La Suprema Corte di Cassazione per mezzo dell’ordinanza interlocutoria 5870 del 27/02/2023 rimette alle Sezioni Unite un’interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 8, comma 2, d.lgs. 504/1992, coerente con la sentenza della Corte Costituzionale numero 209/2022, in riferimento al caso in cui nell’abitazione principale, oggetto di agevolazione, il contribuente dimori abitualmente senza i propri familiari.
L'ordinanza in commento rimanda alla valutazione del Primo Presidente l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite circa la corretta qualificazione del concetto di abitazione principale per beneficiare dell'agevolazione fiscale sulla vecchia sull'imposta comunale sugli immobili, alla luce della recente sentenza numero 209/2022 in materia di IMU, emessa dalla Corte Costituzionale. A proporre ricorso presso la Corte di ultima istanza è stato il Comune di Pietrasanta LU , a seguito della sentenza numero 1188 del 15/06/2018, emessa dalla Commissione Regionale della Toscana, nella quale il giudice di appello ha riformato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca in riferimento a tre avvisi di accertamento per infedele dichiarazione ICI relativamente agli anni 2009, 2010 e 2011. Per il giudice di secondo grado l'ente impositore era decaduto dall'esercizio del potere impositivo con riguardo all'ICI relativa all'anno 2009, inoltre, in relazione all'ICI relativa all'anno 2010 ed all'anno 2011, il contribuente aveva diritto all'esenzione prevista per l'abitazione principale essendo irrilevante che una parte della sua famiglia dimorasse altrove. Per il ricorrente le motivazioni espresse dalla Corte di appello non risultano fondate per due motivi. Ai sensi dell'articolo 1, comma 161, l. 27.12.2006, il termine decadenziale per la notifica da parte dell'ente impositore, fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o dovevano essere effettuati dal contribuente, non fosse applicabile alla fattispecie, essendo stata contestata l'infedeltà della dichiarazione. Col secondo motivo l'ente impositore denuncia la violazione degli articolo 8, comma 2, d.lgs. 504/1992 e 4 d.P.R. 30.5.1989, in quanto, a parere del ricorrente, il giudice di secondo grado ha erroneamente ritenuto che il contribuente avesse diritto all'esenzione dall'ICI per l'abitazione principale, ancorché il coniuge non avesse stabile dimora presso il medesimo immobile negli anni di riferimento. Il citato articolo 8, comma 2, d.lgs. 504/1992 in materia di riduzione e detrazioni sull'imposta comunale sugli immobili ICI cita espressamente «Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente». Dal dettato normativo emerge inequivocabilmente la connessione fra il concetto di abitazione principale e la dimora dei propri familiari. Nel valutare il ricorso, la Suprema Corte di Cassazione, prende in considerazione la recente pronuncia espressa da parte della Corte Costituzionale in materia di IMU in merito al concetto di abitazione principale relativamente alla residenza anagrafica dei facenti parti del nucleo familiare. Con la sentenza numero 209 del 13/10/2022 la Corte di Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 13, comma 2, d.l. numero 201/2011 il quale, in riferimento alla qualifica di immobile principale ai fini IMU, contemplava nella definizione di abitazione principale il requisito della residenza anagrafica in capo ai suoi possessori ed a tutti i componenti del suo nucleo familiare. Pertanto, in riferimento alla disciplina IMU, al fine di classificare un immobile come abitazione principale è necessario solamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza, nulla rileva la dimora abituale del proprio nucleo familiare. Per i giudici di ultima istanza l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale rileva potenzialmente anche ai fini ICI, in riferimento al citato articolo 8, comma 2, d.lgs. 504/1992, oggetto del ricorso proposto dall'ente impositore nell'ordinanza in commento. In conclusione, la Corte rimette la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in riferimento a quale sia l'interpretazione giuridicamente corretta e costituzionalmente orientata, al fine di chiarire se l'agevolazione in materia di ICI va riconosciuta anche nel caso di abitazione principale nella quale il contribuente dimori abitualmente senza i suoi familiari.
Presidente Sorrentino – Relatore Lo Sardo Rilevato che 1. Il Comune di Omissis ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana il 15 giugno 2018, numero 1188/09/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione con autonomi ricorsi riuniti per connessione di tre avvisi di accertamento per infedele dichiarazione dell'ICI relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 con riguardo alla proprietà della casa di abitazione nel medesimo Comune alla Omissis , ha accolto l'appello proposto da Z.G. nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Lucca il 26 gennaio 2016, numero 63/03/2016, con compensazione delle spese giudiziali 2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure sul duplice rilievo che 1 l'ente impositore era decaduto dall'esercizio del potere impositivo con riguardo all'ICI relativa all'anno 2009 2 il contribuente aveva diritto all'esenzione prevista per l'abitazione principale in relazione all'ICI relativa all'anno 2010 ed all'anno 2011, essendo irrilevante che una parte della sua famiglia dimorasse altrove 3. Z.G. si è costituito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1. Il ricorso è affidato a due motivi 1.1. con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. 27 dicembre 2006, numero 296, articolo 1, comma 161, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado, in relazione all'avviso di accertamento per l'ICI relativa all'anno 2009, che il termine decadenziale per la notifica da parte dell'ente impositore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o dovevano essere effettuati dal contribuente non fosse applicabile alla fattispecie, essendo stata contestata l'infedeltà della dichiarazione 1.2. con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. numero 30 dicembre 1992, numero 504, articolo 8, comma 2, e del D.P.R. 30 maggio 1989, numero 223, articolo 4, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il contribuente avesse diritto all'esenzione dall'ICI per l'abitazione principale, ancorché il coniuge non avesse stabile dimora presso il medesimo immobile negli anni di riferimento 2. la decisione del secondo motivo - rispetto alla quale non assume alcuna influenza l'esito del primo motivo in quanto riguardante la decadenza della pretesa relativa ad una sola annualità - esige un'attenta analisi della disciplina dettata in materia di ICI per l'abitazione principale 2.1. secondo la previsione del D.Lgs. numero 30 novembre 1992, numero 504, articolo 8, comma 2, Riordino della finanza locale degli enti territoriali, a norma della L. numero 421 del 1992, articolo 4 Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 pari ad un controvalore di Euro 1.032,91 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente 2.2. in seguito, la L. 27 dicembre 2006, numero 296, articolo 1, comma 173, lett. b, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007 , ha modificato il testo originario del D.Lgs. numero 504 del 1992, articolo 8, comma 2, nel senso che dopo le parole adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono inserite le seguenti , intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, . Per cui, il tenore complessivo della citata disposizione è stato così riformulato Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 pari ad un controvalore di Euro 1.032,91 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente 2.3. tale modifica deve essere letta nel senso che - con effetto dall'annualità d'imposta 2007 - si considera abitazione principale quella di residenza anagrafica, salvo la prova contraria che consente al contribuente, nei casi appunto di mancata coincidenza, anche solo per un periodo di tempo, tra dimora abituale e residenza anagrafica, di riservare alla prima il trattamento fiscale meno gravoso previsto per l'abitazione principale, prova che deve riguardare l'effettivo utilizzo dell'unità immobiliare quale dimora abituale del nucleo familiare del contribuente tra le tante Cass., Sez. 5 , 15 giugno 2010, numero 14389 Cass., Sez. 5 , 24 maggio 2017, numero 13062 Cass., Sez. 5 , 11 dicembre 2020, numero 28252 2.4. da ultimo, il D.L. 27 maggio 2008, numero 93, articolo 1, comma 1, recante Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, numero 126, ha stabilito che 1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto numero 504 del 1992 . Per cui, con decorrenza dall'anno 2008, la riduzione è diventata esenzione per le abitazioni iscritte in catasto con categorie diverse da A/1, A/8 e A/9 3. secondo questa Corte, in tema di ICI, ai fini della detrazione prevista dal D.Lgs. numero 504 del 1992, articolo 8, comma 2, quale modificato dalla L. numero 296 del 2006, articolo 1, comma 173, lett. b, con decorrenza dall'1 gennaio 2007 , per l'abitazione principale per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica , occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo e, invece, difetti nei familiari tra le tante Cass., Sez. 5 , 15 giugno 2010, numero 14389 Cass., Sez. 6 -5, 21 giugno 2017, numero 15444 Cass., Sez. 6 -5, 27 aprile 2018, numero 10167 Cass., Sez. 5 , 22 febbraio 2019, numero 5314 Cass., Sez. 5 , 7 giugno 2019, numero 15439 Cass., Sez. 5 , 9 luglio 2019, numero 18367 Cass., Sez. 6 -5, 24 luglio 2019, numero 19964 Cass., Sez. 6 -5, 18 febbraio 2020, numero 3966 Cass., Sez. 6 -5, 19 febbraio 2020, numero 4170 Cass. Sez. 5 , 4 novembre 2020, numero 24538 Cass., Sez. 6 -5, 15 dicembre 2020, nnumero 28534 e 28536 Cass., Sez. 6 -5, 3 febbraio 2021, numero 2344 a tal fine, per abitazione principale non doveva, quindi, necessariamente intendersi quella di residenza anagrafica, atteso che la norma introduceva una presunzione relativa che poteva essere superata dal contribuente mediante la prova contraria circa l'effettivo utilizzo quale dimora abituale del nucleo familiare, anche per un periodo di tempo limitato, di altro immobile non coincidente con quello di residenza Cass., Sez. 5 , 24 maggio 2017, numero 13062 Cass., Sez. 5 , 8 marzo 2019, numero 6845 Cass., Sez. 5 , 17 giugno 2021, numero 17408 3.1. in tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, ma secondo principi applicabili anche nel presente caso, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile deve essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'articolo 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso Cass., Sez. 5 , 28 giugno 2013, numero 16355 Cass., Sez. 5 , 23 dicembre 2015, numero 25889 Cass., Sez. 5 , 9 giugno 2021, numero 16001 in tema di benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza va, quindi, riferito alla famiglia, per cui, ove l'immobile acquistato sia adibito a tale destinazione, non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica, ma alla coabitazione Cass., Sez. 5 , 28 giugno 2013, numero 16355 Cass., Sez. 5 , 23 dicembre 2015, numero 25889 Cass., Sez. 5 , 28 giugno 2016, numero 13335 Cass., Sez. 5 , 9 giugno 2021, numero 16001 3.2. con riguardo al concetto normativo di abitazione principale , va altresì considerato che la giurisprudenza di legittimità vedasi, in motivazione Cass., Sez. 5 , Sez. 5 , 15 giugno 2010, numero 14389 ha richiamato quello tradizionale di residenza della famiglia desumibile dall'articolo 144, comma 1, c.c., ritenendo così legittima l'applicazione al primo dell'elaborazione giurisprudenziale il rinvio testuale è a Cass., Sez. 1 , 24 aprile 2001, numero 6012 propria della norma codicistica, in particolare del principio per il quale per residenza della famiglia deve intendersi il luogo di ubicazione della casa coniugale perché questo luogo individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia , salvo che tale presunzione sia superata dalla prova che lo spostamento della propria dimora abituale sia stata causata dal verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza. Pertanto, occorre distinguere l'ipotesi in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, da quella, in cui risulti accertato che il trasferimento della dimora abituale di uno dei coniugi sia avvenuto per la frattura del rapporto di convivenza, cioè di una situazione di fatto consistente nella inconciliabilità della prosecuzione della convivenza, sotto lo stesso tetto, delle persone legate dal rapporto coniugale, con conseguente superamento della presunzione di coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale per la differenziazione di tali ipotesi, vedansi Cass., Sez. 6 -5, 17 maggio 2018, numero 12050 Cass., Sez. 5 , 11 dicembre 2020, numero 28252 Cass., Sez. 5 , 9 giugno 2021, numero 16001 . Nel primo caso, infatti, il nucleo familiare inteso come unità distinta ed automa rispetto ai suoi singoli componenti resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l'abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario o titolare di altro diritto reale , non avrà alcun diritto all'agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della abitazione principale del suo nucleo familiare vedansi Cass., Sez. 6 -5, 19 febbraio 2020, numero 4166 Cass., Sez. 6 -5, 9 ottobre 2020, numero 21873 Cass., Sez. 5 , 11 dicembre 2020, numero 28252 Cass., Sez. 6 -5, 3 giugno 2021, numero 15316 Cass., Sez. 5 , 9 giugno 2021, numero 16001 Cass., Sez. 5 , 17 giugno 2021, numero 17408 . Ciò per impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per la abitazione principale. Nel secondo caso, invece, la frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto, comporta una disgregazione del nucleo familiare e, conseguentemente, l' abitazione principale non potrà essere più identificata con la casa coniugale vedasi Cass., Sez. 5 , 7 giugno 2019, numero 15439 . Naturalmente, ove intervenga la separazione personale di fatto dei coniugi, il diritto al beneficio permane solo in favore del residuo nucleo familiare convivente nell'abitazione, non più identificabile con la casa coniugale vedansi Cass., Sez. 5 , 7 giugno 2019, numero 15439 Cass., Sez. 5 , 9 luglio 2019, numero 18367 Cass., Sez. 5 , 11 dicembre 2020, numero 28252 Cass., Sez. 5 , 9 giugno 2021, numero 16001 Cass., Sez. 5 , 17 giugno 2021, numero 17408 3.3. in definitiva, ai fini della agevolazione prevista dal D.Lgs. numero 504 del 1992, articolo 8, comma 2, solo la separazione legale dei coniugi consente di presumere non solo la costituzione di due autonomi nuclei familiari e, quindi, di due abitazioni principali, ma anche la persistenza nel tempo di questa condizione, salvo che si provi la riconciliazione tra i coniugi. Di contro, quando si invochi, ai fini di fruire della agevolazione in parola, la separazione di fatto, il contribuente deve dare prova, anno per anno, della sussistenza e persistenza di questa situazione, poiché ogni anno di imposta è autonomo e il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse solo in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili Cass., Sez. 5 , 15 marzo 2019 numero 7417 e variabile deve, appunto, considerarsi una situazione di fatto non formalizzata in una separazione legale Cass., Sez. 6 -5, 15 marzo 2021, numero 7238 4. con riguardo all'IMU che ha preso il posto dell'ICI , in sede di istituzione, il D.Lgs. numero 14 marzo 2011, numero 23, articolo 8, comma 3, Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale , ha previsto che L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 4.1. come è evidente, il riferimento al nucleo familiare non era presente nell'originaria disciplina dell'IMU, che subordinava il riconoscimento dell'esenzione per l'abitazione principale alla sussistenza del solo requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore dell'immobile a questi veniva riconosciuto il diritto all'esenzione in termini oggettivi, del tutto a prescindere dal suo status soggettivo di coniugato. Ciò che rilevava, ai fini della identificazione della abitazione principale, era, infatti, che egli si trovasse a risiedere e dimorare abitualmente in un determinato immobile 4.2. il riferimento al nucleo familiare nemmeno figurava nella successiva formulazione del D.L. 6 dicembre 2011, numero 201, articolo 13, comma 2, Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici , convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, numero 214, a tenore del quale L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 504, articolo 2, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo 4.3. l'agevolazione - consistente non più in un'esenzione, ma in una riduzione dell'aliquota allo 0,4%, salva la detrazione di Euro 200,00, in base al D.L. numero 201 del 2011, articolo 13, commi 7 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 214 del 2011 - era riconosciuta, anche in questo caso, per l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente pertanto, sino a quel momento, se due persone unite in matrimonio avevano residenze e dimore abituali differenti, a ciascuna spettava l'agevolazione per l'abitazione principale 4.4. soltanto con il D.L. 2 marzo 2012, numero 16, articolo 4, comma 5, lett. a, Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012 numero 44, che è intervenuto su diversi aspetti della disciplina dell'IMU, è stata modificata la definizione di abitazione principale , introducendo, in particolare, il riferimento al nucleo familiare ai fini di individuare l'immobile destinatario dell'agevolazione. Segnatamente, il D.L. numero 201 del 2011, articolo 13, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 214 del 2011, è stato così modificato e integrato L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa restano ferme le definizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 504, articolo 2. I soggetti richiamati dal D.Lgs. numero 504 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera b , secondo periodo, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, numero 99, articolo 1, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo 4.5. tale disciplina è stata poi confermata dalla L. 27 dicembre 2013, numero 147, articolo 1, comma 707, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014 , che ha reintrodotto la completa esenzione dell'abitazione principale dall'1 gennaio 2014 per tutte le categorie catastali abitative, tranne quelle cosiddette di lusso A/1, A/8 e A/9 , riformulando il D.L. numero 201 del 2011, articolo 13, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 214 del 2011, nel modo seguente L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili restano ferme le definizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 504, articolo 2. I soggetti richiamati dal D.Lgs. numero 504 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera b , secondo periodo, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, numero 99, articolo 1, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 Euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì a alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari b ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 146 del 24 giugno 2008 c alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio d a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 maggio 2000, numero 139, articolo 28, comma 1, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica 4.6. ancora, sia pure con la preventiva abrogazione del D.L. numero 201 del 2011, articolo 13, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 214 del 2011, tale regolamentazione è stata ribadita nella L. 27 dicembre 2019, numero 160, articolo 1, comma 741, lett. b, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 , all'interno della disciplina della cosiddetta nuova IMU , divenuta sostanzialmente comprensiva anche del tributo sui servizi indivisibili TASI , stabilendo che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo 4.7. secondo la circolare emanata dal Ministero delle Finanze il 18 maggio 2012, numero 3/DF, in relazione alla diversa ubicazione della residenza anagrafica dei coniugi, il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative par. 6 , con riferimento all'interpretazione del D.L. numero 201 del 2011, articolo 13, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 214 del 2011, in materia di IMU in vigore dall'anno 2012 . Per cui, l'amministrazione finanziaria ha ammesso che il beneficio possa essere riconosciuto per ciascuno degli immobili, ubicati in Comuni diversi, adibiti a residenza e dimora 4.8. tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la prevalenza del testo normativo sulla circolare ministeriale, nel senso di escludere il beneficio per entrambe le abitazioni dei coniugi. Così, si è affermato che, in tema di IMU, l'esenzione prevista per la casa principale dal D.L. numero 201 del 2011, articolo 13, comma 2, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 214 del 2011, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente Cass., Sez. 6 -5, 19 febbraio 2020, numero 4166 Cass., Sez. 6 -5, 1 febbraio 2021, numero 2194 5. dalla lettura delle norme riformulate emerge, innanzitutto, che l'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. In tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita. Pertanto, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni IMU per questa previste le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale, con l'applicazione dell'aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati. Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario. L'altro aspetto di novità consiste nel fatto che per abitazione principale si deve intendere l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. In altri termini, il legislatore ha innanzitutto voluto collegare i benefici dell'abitazione principale e delle sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare e, in secondo luogo, ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l'immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente, ponendo fine alle problematiche applicative che sulla questione avevano interessato l'ICI in termini Cass., Sez. 5 , 17 giugno 2021, numero 17408 Cass., Sez. 6 -5, 13 gennaio 2022, numero 893 Cass., Sez. 6 -5, 17 gennaio 2022, numero 1199 5.1. non risulta, invece, espressamente disciplinato il caso che coincide con quello in esame in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati in differenti Comuni 5.2. invero, nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare inteso come unità distinta ed automa rispetto ai suoi singoli componenti resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l'abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario o titolare di altro diritto reale , non avrà alcun diritto all'agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della abitazione principale del suo nucleo familiare. Ciò in applicazione della lettera e della ratio della norma, che è quella di impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per l'abitazione principale. La nozione di abitazione principale postula, pertanto, l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell'ambito dello stesso Comune o di Comuni diversi in termini Cass., Sez. 5 , 17 giugno 2021, numero 17408 Cass., Sez. 6 -5, 13 gennaio 2022, numero 893 Cass., Sez. 6 -5, 17 gennaio 2022, numero 1199 5.3. tale fattispecie non va confusa con quella, del tutto differente, in cui, invece, vi sia stata la frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto. Pertanto occorre distinguere l'ipotesi in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, da quella in cui risulti accertato che il trasferimento della dimora abituale di uno dei coniugi sia avvenuto per la frattura del rapporto di convivenza , cioè di una situazione di fatto consistente nella inconciliabilità della prosecuzione della convivenza, sotto lo stesso tetto, delle persone legate dal rapporto coniugale, con conseguente superamento della presunzione di coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale per la differenziazione di tali ipotesi Cass., Sez. 6 -5, 17 maggio 2018, numero 12050 5.4. nella prima ipotesi, infatti, il nucleo familiare inteso come unità distinta ed automa rispetto ai suoi singoli componenti resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l'abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario o titolare di altro diritto reale , non avrà alcun diritto all'agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della abitazione principale del suo nucleo familiare. Ciò per impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per la abitazione principale. Nella seconda ipotesi, invece, la frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto, comporta una disgregazione del nucleo familiare e, conseguentemente, l'abitazione principale non potrà essere più identificata con la casa coniugale vedasi Cass., Sez. 5 , 7 giugno 2019, numero 15439 5.5. in questo caso, non si tratta di ricorrere ad una interpretazione estensiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, prima parte, dell'articolo 12 disp. att. c.c., della previsione introdotta dal D.L. numero 16 del 2012, articolo 4, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 44 del 2012, secondo cui le agevolazioni per l'abitazione principale in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, ma di applicare i principi generali in precedenza enunciati 5.6. invero, non si può escludere che i due coniugi, ad esempio per motivi di lavoro, fissino in due differenti, e magari distanti, comuni la loro residenza e la loro dimora abituale. In siffatta evenienza dovrà accertarsi in quale di questi immobili si realizzi l'abitazione principale del nucleo familiare, riconoscendo l'esenzione solo allo stesso. Non vanno, infatti, confusi i due concetti di dimora abituale e di abitazione principale da individuarsi sulla base della coabitazione dei coniugi e della di loro famiglia , tenendo altresì presente che quest'ultimo sottintende una preponderanza della destinazione rispetto ad altre, pur possibili, soluzioni abitative. Ciò alla luce della regola di esperienza per cui per ogni nucleo familiare non può esservi che una sola abitazione principale. Il concetto di abitazione principale resta quello consolidatosi all'esito dell'elaborazione giurisprudenziale Cass., Sez. 1 , 24 aprile 2001, numero 6012 , secondo cui per residenza della famiglia deve intendersi il luogo in relazione al quale, in particolare, deve realizzarsi, con gli adattamenti resi necessari dalle esigenze lavorative di ciascun coniuga, l'obbligo di convivenza posto dall'articolo 143 c.c. di ubicazione della casa coniugale, perché questo luogo individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia. Ovviamente, va ribadito che un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente e, invece, difetti nei familiari Cass., Sez. 5 , 15 giugno 2010, numero 14389 Cass., Sez. 6 -5, 21 giugno 2017, numero 15444 5.7. in definitiva, l'abitazione principale è solo quella ove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato 1 la residenza accertabile tramite i registri dell'anagrafe 2 la dimora abituale ossia il luogo dove la famiglia abita la maggior parte dell'anno . 6. la lettura offerta è anche costituzionalmente orientata, perché, diversamente opinando, si realizzerebbe una frattura evidente dei principi costituzionali, sotto il profilo dell'uguaglianza e della capacità contributiva. Qualora, invece, come nel caso di specie, i coniugi non legalmente separati abbiano fissato la propria residenza anagrafica presso immobili localizzati in due comuni diversi, a voler seguire un'impostazione eccessivamente rigoristica, nessuno dei due potrebbe fruire dell'esenzione da IMU prevista per l'abitazione principale in termini Cass., Sez. 5 , 17 giugno 2021, numero 17408 Cass., Sez. 6 -5, 13 gennaio 2022, numero 893 Cass., Sez. 6 -5, 17 gennaio 2022, numero 1199 6.1. in reazione a tale approdo della giurisprudenza di legittimità, giunto a negare ogni esenzione sull'abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un Comune diverso da quello del possessore dell'immobile, il legislatore è intervenuto con il D.L. 21 ottobre 2021, numero 146, articolo 5-decies, comma 1, Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili , convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, numero 215, che ha così riformulato il testo della L. numero 160 del 2019, articolo 1, comma 741, lett. b per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo 6.2. la relazione illustrativa all'emendamento governativo che ha introdotto tale disposizione espressamente precisa, infatti, l'intenzione di superare gli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione 7. le discipline dettate per l'ICI e per l'IMU in materia di abitazione principale sono state recentemente sottoposte a giudizi incidentali di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale con differenti esiti 7.1. anzitutto, la Corte Costituzionale è stata investita delle questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. numero 504 del 1992, articolo 8, comma 2, come modificato dalla L. numero 296 del 2006, articolo 1, comma 173, lett. b, e del D.L. numero 201 del 2011, articolo 13, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 214 del 2011, in riferimento agli articolo 3,16,29 e 53 Cost. 7.2. tuttavia, dopo aver preliminarmente rilevato che le questioni vengono prospettate nel presupposto interpretativo che entrambe le norme secondo il diritto vivente , escludono la riduzione/esenzione dall'imposta ICI e IMU per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali , salva la prova della separazione legale o divorzio che il giudice a quo non deve fare applicazione dell'articolo 13, comma 2, del medesimo D.L. numero 201 del 2011, come convertito, recante la disciplina dell'esenzione dell'abitazione principale dall'IMU che, tuttavia, va rilevata d'ufficio la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto il D.Lgs. numero 504 del 1992, articolo 8, comma 2, perché formulata in modo oscuro e contraddittorio, con conseguenti ripercussioni in termini di ambiguità del petitum , il giudice delle leggi ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle predette questioni Corte Cost., ord., 28 aprile 2022, numero 107 8. al contempo, dopo essere stato investito delle questioni di legittimità costituzionale del D.L. numero 201 del 2011, articolo 13, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 214 del 2011, come successivamente modificato dalla L. numero 147 del 2013, articolo 1, comma 707, lett. b, nella parte in cui non prevede l'esenzione qualora uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un'immobile ubicato in altro Comune , per violazione della Cost., articolo 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 la Corte Costituzionale ha sospeso il giudizio ed ha sollevato d'ufficio dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale del D.L. numero 210 del 2011, articolo 13, comma 2, quarto periodo, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 214 del 2011, nel testo modificato dalla L. numero 147 del 2013, articolo 1, comma 707, lettera b, in riferimento alla Cost., articolo 3,31 e 53 nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare Corte Cost., ord., 12 aprile 2022, numero 94 . 8.1. all'esito, il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. numero 201 del 2011, articolo 13, comma 2, quarto periodo, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 214 del 2011, come modificato dalla L. numero 147 del 2013, articolo 1, comma 707, lett. b, nella parte in cui stabilisce per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente , anziché disporre per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente ha dichiarato, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale del D.L. numero 201 del 2011, articolo 13, comma 2, quinto periodo, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 214 del 2011, come modificato dalla L. numero 147 del 2013, articolo 1, comma 707, lett. b ha dichiarato, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale della L. numero 147 del 2013, articolo 1, comma 707, lett. b, primo periodo, nella parte in cui stabilisce per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente , anziché disporre per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente ha dichiarato, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale della L. numero 160 del 2019, articolo 1, comma 741, lett. b, secondo periodo ha dichiarato, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale della L. numero 160 del 2019, articolo 1, comma 741, lett. b, secondo periodo, come successivamente modificato dal D.L. numero 146 del 2021, articolo 5-decies, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 215 del 2021 ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del D.L. numero 201 del 2011, articolo 13, comma 2, quinto periodo, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 214 del 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 707, lett. b, della L. numero 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli articolo 1,3,4,29,31,35,47 e 53 Cost. Corte Cost., sent., 13 ottobre 2022, numero 209 9. prendendo atto di tale intervento manipolativo, in virtù della norma così come rimodulata, applicabile ai giudizi pendenti, questa Corte Cass., Sez. 6 -5, 23 dicembre 2022, numero 37636 Cass., Sez. 6 -5, 16 gennaio 2023, numero 990 Cass., Sez. 5 , 19 gennaio 2023, numero 1623 Cass., Sez. 6 -5, 20 gennaio 2023, numero 1828 Cass., Sez. 6 -5, 24 gennaio 2023, numero 2045 Cass., Sez. 6 -5, 25 gennaio 2023, nnumero 2256 e 2301 ha ritenuto sufficiente che nell'immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove nel periodo di riferimento . Non si tratta, infatti, di una c.d. seconda casa - poiché in quest'ultima ipotesi non spetterebbe l'esenzione - ma di residenze diverse, il che costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordi sull'indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell'articolo 144 c.c. non può, infatti, essere evocato l'obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall'articolo 143 c.c., dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l'affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla residenza familiare dei coniugi articolo 144 c.c. o sulla residenza comune degli uniti civilmente L. 20 maggio 2016, numero 76, articolo 1, comma 12 10. la decisione del giudice delle leggi impone di rivalutare, per l'evidente analogia dei presupposti, la legittimità costituzionale del D.L.gs. numero 504 del 1992, articolo 8, comma 2, come modificato dalla L. numero 296 del 2006, articolo 1, comma 173, lett. b, secondo l'interpretazione consacrata dal c.d. diritto vivente , alla luce degli orientamenti consolidati di questa Corte, con riguardo alla permanenza del requisito della dimora abituale dei familiari ai fini del riconoscimento al contribuente dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale 10.1. alla stregua di tale sopravvenienza, occorre, cioè, verificare se la conformazione al dettato costituzionale del D.L. numero 201 del 2011, articolo 13, comma 2, quarto periodo, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 214 del 2011, come modificato dalla L. numero 147 del 2013, articolo 1, comma 707, lett. b, che ha ridefinito - in senso favorevole al contribuente, per l'ipotesi di dimora e residenza dei coniugi in immobili ubicati in diversi Comuni o anche nel medesimo Comune - i requisiti dell' abitazione principale , ridondi in un'illegittimità costituzionale derivata del D.Lgs. numero 504 del 1992, articolo 8, comma 2, come modificato dalla L. numero 296 del 2006, articolo 1, comma 173, lett. b, almeno nella parte in cui è stabilito il comune presupposto della dimora abituale stante il valore meramente presuntivo a tal fine della residenza anagrafica dei familiari per il riconoscimento dell'analoga agevolazione ai fini dell'ICI 11. preliminarmente, però, proprio alla stregua della evidenziata evoluzione del diritto vivente , si pone a monte l'esigenza di un tentativo diretto a superare l'esegesi letterale della norma citata alla luce di una lettura costituzionalmente orientata nel solco tracciato dal giudice delle leggi per l'IMU 11.1. invero, se da una parte l'interpretazione adeguatrice , che è finalizzata a conformare il dato normativo al dettato costituzionale, incontra pur sempre un insuperabile ed invalicabile limite nel testo letterale della disposizione legislativa, avendo la Corte Costituzionale più volte affermato che l'univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale Corte Cost., sent., 1 luglio 2013 numero 167 Corte Cost., sent., 23 luglio 2013, numero 232 Corte Cost., sent., 19 febbraio 2016, numero 36 Corte Cost., sent., 13 aprile 2017 numero 82 Corte Cost., sent., 12 luglio 2019, numero 174 , occorre, tuttavia, al contempo dar conto che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'invalidità, in parte qua, della norma in materia di IMU dal contenuto identico alla norma in materia di ICI, della quale occorre fare applicazione nella fattispecie in esame 11.2. ciò che viene in esame, dunque, è l'identificazione della ratio decidendi della menzionata pronunzia di incostituzionalità al fine della sua possibile estensione ed applicazione alle fattispecie non censurate, trattandosi di operazione ermeneutica che può ritenersi rientrare nel potere interpretativo-adeguativo alla Costituzione del giudice ordinario. Si tratta, invero, di conformare la regola ricavabile dalla disposizione censurata al principio enunciato dalla giurisprudenza costituzionale, al fine di pervenire ad un risultato interpretativo conforme a Costituzione 12. ad avviso del Collegio, ciò che contraddistingue la presente fattispecie, potendo in tesi consentire il ricorso ad un'interpretazione costituzionalmente conforme del testo normativo, è la circostanza rappresentata dalla pregressa dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina sull'agevolazione prevista per l'IMU, per la parziale sovrapponibilità alla disciplina sull'agevolazione prevista per l'ICI, in considerazione del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile, ma anche del suo nucleo familiare 12.1. per cui, nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata - che prescinda dalla mera esegesi letterale - del D.Lgs. numero 504 del 1992, articolo 8, comma 2, come modificato dalla L. numero 296 del 2006, articolo 1, comma 173, lett. b, potrebbe pervenirsi alla sostanziale disapplicazione del frammento testuale coincidente con la formulazione originaria del D.L. numero 201 del 2011, articolo 13, comma 2, quarto periodo, convertito, con modificazioni, dalla L. numero 214 del 2011, come modificato dalla L. numero 147 del 2013, articolo 1, comma 707, lett. b, in modo da espungere o, comunque, non rendere vincolante - nella ricostruzione costituzionalizzata della regola desumibile dalla succitata disposizione - il riferimento ai familiari del contribuente nella definizione dell'abitazione principale 12.2. il che consentirebbe, attraverso una semplice operazione ermeneutica, di approdare ad un adeguamento della norma de qua all'assetto sistematico dell'ordinamento vigente con il conseguente ripristino della coerenza interna del corpus normativo, senza necessità, quindi, di sollevare un'ulteriore questione di legittimità costituzionale 12.3. in conclusione, al fine di dare soluzione ad una questione di cui non può non evidenziarsi la particolare importanza, in relazione ai riflessi patrimoniali per i contribuenti ed i Comuni interessati, il Collegio ritiene di dover rimettere la causa al Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione affinché valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell'articolo 374, comma 2, ultima parte, c.p.c., in relazione al quesito se sia giuridicamente corretta e costituzionalmente orientata l'interpretazione del D.Lgs. numero 504 del 1992, articolo 8, comma 2, come modificato dalla L. numero 296 del 2006, articolo 1, comma 173, lett. b, nel senso che l'agevolazione va riconosciuta anche nel caso di abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale , dimori abitualmente senza i suoi familiari. P.Q.M. La Corte rimette la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili in ordine alla questione di massima di particolare importanza di cui in motivazione.