Bambina baciata sulla guancia da uno sconosciuto: impossibile parlare di violenza sessuale

Respinta in Cassazione la tesi proposta dalla Procura e mirata a dare maggiore rilevanza all’episodio oggetto del processo. I giudici sottolineano che l’uomo ha agito in maniera non repentina, semplicemente chinandosi a baciare sulla guancia la bambina, senza toccarla in altre parti del corpo e senza rivelare alcun desiderio o appagamento sessuale.

Impossibile catalogare come violenza sessuale il bacio dato a una bambina da un uomo a lei assolutamente sconosciuto . A finire sotto processo è un uomo di oltre 40 anni. A suo carico l'accusa è pesante gli viene contestato il reato di violenza sessuale per avere dato un bacio a una bambina a lui completamente estranea. A confermare l'episodio vi sono anche alcuni testimoni oculari . Per i giudici del Tribunale, però, analizzati i fatti in dettaglio, l'accusa va ridimensionata si deve parlare di mera molestia, non di violenza sessuale. E, inoltre, l'uomo sotto processo va assolto, anche perché non imputabile per totale incapacità di intendere e di volere . Col ricorso in Cassazione, però, la Procura contesta il ridimensionamento dell'episodio , ridimensionamento che, deciso dai giudici del Tribunale, ha portato alla conseguente cessazione della misura di sicurezza del ricovero nella Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Secondo la Procura, difatti, il contestato bacio sulla guancia va valutato come consumata violenza sessuale . Ciò alla luce dei rapporti tra l'uomo e la persona offesa, riguardanti soggetti tra loro vicendevolmente sconosciuti, con differenza di età di ben trentaquattro anni e della repentinità del gesto, oltre che per il contesto del momento che vedeva la bambina sola e prova di figure familiari di riferimento . Sempre secondo la Procura, poi, a conferma della valenza sessuale del gesto va valorizzato il dato per cui la bambina neppure è riuscita a dormire la notte dopo il bacio stampatole sulla guancia da quell'uomo a lei sconosciuto. Per chiudere il proprio ragionamento, infine, dalla Procura sottolineano la precedente commissione di analogo gesto, alcuni mesi prima, da parte dell'uomo, già condannato per violenza sessuale e le reazioni della zia della bambina e dell'edicolante, reazioni che lasciano qualificare il gesto in termini sessuali . Prima di entrare nei dettagli della vicenda, i giudici di Cassazione richiamano il principio secondo cui in tema di reati sessuali , il bacio sulla guancia , in quanto atto non direttamente indirizzato a zone chiaramente definibili come erogene, configura violenza sessuale , nella forma consumata e non tentata, allorquando , in base ad una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l'azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, possa ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima . Proprio alla luce di tale principio, l'attenta analisi delle circostanze in concreto emerse relative all'episodio oggetto del processo ha consentito di evidenziare come l'uomo abbia agito in maniera non repentina, semplicemente chinandosi a baciare sulla guancia la bambina, senza toccarla in altre parti del corpo e senza rivelare in alcun altro modo alcun desiderio o appagamento sessuale . Tale analisi, tracciata ai giudici del Tribunale, è ritenuta corretta dai magistrati della Cassazione, poiché essa dà conto nel momento storico, del fatto e di come, nonostante la differenza di età e l'assenza di rapporti di conoscenza tra l'uomo e la bambina, non potesse assegnarsi al bacio un valore che andasse al di là di un gesto non più che molesto . Irrilevante, chiariscono i magistrati di terzo grado, il riferimento alla reazione delle persone presenti e alla reazione, postuma, della bambina , reazione spiegata in Tribunale come conseguente alla visione del comportamento allarmato mostrato dagli adulti che le erano vicini . Impossibile , infine, ipotizzare il reato di violenza privata , poiché è mancato in concreto il carattere di repentinità della condotta , concludono i magistrati.

Presidente Ramacci Relatore Noviello Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del. maggio 2020, il tribunale di Lecco assolveva A.D. dal reato di cui al capo a inerente il reato ex art. 660 c.p. , e riqualificato il fatto di cui al capo b relativo al delitto ex art. 609 bis c.p. nel reato di cui all' art. 660 c.p. assolveva altresì l'A. da tale reato perché non imputabile per totale incapacità di intendere e di volere. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il pubblico Ministero del tribunale di Lecco, con impugnazione depositata presso la Corte di appello di Milano, la quale dichiarava inammissibile la stessa ai sensi dell' art. 593 comma 3 c.p.p. , riqualificando l'atto in ricorso per cassazione e disponendo l'invio degli atti presso questa Suprema Corte. 3. Il Procuratore della Repubblica deduce con il primo motivo l'erronea riqualificazione del fatto di cui al capo b con conseguente cessazione della misura di sicurezza del ricovero in REMS. Con riguardo al contestato bacio sulla guancia si sostiene che diversamente da quanto sostenuto in sentenza lo stesso alla luce dei criteri giurisprudenziali di valutazione dello stesso avrebbe integrato il delitto consumato di violenza sessuale come contestato. Tanto in ragione ai rapporti tra imputato e persona offesa, riguardanti soggetti tra loro vicendevolmente sconosciuti, con differenza di età di ben 34 anni, e della repentinità del gesto oltre che per il contesto del momento che vedeva la bambina sola e prova di figure familiari di riferimento. Ed a conferma della valenza sessuale del gesto si valorizza il dato per cui la persona offesa la notte neppure sarebbe riuscita a dormire. Si sarebbe anche trascurata la precedente commissione di analogo gesto alcuni mesi prima da parte dell'imputato, già condannato per violenza sessuale, Il tribunale avrebbe anche trascurato le reazioni della zia della bambina e dell'edicolante. Reazioni che anche esse lascerebbero qualificare il gesto in termini sessuali. Da qui la necessaria corretta qualificazione originaria del fatto implicante, se del caso previa perizia, l'eventuale ripristino della misura di sicurezza del ricovero in Rems. 4. Con il secondo motivo deduce la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell' art. 610 c.p. L'azione repentina di cui alla vicenda avrebbe dovuto, in ogni caso, condurre il tribunale a rinvenire la sussistenza di una condotta violenta tale da integrare il delitto di cui all' art. 610 c.p. Si rappresenta quindi in subordine la riqualificazione del fatto ai sensi di quest'ultimo articolo implicante, se del caso previa perizia, l'eventuale ripristino della misura di sicurezza del ricovero in Rems 5. Si richiede altresì la rinnovazione della perizia psichiatrica per valutare l'attuale pericolosità sociale. Considerato in diritto 1. Si premette che l'impugnazione proposta come appello e riqualificata come ricorso in cassazione ai sensi dell' art. 568 c.p.p. , comma 5, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinnanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione, secondo le norme processuali permangono, inoltre, le regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato, con la conseguenza per cui l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini dell'impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta v., tra le tante Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999 - dep. 09/07/1999 , Annibaldi R, Rv. 213835 . Tale è il caso in esame con particolare riferimento ai due motivi dedotti, che sollevano questioni di tipo giuridico e di corretta applicazione delle norme. 2. I due motivi, inerendo al tema della corretta qualificazione giuridica dei fatti appaiono omogenei e devono quindi essere valutati congiuntamente. Essi sono manifestamente infondati. Il tribunale ha fatto corretta applicazione del principio per cui, in tema di reati sessuali, il bacio sulla guancia, in quanto atto non direttamente indirizzato a zone chiaramente definibili come erogene, configura violenza sessuale, nella forma consumata e non tentata, allorquando, in base ad una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l'azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, possa ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima Sez. 3 -, n. 43423 del 18/09/2019 Rv. 277179 - 01 . Ciò in quanto il collegio, con attenta analisi delle circostanze in concreto emerse, ha evidenziato come l'imputato abbia agito in maniera non repentina, semplicemente chinandosi a baciare sulla guancia la bambina, senza toccarla in altre parti del corpo e senza rivelare in alcun altro modo alcun desiderio o appagamento sessuale. Le censure proposte dal ricorrente, di converso, non intaccano tale analisi, che pur dà conto nel momento storico, del fatto e di come nonostante la differenza di età e l'assenza di rapporti di conoscenza non potesse, nel caso concreto, assegnarsi al bacio in questione un valore che andasse al di là di un gesto che il collegio ha motivatamente definito non più che molesto, come da riqualificazione operata dal tribunale ai sensi dell' art. 660 c.p. Le censure proposte a contestazione di tale tesi, oltre ad essere, alcune, adeguatamente respinte con la motivazione stessa, per la restante parte muovono su una personale analisi e valorizzazione della reazione di persone presenti - che appare un criterio non certo di per sé dirimente e univoco per qualificare giuridicamente un fatto, tanto più se in grado di assumere, come nel caso in esame e come rilevato dai giudici, connotazioni riprovevoli ma meno gravi di quelle contestate -, o sulla considerazione della reazione, postuma, della vittima, senza preoccuparsi, in quest'ultimo caso, di confutare la ragionevole spiegazione fornita al riguardo dai giudici, in termini di reazione della bambina conseguente alla visione del comportamento allarmato mostrato da adulti che le erano vicini. Si tratta, in altri termini, di un motivo da una parte poco specifico sul piano estrinseco, nella parte in cui non tiene adeguatamente conto delle puntuali riflessioni del tribunale, dall'altra, dal carattere meramente rivalutativo dei fatti, inammissibile, come noto, in questa sede. Quanto alla ritenuta ricostruzione, in ogni caso, da parte del ricorrete, dei fatti accaduti, in termini di violenza privata, la censura è deficitaria sul piano estrinseco, in quanto non tiene conto e non contrasta quindi, in alcun modo, come invece doveroso, la tesi, riportata in sentenza, per cui mancherebbe in concreto quel carattere di repentinità della condotta su cui il ricorrente fonda la qualificazione del fatto in termini di fattispecie ex art. 610 c.p. . 3. Nessun rilievo assume in questa sede, la richiesta di rinnovazione ex art. 603 c.p.p. . 4.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.