Non è indennizzabile il sinistro avvenuto dopo lo spirare del termine previsto dall’articolo 1901 c.c., a nulla rilevando che l’assicuratore abbia accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, VI Sez. civile, ordinanza n. 6480/2023. Nel 2012 Tizio convenne dinanzi al Tribunale di Crotone la Provincia di Crotone, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale , causato secondo l'attore dalle condizioni di menomata sicurezza della strada da lui percorsa, di proprietà provinciale. La Provincia si costituì e chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile , la Zurich Insurance plc. Il Tribunale accolse la domanda principale e rigettò quella di garanzia formulata dalla Provincia, in quanto accertò che questa aveva tardivamente versato il premio assicurativo, sicché al momento del sinistro l'ente era privo di copertura. La sentenza venne appellata in via principale da Tizio e in via incidentale dalla Provincia, la quale si dolse del rigetto della domanda di garanzia. Il giudice di seconde cure incrementò la liquidazione del danno a favore della vittima e accolse la domanda di garanzia formulata dalla Provincia. Osservò la Corte che il sinistro avvenne il 4.6.2009 che il premio per l'annualità 2009 era stato pagato il 24.11.2009 che il pagamento era stato accettato senza riserve dall'assicuratore che al momento del pagamento sia l'assicurata che l'assicuratore ignoravano l'esistenza del sinistro. Ne ha tratto la conseguenza che il rifiuto dell'assicuratore di pagare l'indennizzo non era conforme ai canoni della buona fede contrattuale , perché l'accettazione senza riserve del pagamento del premio per l'anno 2009 aveva ingenerato nella provincia il legittimo affidamento sul fatto che l'assicuratore avrebbe pagato tutti i sinistri avvenuti nel 2009. La sentenza è impugnata dalla Zurich mentre la Provincia ha resistito con controricorso. Nella illustrazione del quarto motivo, ritenuto fondato dalla Corte ed analizzato per primo, si sostiene che l'accettazione senza riserve del tardivo pagamento del premio assicurativo non costituisce di per sé implicita rinuncia , da parte dell'assicuratore, a sollevare l'eccezione di non indennizzabilità del sinistro ai sensi dell' art. 1901, comma 1, c.c. Aggiunge la società ricorrente che l'accettazione senza riserve del premio tardivamente pagato preclude all'assicuratore la possibilità di eccepire la non indennizzabilità del sinistro solo in due casi o quando si dimostri che l'assicuratore abbia accettato il premio sapendo che il sinistro si era già verificato oppure quando si dimostri l'esistenza di una prassi consolidata tra le parti del contratto, idonea ad indurre l'assicurato a confidare nella operatività della polizza anche nel periodo di morosità. Tuttavia, nel caso di specie né l'una, né l'altra di tali ipotesi erano mai state allegate o provate. La Corte di Cassazione ha già stabilito, in altri procedimenti, che la mera accettazione del premio pagato in ritardo non può costituire di per sé una rinuncia tacita ad eccepire la sospensione della garanzia assicurativa prevista dall' art. 1901 c.c. , non trattandosi di un comportamento dimostrativo di una inequivoca volontà in tal senso. Se può ammettersi in linea teorica che la sospensione dell'efficacia dell'assicurazione nel caso di mancato pagamento del premio condivida con l' art. 1460 c.c. la ratio di costituire una coazione indiretta al pagamento del premio, le due norme in null'altro sono tra loro assimilabili. Lo ha stabilito la Corte costituzionale Corte cost., 5.2.1975 n. 18 , allorché venne chiamata a stabilire se fosse conforme a costituzione l'articolo 1901 c.c., nella parte in cui prevedeva solo per il contratto di assicurazione una disciplina speciale, nel caso di inadempimento. Stabilì allora il Giudice delle leggi che le previsioni dell' art. 1901 c.c. non violano il principio di uguaglianza, in quanto esse sono del tutto razionali e conformi alla particolare natura e alla struttura del contratto di assicurazione, nel quale la sopportazione del rischio da parte dell'assicuratore è condizionata all'adempimento della prestazione consistente nel pagamento del premio . In tale contratto l'equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, ma fra la totalità dei rischi assunti dall'assicuratore, e la totalità dei premi dovuti dagli assicurati c.d. principio di comunione dei rischi . Per effetto di tale meccanismo economico, prima ancora che giuridico, l'assicuratore quando assume su di sé l'alea del pagamento dell'indennizzo deve essere messo in condizione di poter contare sul puntuale versamento dei premi alle scadenze pattuite da parte degli assicurati, attraverso i quali dovrà costituire le riserve tecnicamente calcolate per adempiere i propri obblighi e costituire le garanzie reali imposte dalle leggi di controllo a tutela dei diritti degli assicurati. Da ciò discende che il mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato turba non già e non solo il singolo rapporto contrattuale, ma turba l'equilibrio del principio di comunione dei rischi. Colui il quale accetta il pagamento tardivo, senza nulla aggiungere, non tiene affatto una condotta inequivocamente dimostrativa della volontà di rinuncia alla sospensione degli effetti del contratto. Infatti, nel caso di mancato pagamento del premio assicurativo, una volta spirato il termine di cui all' articolo 1901 c.c. , il contratto entra in una fase di stallo destinata immancabilmente a concludersi, in quanto delle due l'una se l'assicurato paga tardivamente il premio, il contratto si riattiva con efficacia ex nunc se l'assicurato non paga il premio il contratto si risolve ope legis qualora l'assicuratore non agisca per la riscossione entro sei mesi. Il quarto motivo del ricorso, in conclusione, va accolto alla luce del seguente principio di diritto non è indennizzabile il sinistro avvenuto dopo lo spirare del termine previsto dall' articolo 1901 c.c. , a nulla rilevando che l'assicuratore abbia accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio . La ritenuta fondatezza del ricorso non comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata infatti, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, è possibile decidere nel merito l'appello incidentale proposto dalla Provincia di Crotone nei confronti della società Zurich. Con ulteriore motivo di appello incidentale la Provincia stessa ha sostenuto che il Tribunale, rigettando la sua domanda di garanzia, aveva violato i principi contrattuali in tema di correttezza e buona fede. Il Tribunale, secondo la Provincia nel proprio atto d'appello, ha trascurato di considerare che la società assicuratrice, accettando senza riserve il pagamento tardivo del premio e successivamente rifiutando il pagamento dell'indennizzo, aveva tenuto un comportamento contrario ai suddetti principi. Il motivo è infondato poichè l'accettazione tardiva del premio, anche senza riserve, da parte dell'assicuratore, non costituisce rinuncia tacita a far valere l'inefficacia della polizza, e non può perciò ritenersi una condotta contraria a buona fede.
Presidente Scoditti Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2012 N.F. convenne dinanzi al Tribunale di Crotone la Provincia di Omissis , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale, causato secondo la prospettazione attorea dalle condizioni di menomata sicurezza della strada da lui percorsa, di proprietà provinciale. La Provincia si costituì e chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la Zurich Insurance plc 2. Con sentenza 9.7.2018 il Tribunale accolse la domanda principale e rigettò quella di garanzia formulata dalla Provincia, in quanto accertò che questa aveva tardivamente versato il premio assicurativo, sicché al momento del sinistro l'ente era privo di copertura. 3. La sentenza venne appellata in via principale da N.F. e in via incidentale dalla Provincia, la quale si dolse anche del rigetto della domanda di garanzia. 4. Con sentenza 13.1.2021 n. 87 la Corte d'appello di Catanzaro incrementò la liquidazione del danno a favore della vittima e accolse la domanda di garanzia formulata dalla Provincia. Osservò la Corte che il sinistro avvenne il Omissis che il premio per l'annualità 2009 era stato pagato il Omissis che il pagamento era stato accettato senza riserve dall'assicuratore che al momento del pagamento sia l'assicurata che l'assicuratore ignoravano l'esistenza del sinistro. Ne ha tratto la conseguenza che il rifiuto dell'assicuratore di pagare l'indennizzo non era conforme ai canoni della buona fede contrattuale , perché l'accettazione senza riserve del pagamento del premio per l'anno 2009 aveva ingenerato nella provincia il legittimo affidamento sul fatto che l'assicuratore avrebbe pagato tutti i sinistri avvenuti nel 2009. 5. La sentenza è impugnata dalla Zurich con ricorso fondato su cinque motivi. La Provincia ha resistito con controricorso. Ambo le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Va esaminato per primo, per pregiudizialità logica ex art. 276, comma 2, c.p.c. , il quarto motivo di ricorso contraddistinto dalla sigla III.E, pp. 14-20 del ricorso . Con tale motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , n. 3, la violazione degli artt. 1375,1460,1901 e 2697 c.c. . Nella illustrazione del motivo si sostiene che l'accettazione senza riserve del tardivo pagamento del premio assicurativo non costituisce di per sé implicita rinuncia, da parte dell'assicuratore, a sollevare l'eccezione di non indennizzabilità del sinistro ai sensi dell' art. 1901, comma 1, del codice civile . Aggiunge la società ricorrente che l'accettazione senza riserve del premio tardivamente pagato preclude all'assicuratore la possibilità di eccepire la non indennizzabilità del sinistro solo in due casi o quando si dimostri che l'assicuratore abbia accettato il premio sapendo che il sinistro si era già verificato oppure quando si dimostri l'esistenza di una prassi consolidata tra le parti del contratto, idonea ad indurre l'assicurato a confidare nella operatività della polizza anche nel periodo di morosità. Tuttavia nel caso di specie - prosegue la ricorrente - né l'una, né l'altra di tali ipotesi erano mai state allegate o provate. 1.1. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già stabilito che la mera accettazione del premio pagato in ritardo non può costituire di per sé una rinuncia tacita ad eccepire la sospensione della garanzia assicurativa prevista dall' art. 1901 c.c. , non trattandosi di un comportamento dimostrativo di una inequivoca volontà in tal senso Sez. 3 -, Sentenza n. 4357 del 10/02/2022, Rv. 663939 - 03 . 1.2. Tanto meno è sostenibile, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d'appello, che l' art. 1460 c.c. - nella parte in cui vieta di sollevare l'exceptio inadimpleti contractus quando questa sia contraria a buona fede - vieti all'assicuratore, dopo avere ricevuto il pagamento tardivo del premio, di eccepire la non indennizzabilità del sinistro avvenuto dopo la scadenza del periodo assicurativo. 2.2. E' ben vero che è esistito un diverso e contrario orientamento di questa Corte esso tuttavia non solo è stato di fatto abbandonato l'ultima decisione in tal senso risalente a sedici anni fa Sez. 3, Sentenza n. 27132 del 19/12/2006 nello stesso senso si erano pronunciate Sez. 3, Sentenza n. 1698 del 26/01/2006 Sez. 3, Sentenza n. 13344 del 19/07/2004 Sez. L, Sentenza n. 15407 del 02/12/2000 Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 09/02/1987 , ma ad esso questa Corte ha già ritenuto non potesse più darsi continuità, a causa sia dell'erroneità dei presupposti su cui si fondava, sia degli esiti paradossali cui conduceva Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38216 del 03/12/2021, Rv. 663340 - 02 . 2.3. Quell'orientamento si fondava su una motivazione così riassumibile a la sospensione dell'efficacia del contratto di assicurazione in caso di mancato pagamento del premio, prevista dall' art. 1901 c.c. , costituisce una applicazione particolare del generale istituto dell'exceptio inadimpleti contractus, di cui all' art. 1460 c.c. b l'eccezione di inadempimento di cui all' art. 1460 c.c. non può essere invocata quando il rifiuto di adempiere sia contrario alla buona fede c invocare la sospensione dell'assicurazione ex art. 1901 c.c. , dopo avere accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio costituisce una condotta contraria a buona fede e dunque l'assicuratore che tenesse quella condotta non potrebbe invocare gli effetti dell' art. 1901 c.c. . 2.3. Tutti e tre i suddetti presupposti sono tuttavia non condivisibili. In primo luogo, è erroneo pretendere di estendere sic et simpliciter il comma 2 dell' art. 1460 c.c. all'ipotesi prevista dall' art. 1901 c.c. . Se può ammettersi in linea teorica che la sospensione dell'efficacia dell'assicurazione nel caso di mancato pagamento del premio condivida con l' art. 1460 c.c. la ratio di costituire una coazione indiretta al pagamento del premio, le due norme in null'altro sono tra loro assimilabili. Lo ha stabilito la Corte costituzionale Corte Cost., 5.2.1975 n. 18 , allorché venne chiamata a stabilire se fosse conforme a costituzione l'art. 1901 c.c., nella parte in cui prevedeva solo per il contratto di assicurazione una disciplina speciale, nel caso di inadempimento. Stabilì allora il Giudice delle leggi che le previsioni dell' art. 1901 c.c. non violano il principio di uguaglianza, in quanto esse sono del tutto razionali e conformi alla particolare natura e alla struttura del contratto di assicurazione, nel quale la sopportazione del rischio da parte dell'assicuratore è condizionata all'adempimento della prestazione consistente nel pagamento del premio . In tale contratto l'equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, ma fra la totalità dei rischi assunti dall'assicuratore, e la totalità dei premi dovuti dagli assicurati c.d. principio di comunione dei rischi . Per effetto di tale meccanismo economico, prima ancora che giuridico, l'assicuratore quando assume su di sé l'alea del pagamento dell'indennizzo deve essere messo in condizione di poter contare sul puntuale versamento dei premi alle scadenze pattuite da parte degli assicurati, attraverso i quali dovrà costituire le riserve tecnicamente calcolate per adempiere i propri obblighi e costituire le garanzie reali imposte dalle leggi di controllo a tutela dei diritti degli assicurati. Da ciò discende che il mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato turba non già e non solo il singolo rapporto contrattuale, ma turba l'equilibrio del principio di comunione dei rischi. E' dunque economicamente necessario che il contratto resti sospeso, per evitare - in violazione del principio di sana e prudente gestione - che l'assicuratore possa trovarsi a dover sopportare rischi per i quali non ha incassato i premi. La diversità strutturale e funzionale tra gli artt. 1460 c.c. e 1901 c.c. fa sì che mentre nei casi previsti dalla prima di tali norme è consentito al giudice il sindacato sulla buona fede di chi solleva l'eccezione di inadempimento, l' art. 1901 c.c. non consente alcun sindacato di questo tipo, perché l'esonero dell'assicuratore dal pagamento dell'indennizzo, in caso di mancato pagamento del premio, è effetto naturale ex art. 1374 c.c. del contratto. 2.4. Il secondo errore giuridico dell'orientamento qui contrastato consiste va nel ritenere che l'assicuratore possa, ad libitum, e senza conseguenze, scegliere se indennizzare o non indennizzare sinistri avvenuti nel periodo di carenza. Tesi, questa, tuttavia insostenibile alla luce del ricordato arresto della Consulta se infatti l' art. 1901 c.c. ha lo scopo di garantire l'equilibrio tecnico-economico tra premi e rischi, l'assicuratore che rinunciasse a far valere la carenza di copertura terrebbe una condotta apertamente contraria al dovere di sana e prudente gestione di cui all' art. 3 cod. ass. , e si esporrebbe al rischio di sanzioni da parte dell'Autorità di vigilanza. Mentre, infatti, nei contratti sinallagmatici la prestazione di ciascuna delle parti è destinata all'altra, sicché ognuna delle due potrebbe liberamente all'altra parte del debito, nell'assicurazione il premio corrisposto dall'assicurato solo in minima parte costituisce remunerazione dell'assicuratore il c.d. caricamento . Nella parte restante il c.d. premio puro esso rappresenta la provvista destinata a costituire la riserva sinistri con la quale l'assicuratore dovrà far fronte agli indennizzi dovuti alla massa degli assicurati secondo quanto già esposto in precedenza. Rinunciare a far valere il mancato pagamento del premio significherebbe dunque depauperare la massa degli assicurati, in violazione del ricordato art. 3 cod. ass. . Prova ne sia che, per secolare tradizione normativa, al contrario di quanto avviene nella maggior parte dei contratti sinallagmatici, non è consentito all'assicuratore stipulare assicurazioni a titolo gratuito, e anche gli sconti sul premio sono consentiti solo entro limiti molto ristretti, ed a valere sulle provvigioni dell'intermediario, ma non sul premio puro. 2.4. Ancora, l'orientamento di cui si discorre contrasta va col tradizionale principio secondo cui nel nostro ordinamento il solo silenzio che può produrre effetti giuridici è il silenzio circostanziato, cioè accompagnato dal compimento di atti o fatti che rendono inequivoco il significato del silenzio come nel caso del creditore che rifiuti il pagamento e restituisca la quietanza. Ma colui il quale accetta il pagamento tardivo, senza nulla aggiungere, non tiene affatto una condotta inequivocamente dimostrativa della volontà di rinuncia alla sospensione degli effetti del contratto. 2.5. Infine, l'orientamento di cui si discorre produceva effetti paradossali, e dunque non può essere condiviso perché contrasterebbe con il tradizionale principio dell'interpretazione utile in virtù del quale è inibito all'interprete adottare interpretazioni della norma giuridica che privino quest'ultima di qualunque effetto sensato . Infatti nel caso di mancato pagamento del premio assicurativo, una volta spirato il termine di cui all' art. 1901 c.c. , il contratto entra in una fase di stallo destinata immancabilmente a concludersi, in quanto delle due l'una - se l'assicurato paga tardivamente il premio, il contratto si riattiva con efficacia ex nunc - se l'assicurato non paga il premio il contratto si risolve ope legis qualora l'assicuratore non agisca per la riscossione entro sei mesi. Se, invece, si ritenesse che l'accettazione del pagamento tardivo del premio senza riserve, da parte dell'assicuratore, comporti sempre e comunque una tacita rinuncia a far valere l'inefficacia della polizza, si perverrebbe a questi effetti paradossali a l' art. 1901 c.c. , non avrebbe alcun senso, giacché in tutti i casi di pagamento tardivo, accettato senza riserve, il contratto produrrebbe i suoi effetti ex tunc b l'assicuratore pertanto sarebbe sempre posto in una alternativa non prevista e non voluta dalla legge se vuole conservare il contratto, dovrà indennizzare anche i sinistri avveratisi nel periodo di scopertura se non vuole indennizzarli, dovrà rinunciare al contratto c si introdurrebbe così a carico dell'assicuratore un onere, al momento di accettazione del pagamento tardivo del premio, di dichiarare apertamente di non voler indennizzare sinistri già avvenuti nel periodo di carenza, onere non previsto da alcuna norma 2.6. Il quarto motivo del ricorso, in conclusione, va accolto alla luce del seguente principio di diritto non è indennizzabile il sinistro avvenuto dopo lo spirare del termine previsto dall' art. 1901 c.c. , a nulla rilevando che l'assicuratore abbia accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio . 3. La ritenuta fondatezza del ricorso non comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Infatti, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, è possibile decidere nel merito l'appello incidentale proposto dalla Provincia di Omissis nei confronti della società Zurich. Col primo motivo di appello incidentale la Provincia di Omissis ha sostenuto che il Tribunale, rigettando la sua domanda di garanzia, aveva violato i principi contrattuali in tema di correttezza e buona fede. Il Tribunale - prosegue la Provincia nel proprio atto d'appello - ha trascurato infatti di considerare che la società assicuratrice, accettando senza riserve il pagamento tardivo del premio e successivamente rifiutando il pagamento dell'indennizzo, aveva tenuto un comportamento contrario ai suddetti principi. 3.1. Il motivo è infondato alla luce dei principi sopra esposti, in quanto l'accettazione tardiva del premio, anche senza riserve, da parte dell'assicuratore, non costituisce rinuncia tacita a far valere l'inefficacia della polizza, e non può perciò ritenersi una condotta contraria a buona fede. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell' art. 385, comma 1, c.p.c. , e sono liquidate nel dispositivo. La decisione della causa nel merito impone a questa Corte di provvedere anche sulle spese dei gradi di merito, limitatamente al rapporto processuale tra la Provincia e la Zurich. Esse possono essere compensate, in considerazione dell'esito alterno delle fasi di merito e delle trascorse incertezze giurisprudenziali sulla questione agitata dall'appellante. PQM - accoglie il quarto motivo di ricorso dichiara assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello incidentale proposto dalla Provincia di Omissis nei confronti della Zurich Insurance plc - compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito - condanna la Provincia di Omissis alla rifusione in favore di Zurich Insurance plc. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 5.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex D.M. n. 10.3.2014 n. 55, art. 2 , comma 2.