Confermato il licenziamento di un Direttore ASL per alcuni episodi di falsa attestazione della presenza in servizio. Irrilevante il fatto che il contestuale procedimento penale si sia concluso con l’assoluzione perché il fatto non sussiste . L’unica speranza è quella di chiedere la riapertura del procedimento disciplinare dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale.
Il Direttore di una ASL veniva licenziato per la violazione dell'art. 55- quater d.lgs. n. 165/2001 per aver falsamente attestato la propria presenza in servizio , come risultante anche dalla contestuale pendenza di un procedimento penale a suo carico. Il licenziamento veniva impugnato senza però ottenere successo, né in primo né in secondo grado. Durante la celebrazione del giudizio d'appello era peraltro intervenuta sentenza penale di assoluzione del Direttore con formula perché il fatto non sussiste . Secondo la Corte territoriale però l' autonomia del procedimento disciplinare non consentiva di ritenere che l'assoluzione anche per i fatti oggetto di contestazione fosse dirimente nel far ritenere che l'accaduto era dovuto a mera dimenticanza o superficialità. Proprio su questo profilo fa leva il ricorso per cassazione presentato dal lavoratore. Nel rigettare il ricorso, la Corte afferma il principio secondo cui qualora la Pubblica Amministrazione, nel perseguire in via disciplinare fatti oggetto anche di procedimento penale , non decida di attendere gli esiti di quest'ultimo, solo la sentenza penale di assoluzione impedisce, se passata in giudicato, ai sensi dell' art. 653, comma 1, c.p.p. , una diversa decisione, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste, nel giudizio civile di impugnazione della sanzione disciplinare anche la valutazione degli elementi istruttori che il giudice civile trae dagli atti del procedimento o del processo penale non è vincolata dalla valutazione di essi che si sia avuta in quest'ultimo, fermi i casi di inutilizzabilità per specifica previsione di legge o diretta lesione di interessi costituzionalmente garantiti della parte contro la quale essi siano usati e fermo restando che, in caso di successivo passaggio in giudicato della sentenza penale, può chiedersi la riapertura del procedimento disciplinare , nel quale contesto la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste dispiega gli effetti propri di cui all' art. 653, comma 1, c.p.p. .
Presidente Manna Relatore Bellè Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.