Condannato per furto in privata dimora lo “sciacallo” che ha rubato arredi in una casa terremotata a L’Aquila

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 624- bis c.p. è difatti irrilevante la mancanza di attualità dell’uso domestico dell’immobile in cui è stato commesso il fatto.

La Corte d'Appello dell'Aquila confermava la condanna di un imputato per il reato di tentato furto in privata dimora . La difesa propone ricorso in Cassazione lamentando l'erronea qualificazione del fatto posto che il furto si era realizzato all'interno di un immobile dichiarato inagibile dopo il terremoto che ha colpito la città dell'Aquila nel 2016 e di conseguenza risultava inabitato. Il Collegio ha ritenuto infondato il ricorso. La giurisprudenza è infatti ferma nell'affermare che ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 624- bis c.p. è irrilevante la mancanza di attualità dell'uso domestico dell'immobile in cui è stato commesso il fatto Cass. pen. n. 27678/2022 . Integra infatti la nozione di privata dimora l'immobile che, seppur non abitato e anche in cattivo stato di manutenzione, non sia stato abbandonato Cass. pen. n. 1782/2018 , essendo irrilevante che fattori indipendenti dalla volontà del titolare dell'immobile ne impediscano l'attuale utilizzazione . Inoltre la presenza all'interno dell'edificio di elementi d'arredo , come nel caso di specie, può correttamente essere interpretata come sintomo dell'intenzione del proprietario di conservare uno stabile rapporto con il bene nell'attesa o anche solo nella speranza di poterlo nuovamente abitare .

Presidente De Gregorio Relatore Pistorelli Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna di D.A.M. per il reato di tentato furto in luogo di privata dimora. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. In tal senso il ricorrente lamenta l'erronea qualificazione del fatto ai sensi dell' art. 624-bis c.p. anziché dell'art. 624 dello stesso codice, rilevando come la stessa sentenza abbia rilevato che il furto consistito nella sottrazione di alcuni arredi - è stato perpetrato all'interno di un immobile dichiarato inagibile a seguito del noto evento sismico che ha colpito L'Aquila e che dunque non era abitato, nemmeno saltuariamente, bensì abbandonato da ben sette anni. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 4 c.p. , avendo la Corte territoriale fondato la propria decisione esclusivamente sul valore intrinseco della res e non valutando l'effettività dell'effettivo pregiudizio economico sofferto dalla persona offesa. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis c.p. , rilevando come il giudice del merito abbia sostanzialmente omesso di considerare le concrete circostanze del fatto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato per certi versi inammissibile, dovendo pertanto essere rigettato. 2. In particolare è infondato il primo motivo. L'insegnamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità - di cui la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione - è nel senso per cui, ai fini della configurabilità del delitto di cui all' art. 624-bis c.p. , non è consentito attribuire rilievo alla mancanza di attualità dell'uso domestico dell'immobile in cui è stato commesso il furto ex multis Sez. 4, Sentenza n. 27678 del 23/06/2022, Russo, Rv. 283421 . In tal senso si è in particolare sottolineato che integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato ed in cattivo stato di manutenzione, non sia abbandonato ex multis Sez. 4, Sentenza n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, Meloni, Rv. 275073 . È dunque irrilevante che fattori esterni indipendenti dalla volontà del titolare dell'immobile impediscano nell'attualità la sua utilizzazione, mentre la costante presenza, nel caso di specie, al suo interno degli arredi è stata correttamente interpretata dai giudici del merito come il sintomo dell'intenzione del proprietario di conservare uno stabile rapporto con il bene nell'attesa - o anche solo nella speranza di poterlo nuovamente abitare. 3. Generiche e manifestamente infondate sono invece le censure proposte con i residui motivi. La sentenza impugnata ha infatti ancorato l'esclusione della causa di non punibilità e dell'attenuante invocate dall'imputato alla valutazione dell'entità del danno potenzialmente arrecato alla persona offesa posto che l'oggetto del tentativo di furto era costituito dall'intero arredo di una cucina , alla luce del ragionevole valore dei beni di cui il D.A. ed i suoi complici hanno tentato di impossessarsi. Con tale motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato, preferendo invece porre l'accento in entrambi i motivi in esame sul fatto che l'immobile in cui si trova l'appartamento della persona offesa era stato oggetto in passato di altre incursioni predatorie e fosse agevolmente accessibile, circostanze del tutto inconferenti e comunque prive di correlazione con l'argomentazione che doveva essere confutata. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.