Chi avvia un processo ma alla vigilia della prima udienza raggiunge un accordo con la controparte, paga le spese di lite

Non viola l’equo processo ex art. 6 Cedu imporre la soccombenza ed il saldo delle spese di lite contributo unificato, parcella dei legali, oneri accessori etc. in capo a colui che ha avviato una lite, senza ricorrere preliminarmente a metodi di risoluzione stragiudiziale ADR, mediazione etc. e poi l’ha transata alla vigilia della prima udienza. Iniziare l’iter di una causa comporta costi per la giustizia, evitabili se le parti avessero avuto una condotta più responsabile, di conseguenza è giusto che la parte che l’ha avviato sia dichiarata soccombente e ne paghi le spese.

È quanto deciso dalla CEDU nel caso Stoenescu comma Romania ricomma 14166/19 del 28 febbraio. Il ricorrente l'8/9/17 aveva adito il Tribunale per lo scioglimento della comunione relativa ad alcuni immobili siti a Bucarest che possedeva con l'ex moglie da cui aveva divorziato nel 2012. Il 10/10/17 le parti transavano la lite , siglando innanzi ad un notaio un accordo di divisione dei beni il 10/11/17 la cancelleria comunicava loro la data della prima udienza del processo 18/1/18 in cui il giudice adito, preso atto dell'accordo, rigettava la causa per mancanza di oggetto e condannò il ricorrente alle spese di lite . Questi, avendo ottenuto una rateizzazione del contributo unificato imposta di bollo , perché elevato circa 9220 euro chiese invano l'esonero dalle spese di lite del saldo delle restanti rate non ancora versate, sfruttando un contrasto della prassi interna e la restituzione di quelle già versate alcune sentenze della Consulta rumena del 2012 e 2016 prevedevano il rimborso totale o parziale dell'imposta di bollo, mentre una decisione del 2019, riprendendo una tesi minoritaria, aveva chiarito che nella sua giurisprudenza in materia, la Corte [costituzionale] ha dichiarato che, quando il potere giudiziario è stato incaricato di giudicare una causa, il meccanismo di avvio e di svolgimento di un processo è già stato avviato , il che comporta una serie di spese talvolta molto onerose , cosicché, tenuto conto proprio della natura di servizio pubblico della giustizia, non si può ricorrere gratuitamente neretto,nda . Quando spetta il rimborso del contributo unificato e l'esonero delle spese ? Come nella nostra legge è previsto l'esonero/rimborso quando una causa non è stata iscritta al ruolo, è stata ritirata prima che fosse notificata alla controparte od è priva di oggetto per una disposizione di legge non sono casi che riguardano la fattispecie. È, perciò, lecito punire chi non avvia l'obbligatoria mediazione o non accetta l'accordo proposto dal mediatore convalidato dal giudice adito dalle statistiche riportate, però, sono pochi i giudici rumeni inclini al rimborso del 50% del contributo in caso di mediazione o transazione innanzi al notaio come previsto dall'ordinamento interno, anche se non è il caso in esame. Infatti, le parti hanno a disposizione vari strumenti per risolvere bonariamente in via stragiudiziale le loro divergenze prima di adire la giustizia, se non vi ricorrono e procedono subito per le vie legali è giusto, anche per responsabilizzarli, che paghino le spese di lite etcomma perché hanno imposto un peso alla giustizia, ben evitabile. È palese l'analogia anche con gli istituti della frode processuale e della lite temeraria ex articolo 96 c.p.comma Il contrasto giurisprudenziale non rende un processo iniquo. La CEDU, ribadendo che la legge sulla ripartizione delle spese di lite è soggetta ad un'esegesi restrittiva, evidenzia come un contrasto giurisprudenziale non renda ipso iure un processo iniquo la legge interna dovrebbe prevedere meccanismi per superarlo ed il giudice può disapplicare la prassi o le norme in contrasto con quelle interne o comunitarie. Nella fattispecie era previsto il criterio della lunga durata” le parti avevano un breve lasso di tempo, come sopra esplicato, per ritirare la causa, criterio che nella fattispecie era stato palesemente violato dato che le parti avevano transato un mese prima della fissazione della prima udienza e solo in quella sede avevano informato il giudice dell'accordo raggiunto. Ciò aveva comportato spese di giustizia per l'avvio dell'iter processuale che, come detto, erano evitabili, sì che è lecita la soccombenza del ricorrente ed il rifiuto di rimborsargli in parte od in toto il contributo unificato.

CEDU, sentenza 28 febbraio 2023, caso Stoenescu comma Romania ricomma 14166/19