Si fa un gran parlare degli impatti dell’intelligenza artificiale sui processi decisionali nei tribunali nel futuro, sperano i promotori, l’AI acronimo di artificial intelligence sarà in grado di prevedere esiti giudiziali più o meno coerenti con il pregresso processuale c.d. giustizia predittiva .
Un futuro processualmente perfetto in cui, a inserimento dei dati metadati una macchina fornirà un responso, starà poi a chi maneggia il sistema essere in grado di distinguere lo spurio dal corretto, eventualmente verificando se quei metadati sono in grado di significare la realtà fattuale delle circostanze poste all’attenzione della macchina/calcolatore giuridico similiter l’interprete professionista avvocato che vorrà conoscere in anticipo le possibilità di successo del suo cliente. Finora, per la verità, prevalgono reciproche diffidenze fra addetti ai lavori mentre il matematico fermenta nel modo astratto delle combinazioni logiche, matematiche e, in seconda battuta, informatiche, il giurista si diletta a individuare con parsimonia e sospetto il possibile informatizzabile non tutti i fattori circostanziali sul fatto e non tutti i fattori decisionali sul modo di giungere alla decisione sarebbero matematizzabili o, meglio ancora, combinabili dell’uomo non si potrebbe fare a meno, prima, durante e dopo il processo decisionale, per la natura essenzialmente retorica seguendo Chaim Perelman, il filosofo del diritto e non logica del ragionamento giuridico, fondato su valori e argomenti persuasivi anziché su conclusioni esatte e coerenti se ne è scritto anche qui https //ilprocessotelematico.it/articoli/news/intelligenza-artificiale-e-morte-del-processualista . Forse i tempi non sono ancora maturi, i progetti di giustizia predittiva sono ancora in alto mare e si battono fra le reciproche diffidenze forse, però, piccoli traguardi mediani possono essere raggiunti. Per premettere, due sono le sfide dell’intelligenza artificiale nel diritto nella variante c.d. induttiva dal particolare al generale di natura statistica, è il topic della giustizia predittiva , distinta dalla deduttiva dal generale al particolare, più avvezza al calcolo combinatorio e alla relazione fra norme, più astratta La selezione dei dati rappresentativi del fatto metadati La formulazione dei procedimenti decisionali , determinati dalle relazioni cause-effetto previste dalla legge. Per i primi occorre individuare l’insieme dei dati caratterizzanti il fatto oggetto d’indagine ad esempio, vista la sentenza delle Sezioni Unite n. 11486/2021, depositata il 30 aprile 2021, sulla nullità delle fideiussioni omnibus redatte da cartello bancario dichiarato restrittivo della concorrenza dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 , potrebbero essere selezionati dati storici quali la diffusione di quel modello da parte della Banca dato quantitativo, magari estraibile mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. , il grado di conformità di quel modello a quello censurato dalla Banca d’Italia altro dato quantitativo e, per ultimo, ma è solo un’ipotesi, il grado d’istruzione del garante dato non necessariamente quantitativo, comunque utile a comprendere la forza del metus bancario sul sottoscrittore la garanzia si tratterebbe di applicare una matematica ponderata in cui verrebbe assegnato un grado, o una quantità, al singolo dato circostanziale, al fine di avere un risultato. Per i secondi occorre relazionare i dati ricavati a sequele logiche dotate di fondamento legislativo e coerenti non contraddittorie con la trattazione delle materie affini come peraltro, suggerito, fra i criteri ermeneutici delle norme, dall’art. 12, comma , delle disp. preliminari al codice civile Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato tornando all’esempio su accennato, occorrerebbe verificare se la sequela logica che ha indotto le Sezioni Unite, a dichiarare nulle le fideiussioni omnibus possa essere applicata anche alle fideiussioni specifiche per singolo affare e se non vi siano ragioni valide per l’applicazione di altri metadati sconosciuti alle fideiussioni omnibus in grado di variare l’asse del ragionamento per ritenere le logiche distinte ad oggi, presso i tribunali di merito vige una contrapposizione sul punto, fonte di incertezza per l’operatore finchè, fra molti anni e giudicati, le Sezioni Unite si pronunceranno nuovamente . Quanto detto, immediatamente intuitivo, trascina un ulteriore sforzo definitorio il sistema ossia, il luogo del calcolo combinatorio deve giocare a carte scoperte e mal tollera le ambiguità occorre individuare, per ogni dato circostanziale, un valore logico ben definito collocabile nel formulare combinatorio ad esempio, in matematica, se a un dato valore corrisponde x e, ad un altro valore ancora, corrisponde x-3 , non avrà senso chiamare quest’ultimo y o in altro modo, per la necessità di ridurre i metadati in gioco a solo quelli rilevanti eventualmente in forme graduate, in relazione all’intensità di quel metadato in diritto, traslando, con le parole si dovrà giocare sempre meno , e le fallacie rese più evidenti superate le impurità definitorie, il ragionamento risulterà più limpido. Si va al punto se la logica combinatoria chiama l’avvocatura, o chi scrive di diritto, deve rispondere in modo adeguato la letteratura di chi intende perseverare nella scrittura libera densa di sinonimi, parafrasi e formule retoriche del cui fumoso abuso, purtroppo, i giudizi sono pieni soccombe ai bisogni del calcolo combinatorio , il quale, in ogni caso, selezionerà chi vince e chi perde nel processo e l’alea del giudizio, per l’avvocato poco attento, parrà una scusante. Nel linguaggio giuridico occorrerebbe filtrare quanto non è matematizzabile , o meglio non è meta-databile riconoscibile dal calcolo combinatorio e residuare le forme linguistiche parole, termini, frasari adatte ai contenitori logici dell’intelligenza artificiale indifferentemente, tanto a quella deduttiva che a quella induttiva, il cui significato è stato su precisato niente di nuovo, in realtà, se ne occupava la legistica materia dedicata alla buona formulazione dei testi legislativi e poi la legimatica la promanazione nell’informatica entrambe le discipline poste negli scantinati da chi si occupa di diritto anche dai Ministeri e assai poco fortunate nell’accademia ma che avevano lo specifico compito di rendere i testi di leggi chiari, leggibili, logici , e facilmente applicabili. Non vorrà di certo imporre all’avvocato o al giudice scrivere mediante formule matematiche ma l’atto giuridico, nel processo, dovrà essere in grado di dire molto in poco v. nuovo art. 121 c.p.c. sulla Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti che prescrive Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico e l’avvocato e il giudice, a fronte di una situazione di fatto, dovranno essere in grado cosa conta di più e cosa conta di meno , al fine di selezionare i metadati rilevanti e pesare il singolo fattore circostanziale nell’economia decisionale i filamenti logici risulteranno più evidenti, le impurità retoriche precipiteranno a fondo. Non avrà senso meta databile scrivere come ha fatto un recente GIP per un noto fatto di cronaca convalidando l’arresto degli indagati - di sulcrinale esperienziale di aurighi dei natanti o di viaggi esotici per quel delle coste italiane, in quanto l’uso di termini dovrà essere adeguato alla comparabilità giudiziaria con casi simili coerenza e alla necessità di un quanto più fedele raffronto verificando se esistono metadati comuni , di seguito indagando la presenza di dati circostanziali ulteriori potrà giustificare decisioni diverse parole più altisonanti non potranno significare ragionamenti più convincenti. Altrimenti ancora un esempio , in piena Cartabia age quella attuale di riforma del processo civile e penale, stavolta volgendo l’attenzione all'attività del legislatore, immediatamente si sarebbe potuto avvedere e gli operatori del diritto, pure, sin da prima , se avessero avuto un sistema meta databile delle norme collegate a una disposizione da eliminare, che l’abrogazione del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. sostituito in funzioni ed effetti dal nuovo rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c. avrebbe determinato il ripristino del contributo unificato al cento per cento per il nuovo rito, creando una, voluta o non voluta, disparità rispetto al rito abrogato e maggiori costi per il cliente dell’avvocato ma è mancata la profondità della relazione combinatoria, perché chi ha redatto la legge e chi avrebbe dovuto vigilare fra le categorie professionali non ha un sistema in grado di prevederne ogni effetto su norme collegate anche in forme grafiche, la cui geometria è parte delle matematiche è cioè privo delle geografie cause-effetto che i calcoli combinatori riescono a rappresentare. L’intelligenza artificiale tanto la induttiva che quella deduttiva resta un’opportunità da cogliere, ambisce a una logica pura e all’ onestà espositiva , cui adeguare sistemi informatici e manifestazioni di un pensiero giuridico e, di seguito ancora, letture dei fatti e delle norme quanto più lineari e logicamente combinate ne gioverà il lettore e chiunque si debba occupare di quella materia e sia chiamato a giudicarne d'altronde, fu Emanuele Severino, il filosofo, in un convegno nel 2018, a definire l’intelligenza umana fra cui la giuridica nient’altro che un’intelligenza artificiale, ma con qualcosa di superfluo in più .