermano i racconti, così come il figlio quindicenne, mentre la figlia riferisce di una tendenza della madre ad ingigantire i fatti. Questo il contesto probatorio che si presenta dinanzi alla Corte di legittimità.

Il Tribunale di Catania annullava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta a carico di un uomo ritenuto gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie . Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, ribadendo la gravità indiziaria a carico dell’uomo e la sussistenza delle esigenze cautelari , come risulta dalle dichiarazioni della persona offesa e dei suoi genitori anche in relazione alle minacce perpetrate del genero che avrebbero indotto la moglie a ritirare la querela. Il Tribunale aveva infatti dedotto l’inattendibilità delle dichiarazioni della donna in ragione di presunte patologie psichiatriche , mentre alle dichiarazioni dei genitori veniva riconosciuta una limitata valenza probatoria perché ritenute semplice derivazione dei racconti della donna. Erano inoltre state valorizzate le dichiarazioni della figlia della coppia che pur confermando il carattere irascibile del padre, riferiva di una tendenza della madre ad ingigantire i fatti, mentre l’altro figlio quindicenne confermava i maltrattamenti ma secondo il Tribunale egli tendeva a colpevolizzare il padre per sue continue assenze da casa per motivi di lavoro. Il ragionamento seguito dal Tribunale si rivela viziato sotto più profili. Il Collegio sottolinea in primo luogo che il giudizio di inattendibilità della persona offesa avrebbe dovuto essere motivato in riferimento alla descrizione delle condizioni psichiche della donna, al protrarsi delle stesse nel tempo, non potendosi configurare una inattendibilità della persona offesa in ragione di un assunto l’esistenza di una patologia assertivamente prospettato e rispetto al quale, nella specie, nulla si è detto . Anche la m otivazione sulla scarsa portata probatoria delle dichiarazioni dei genitori della donna risulta sbrigativa e dunque insufficiente. Con riguardo alle dichiarazioni del figlio, la motivazione di inattendibilità del Tribunale viene considerata meramente assertiva non risultando nella motivazione gli elementi su cui si fonda la presunta tendenza a colpevolizzare il padre”, in cosa sarebbe consistita tale tendenza e i motivi per cui si sarebbe dovuta tramutare in un sentimento inquinante al punto di accusare l’uomo ingiustamente. Allo stesso modo, il Tribunale non ha spiegato per quali motivi ha ritenuto dirimenti le dichiarazioni della figlia sulla tendenza della madre ad ingigantire i fatti. Per tutti questi motivi, la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania per un nuovo giudizio.

Presidente Fidelbo – Relatore Silvestri Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Catania ha annullato l'ordinanza con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di A.S. , ritenuto gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia in danno della moglie. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria e alla esistenza delle esigenze cautelari. Vengono riportate le dichiarazioni rese dalla persona offesa, dei di lei genitori, anche in relazione alle condotte minatorie compiute dall'indagato dopo aver appreso della presentazione della denuncia e che avevano portato la persona offesa a rimettere la querela e a fornire spiegazioni alternative lecite dei comportamenti del marito. Sono state riportate anche le dichiarazioni del padre della donna che, pur dando atto che la figlia aveva fatto ritorno all'abitazione familiare, aveva invece ribadito il carattere violento e minaccioso dell'indagato. Sulla base di tale quadro di riferimento assume il ricorrente che l'ordinanza impugnata sarebbe viziata - nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inattendibile la persona offesa in ragione di presunte patologie psichiatriche che l'avrebbero portata ad ingigantire gli eventi e ad essere altalenante nella proposizione di querele contro il marito si sostiene che il giudizio di inattendibilità sarebbe errato perché fondato su certificazioni attestanti solo la prescrizione di terapie farmacologiche, senza nulla indicare sulla gravità di eventuali patologie - nella parte in cui si è ritenuto generico il racconto della persona offesa, essendosi in realtà i maltrattamenti succedutisi nel corso della intera vita matrimoniale - dal 1996 - e avendo la persona offesa riferito di comportamenti abituali con cadenza pressocché quotidiana, sicché, si sostiene, è ragionevole che il racconto non possa contenere nel dettaglio ogni episodio di violenza subita -nella parte in cui il Tribunale, quanto alle dichiarazioni dei genitori della persona offesa, ha ritenuto di dover attribuire ad esse limitata valenza per avere i dichiaranti riferito quanto appreso dalla figlia, con ciò tuttavia non considerando i principi in più occasioni affermati dalla giurisprudenza, secondo cui proprio dette dichiarazioni costituiscono solitamente un riscontro alle propalazioni della vittima, in quanto rese in un contesto di normalità i genitori, si sottolinea, avrebbero confermato le accuse dopo aver ascoltato per anni le confidenze della figlia e avrebbero direttamente assistito alle telefonate minacciose dell'indagato compiute quando la figlia si era recata presso la propria abitazione - nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inattendibile il figlio quindicenne della coppia - che, pur con difficoltà e ritrosia, aveva confermato i maltrattamenti subiti dalla madre - in ragione di un sentimento ostile nei confronti del padre derivante dalle assenze di questi dall'abitazione familiare a causa del lavoro si tratterebbe di una affermazione assertiva e sfornita di prova in quanto basata solo sulle affermazioni del ricorrente - per avere invece il Tribunale valorizzato le dichiarazioni dell'altra figlia della coppia, che, pur confermando il carattere irascibile del padre, aveva riferito di una tendenza della madre ad esagerare i fatti. Dunque un ragionamento probatorio viziato si sottolinea inoltre l'esistenza di esigenze cautelari, atteso il rischio elevatissimo di reiterazione di fatti della stessa specie, comprovato peraltro dalle condotte in concreto tenute al fine di costringere la donna a rimettere la querela. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata si evince che il Tribunale, dopo aver riportato la successione degli accadimenti e il senso delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nei fatti, ha innanzitutto ritenuto non attendibile la persona offesa, in ragione, da una parte, della situazione di instabilità psichica della donna, e, dall'altra, della genericità del dichiarato. Non diversamente, il Tribunale ha ritenuto non attendibili le dichiarazioni dei genitori della persona offesa, per essersi questi limitati a riferire quanto appreso dalla loro figlia, nonché quelle del figlio della coppia in ragione delle perplessità della difesa dell'imputato emergendo evidente dalla escussione dello stesso una tendenza alla colpevolizzazione del padre per le sue continue assenze di casa così a pag. 6 l'ordinanza impugnata . A parere del Tribunale inoltre non avrebbe avuto rilievo nemmeno l'annotazione redatta dalla Polizia giudiziaria nel 2004 e relativa alla denuncia in quell'anno presentata dalla persona offesa, atteso che nell'occasione la donna si sarebbe limitata a riferire di aver ricevuto qualche schiaffo dal marito e di avere ritirato la precedente denuncia sporta in precedenza. I fatti, secondo il Tribunale, si sarebbero dovuti inquadrare in un generale clima di conflittualità. 3. Si tratta di una motivazione viziata per più ordini di ragioni. Sotto un primo profilo, il giudizio di inattendibilità della persona offesa è stato fatto discendere innanzitutto dalle condizioni psichiche della donna, senza tuttavia chiarire in cosa dette condizioni sarebbero consistite, da quanto tempo si sarebbero manifestate, se le stesse fossero state presenti anche nelle altre occasioni in cui la donna aveva fatto emergere i gravi fatti per cui si procede, con denunce poi ritirate. Se il tema della attendibilità della persona offesa, come il Tribunale ha adombrato, è legato a quello della capacità della persona offesa a rendere dichiarazioni in un periodo di tempo ultradecennale, detto tema avrebbe dovuto essere approfondito, non potendosi configurare una inattendibilità di posizione della persona offesa in ragione di un assunto l'esistenza di una patologia assertivamente prospettato e rispetto al quale, nella specie, nulla tuttavia si è detto. Sotto altro profilo, non è nemmeno chiaro perché le dichiarazioni della donna sarebbero generiche a tal punto da essere inattendibili nè è stato spiegato perché non sarebbero rilevanti le dichiarazioni della donna relative ai fatti accaduti nel 1996, per i quali aveva riferito di aver subito lo schiacciamento di una vertebra e di essere stata costretta a ricorrere alle cure mediche, e soprattutto, quelli oggetto di denuncia - poi ritirata - del 2004 in cui sarebbero stati riferiti fatti di maltrattamenti con allegati certificati medici attestanti lesioni. Sul punto la motivazione è sostanzialmente omessa essendosi limitato il Tribunale a rilevare come l'assunto della persona offesa, secondo cui sarebbe stata oggetto di quotidiane vessazioni, sarebbe in qualche modo smentito dal fatto che il marito fosse frequentemente assente da casa per ragioni lavorative. E tuttavia, nessuna spiegazione è stata fornita sulle ragioni per cui gli assunti della donna non potrebbero essere stati riferibili a soprusi quotidiani verificatisi in coincidenza della presenza del marito in casa. Non diversamente, il ragionamento probatorio è viziato nella parte in cui si è sbrigativamente affermato che anche i genitori della persona offesa, che pure hanno confermato le accuse, sarebbero inattendibili per derivazione, cioè per aver riferito fatti appresi da una persona inattendibile si tratta di un assunto totalmente generico non essendo stato spiegato perché la persona offesa avrebbe dovuto riferire fatti falsi ai propri genitori per anni. Nè, sotto ulteriore profilo, appare logica l'affermazione secondo cui il figlio quindicenne della coppia, che aveva anch'egli confermato i fatti per cui si procede, avrebbe dovuto accusare il padre in ragione della tendenza alla colpevolizzazione del padre per le sue continue assenza di causa . Si tratta di una affermazione assertiva, rispetto alla quale nulla è stato chiarito a sulla base di quali elementi è stata fatta derivare la prova di questa tendenza a colpevolizzare il padre b in cosa sarebbe consistita detta tendenza e perché si sarebbe dovuta tramutare in un sentimento inquinante al punto da accusare ingiustamente il padre di fatti gravi come quelli per cui si procede c perché se la tendenza a colpevolizzare il padre avesse origine a causa dell'assenza di questi, il ragazzo avrebbe dovuto riferire fatti che avrebbero allontanato dalla famiglia il padre in modo maggiore. Sui tali decisive questioni la motivazione è silente. Nè, ancora, è stato spiegato perché invece sarebbero rilevanti le dichiarazioni rese dalla figlia della coppia, dimorante all'estero, che si sarebbe solo limitata a riferire, da una parte, che la madre aveva una tendenza ad ingigantire gli eventi a causa della depressione e che i rapporti tra i genitori erano peggiorati a causa della frequentazione della madre con un altro uomo, ma, dall'altra, che proprio tale situazione aveva comportato un peggioramento del comportamento del padre e di non aver mai assistito personalmente a comportamenti violenti in danno della madre. Ciò che non è stato spiegato è perché le dichiarazioni della figlia della coppia che dimorava all'estero confermerebbero la inattendibilità delle prova a carico. Una motivazione sincopata ed un ragionamento probatorio viziato. 4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata il Tribunale, ricostruirà compiutamente i fatti, valuterà con rigore le prove e verificherà se e con quali limiti, sia legittima la misura cautelare disposta nei riguardi di A.S. . P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell 'art. 309 c.p.p ., comma 7.