Il mancato riconoscimento della maggiorazione dei compensi dell’avvocato non comporta un suo implicito rigetto

Accolto il ricorso dell’avvocato e la domanda di maggiorazione dei compensi per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee a ad agevolarne la consultazione o la fruizione. La causa è rinviata alla Corte d’appello.

Un avvocato ricorreva in Cassazione avverso la sentenza che condannava il Ministero della Giustizia al pagamento dei compensi professionali . Parte del ricorso veniva dedicato alla denuncia del mancato accoglimento della domanda di maggiorazione di legge, sui compensi del procedimento di opposizione, per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione. La domanda di maggiorazione era stata presentata sia per la fase monitoria che per quella contenziosa. Nello specifico, l' art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014 dispone che Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto . La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'avvocato in quanto la Corte territoriale omise di pronunciarsi sulla richiesta nonostante l'istanza avesse una sua autonomia nell'ambito della liquidazione delle spese. In considerazione di tale autonomia, non ci sono le condizioni per poter ravvisare, nel mancato riconoscimento della maggiorazione, un'ipotesi di rigetto implicito, che ricorre quanto la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia Cass. civ. n. 24155/2017 .

Presidente Manna – Relatore Falaschi Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che - il consigliere delegato della Corte di appello di Napoli, con decreto n. 2839 del 2020, accogliendo il ricorso proposto da C.M., ex L. 89/2001, artt. 2 e 3, condannava il Ministro della giustizia al pagamento in favore di C.M. della somma di Euro 450,00, con interessi legali, a titolo di indennizzo, oltre a spese di lite liquidate in complessivi Euro 270,00 A.- la Corte di appello di Napoli, pronunciando sull'opposizione ex art. 5 ter, L. 89 del 2001 proposta dal Ministero della Giustizia avverso il citato decreto, con decreto n. 502-2021, rigettava l'opposizione, condannando la stessa Amministrazione al pagamento in favore del C. delle spese di lite, che liquidava in complessivi Euro 250,00, per compensi, oltre CAP e Iva, se dovute, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari A.- avverso il predetto decreto n. 502-2021 ricorre per cassazione il C. sulla base di quattro motivi.A.Con il primo motivo lamenta la nullità del decreto e del procedimento in quanto la Corte territoriale non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi in misura inferiore a quella delle tabelle senza fornire alcuna spiegazione delle ragioni della riduzione o esclusione delle singole voci indicate e richieste ma ha l'obbligo di dare ragione delle voci che ritenga di eliminare o di ridurre onde rendere possibile, attraverso il riscontro, il controllo di legittimità del suo operato rispetto ai parametri professionali forensi.A.Con il secondo motivo si duole della violazione da parte della Corte di appello di Napoli del combinato disposto fra gli artt. 91 c.p.comma , 2233, comma 2, c.c., 13, comma L. 247 del 2012 , 6, 2, comma 1 D.M. n. 55-2014 , e 4, nonché della Tabella 12 dei parametri professionali in quinto ha liquidato un importo per compensi che è inferiore a quello risultante dai valori medi che comunque avrebbe dovuto applicare.A.Con il terzo motivo denuncia la nullità del decreto e del procedimento per aver la Corte distrettuale violato - in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione - il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato art. 112 c.p.comma .A.Con il quarto ed ultimo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione - in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione - delle norme ex L. 247/2012, artt. 13, comma 6, e D.M. n. 55/2014 , 4, comma 1 bis.A.- il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.A.Diritto Atteso che il primo e il secondo motivo di ricorso - da trattare unitariamente per la evidente connessione argomentativa che li avvince - sono infondati.A.La Corte di appello, nel respingere l'opposizione proposta dal Ministero, ha nella sostanza confermato la liquidazione delle spese operata nel provvedimento impugnato, nel quale erano state liquidati compensi per Euro 270,00 per la prima fase, oltre riconoscere in sede di opposizione un ulteriore compenso di Euro 250,00. Pertanto, le spese liquidate complessivamente in Euro 520,00, diversamente da quanto opina il ricorrente per il complessivo giudizio avanti alla Corte di appello deve avvenire facendo applicazione della tabella 12 del D.M. n. 55 del 2014 relativa ai giudizi contenziosi, che ricomprende anche la fase monitoria, il quale rappresenta il valore medio, secondo tariffa, per i procedimenti monitori di valore compreso fra Euro 0,01 ad Euro 1.100,00, coerentemente con l'importo dell'indennizzo riconosciuto già in sede monitoria e confermato in quello di opposizione in termini v., Cass. n. 6015 del 2019 .A.Si ricorda che in tema di spese processuali, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito Cass. n. 4782 del 2020 Cass. n. 6110 del 2021 A.anche il terzo e il quarto motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente avendo ad oggetto la medesima questione del compenso per la redazione di atti depositati con modalità telematiche essi sono fondati.A.Il D.M. n. 55 del 2014, comma 1 -bis dell'art. 4 - inserito dal D.M. n. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b , a decorrere dal 27 aprile 2018, applicabile, à sensi del medesimo D.M. n. 37 del 2018, art. 6, comma 1, alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore 27 aprile 2018 - dispone Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto .A.L'attuale ricorrente aveva richiesto sia per la fase monitoria, sia per la fase contenziosa la maggiorazione prevista dalla nuova disposizione.A.La Corte di appello ha omesso di pronunciare sulla richiesta, nonostante l'istanza avesse una sua autonomia nell'ambito della liquidazione delle spese. Proprio in considerazione di siffatta autonomia non ci sono le condizioni per poter ravvisare, nel mancato riconoscimento della maggiorazione, una ipotesi di rigetto implicito, che ricorre quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia Cass. n. 24155 del 2017 . Ebbene nessuno degli argomenti usati dalla Corte di appello, in relazione alla liquidazione delle spese, si pone in termini di incompatibilità logico giuridica con l'eventuale riconoscimento della pretesa, conseguentemente la decisione incorre nella omissione fondatamente denunciata con i motivi in esame.A.In conclusione, vanno accolti i motivi tre e quattro del ricorso, rigettati il primo ed il secondo, e cassato il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti, con rinvio del giudizio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà sulla richiesta di maggiorazione per la redazione degli atti mediante modalità telematiche, sia per la fase monitoria e sia per la fase di opposizione.A.Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso rigettati i primi due motivi cassa il decreto in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.