Un quesito importante sul pagamento del contributo unificato post Riforma Cartabia

Il contributo unificato, relativo al fascicolo ricevuto dall'ufficio del Giudice di Pace tramite posta dopo il 1° gennaio 2023, ma spedito dal difensore in epoca antecedente a tale data, deve essere versato secondo modalità telematiche?

Questo il quesito del Presidente del Tribunale di Castrovillari , trasmesso dalla Corte di appello di Catanzaro al Ministero della Giustizia con nota prot. 1879 del 6 febbraio 2023. A seguito della Riforma Cartabia sul processo civile, la Direzione Generale degli Affari Interni ha rappresentato che, in forza di quanto stabilito dall'art. 192, commi 1 e 1- quinquies , d.P.R. numero 115/2002 , come modificati dall'art. 13, comma 1, lett. e , numero 1 e numero 2 , d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 149 , a decorrere dal 1° gennaio 2023 , nei procedimenti dinanzi al giudice ordinario, e dunque anche nei procedimenti dinanzi al Giudice di pace, il pagamento del contributo unificato deve avvenire tramite la piattaforma tecnologica di cui all' articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82 PagoPA . Data la possibilità, fino al 31 dicembre 2022, di pagare il contributo unificato a mezzo contrassegni nei procedimenti dinanzi al Giudice di pace e dato che, nei casi in cui la legge prevede il deposito dell'atto introduttivo del giudizio a mezzo del servizio postale il processo deve intendersi pendente dal momento della consegna del plico all'agente postale, da parte del notificante, deve ritenersi che, per i ricorsi proposti al Giudice di pace a mezzo del servizio postale, con consegna del plico all'agente postale entro il 31 dicembre 2022, pur se pervenuti in cancelleria e dunque iscritti a ruolo in epoca successiva al 1° gennaio 2023 , è applicabile al pagamento del contributo unificato la normativa in vigore prima della modifica apportata dall'art. 13, comma 1, lett. e , numero 1 e numero 2 , d.lgs. 10 ottobre 2022, numero 149 pertanto, in tali casi, deve ritenersi valido il pagamento del contributo unificato a mezzo contrassegno . Diversamente, qualora la spedizione a mezzo posta sia stata operata a partire dal 1° gennaio 2023, e dunque nel vigore della nuova normativa di cui all'art. 192, commi 1 e 1-quinquies, d.P.R. 115/2002 , il pagamento del contributo unificato deve avvenire tramite la piattaforma tecnologica di cui all' articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82 PagoPA .