L’intercettazione di messaggi criptati scambiati in Italia non richiede rogatoria internazionale

Rigettato il ricorso, la Cassazione ha ricordato che le intercettazioni di comunicazioni criptate tramite sistema pin to pin non richiedono alcuna rogatoria internazionale se le stesse sono avvenute in Italia, a nulla rilevando che per la decriptazione sia necessaria la collaborazione del produttore del sistema operativo, avente sede in Canada.

La responsabilità penale dell'indagato per i reati di detenzione ai fini di spaccio e trasporto di cocaina veniva accertata anche tramite alcune intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Il ricorso in Cassazione depositato dal difensore veniva quindi in buona parte dedicato a far valere l'inutilizzabilità delle intercettazioni delle comunicazioni sugli apparecchi Blackberry , eccezione che era stata rigettata dalla Corte d'appello in sede di gravame, che non aveva ritenuto necessaria alcuna rogatoria internazionale nonostante la società che cattura e registra il flusso telematico, avvenuto in territorio italiano, elabora lo stesso con un server collocato in Canada . La censura in pratica ha riguardato l'utilizzabilità dei messaggi che il ricorrente inviava ad altri soggetti tramite i loro Blackberry, apparecchi accessibili tramite un numero pin che, impiegando un particolare programma informatico creato dalla società canadese, consentono di trasmettere messaggi cifrati che, ricevuti da apparecchi dotati di uguale programma, vengono decriptati e resi intellegibili tramite il cd. sistema pin to pin . Il motivo di ricorso è stato tuttavia ritenuto infondato dalla Suprema Corte, che ha ricordato come la presente questione sia già stata affrontata in sede di legittimità, luogo in cui è stato già affermato che le intercettazioni della messaggistica scambiata con sistema Blackberry non richiede alcuna rogatoria internazionale quando le comunicazioni siano avvenute in Italia, a nulla rilevando che per la decriptazione dei dati sia necessario ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo, avente sede all'estero. La rogatoria è invece necessaria quando le conversazioni captate transitino esclusivamente all'estero, caso ben diverso da quello in esame. La Cassazione aggiunge poi che vi è stato, altresì, il consenso all'acquisizione da parte del legittimo titolare di quei documenti o dati conservati all'estero, da intendersi come persona giuridica che di quei documenti o di quei dati poteva disporre requisito in presenza del quale in alternativa all'ipotesi di documento di pubblico dominio è pienamente legittimo il compimento di un'attività di acquisizione diretta di documentazione all'estero e che, invece, se assente, avrebbe reso necessaria l'attivazione di procedure di cooperazione giudiziaria internazionale Cass. pen., sez. VI, n. 18907/2021 . Alla medesima dichiarazione di infondatezza sono andati incontro anche gli ulteriori motivi di ricorso, che è stato pertanto rigettato dalla Suprema Corte.

Presidente Criscuolo Relatore Di Nicola Travaglini Ritenuto in fatto 1. A conclusione del giudizio, svoltosi con rito abbreviato, la Giudice dell'udienza preliminari del Tribunale di Palermo, con sentenza del 12 febbraio 2019, ha condannato T.F. alla pena di 14 anni di reclusione ed Euro 80.000 di multa, con la misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni, per più reati di detenzione a fini di spaccio di cocaina Capi 13, 14 e 15 e di detenzione e trasporto di cocaina Capi 23 e 24 , aggravati dalla recidiva e dall'ingente quantità, unificati dalla continuazione. Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Palermo ha riformato parzialmente quella di primo grado escludendo l'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990 art. 80, di cui al Capo 15, rideterminando la pena in anni otto di reclusione ed Euro 22.000 di multa, revocando la misura di sicurezza e confermando nel resto la sentenza di cui ha condiviso, in punto di responsabilità, l'analisi ricostruttiva. Rilevava la Corte territoriale come le emergenze processuali, consistenti nelle disposte intercettazioni di comunicazioni telefoniche, telematiche e ambientali, nella localizzazione satellitare delle relative utenze, negli esiti di ulteriori attività investigative svolte dalla polizia giudiziaria servizi di osservazione, riconoscimenti vocali e dell'immagine del viso di T. in foto , nelle analisi tossicologiche della sostanza sequestrata limitatamente ai capi 15 e 24 avessero dimostrato la colpevolezza del prevenuto con riferimento ai delitti ascrittigli. 2.Avverso tale sentenza sono stati presentati due ricorsi dal T. , sostanzialmente sovrapponibili, tramite gli avvocati Pietro Piazza e Valerio Spigarelli, i quali hanno dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 266 e 234-bis c.p.p. , per avere la Corte di appello erroneamente rigettato l'eccezione difensiva di inutilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni su apparecchi Blackberry, perché l'attività di captazione e quella di registrazione erano avvenute con la tecnica di intercettazione mediante instradamento su ponti telefonici italiani tanto da non richiedere alcuna procedura rogatoriale. Secondo i ricorsi, diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, nella specie non può trovare applicazione la disciplina delle intercettazioni per la natura criptata, con sistema pin to pin, delle comunicazioni scambiate attraverso il software BlackBerry di cui la società non consegna all'autorità giudiziaria l'algoritmo di decifrazione, ma solo il risultato algebrico di questo, installato sul server canadese. Da ciò consegue che la prova si forma all'estero, violando il diritto alla riservatezza di cui all' art. 15 Cost. , e l'intercettazione non coincide più con il risultato della captazione in tempo reale, ma con l'attività di trasformazione del segnale inintelleggibile in uno comprensibile tramite algoritmi in uso alla sola società BlackBerry così da rendere problematica la riconducibilità di detta attività nell'alveo delle operazioni di intercettazione di comunicazioni. I ricorsi, dunque, censurano la scissione dell'attività di captazione operata dalla pronuncia impugnata che qualifica l'attività tecnica di decrittazione dei messaggi registrati, cioè il nucleo dell'intercettazione, ai sensi dell' art. 234-bis c.p.p. come prove documentali e dati informatici, così aggirando la disciplina sulle intercettazioni e il diritto sancito dall' art. 15 Cost. Infine, è la stessa sentenza, a pagina 6 che, contraddittoriamente, dà atto che l'attività di decriptazione operata dalla società estera non è inquadrabile in alcuna categoria probatoria del codice di rito tanto da meritare, secondo il ricorso, un onere motivazionale rafforzato. 2.2. Violazione di legge, in relazione all' art. 192, comma 2, c.p.p. e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità di T. in relazione al reato di cui al Capo 13, in assenza di sequestro di stupefacenti e sulla base delle sole intercettazioni telefoniche, rimaste prive di riscontri, ignorando i rilievi difensivi riguardanti l'identificazione dell'imputato quale utilizzatore delle utenze attribuitegli. In particolare, il ricorso censura la lettura delle intercettazioni con riferimento a all'incontro del 22 luglio 2016 tra B. e T. non confermato dalla telecamera posizionata dinanzi all'abitazione b agli episodi avvenuti tra il 30 ed il 31 marzo 2015 dimostrati dalla domanda di T. a B. se gli fosse piaciuto il caffè posta a distanza di 20 giorni dall'ipotetica cessione c all'episodio del 21 aprile 2015 fondato sulla frase cose di capriccio in cui i due interlocutori avevano concordato solo un incontro per il giorno successivo d alla cessione del 24 giugno 2016 fondata solo su due sms, tra B. ed un soggetto identificato in T. , rimasti privi di riscontro. Infine, la qualità dello stupefacente come cocaina, frutto di mera congettura, era stata desunta dal riferimento, tra B. e T. , al tritolo ed alla bomba , nonché alla sostanza dorata puzzolente . 2.3. Violazione di legge, in relazione all' art. 192, comma 2, c.p.p. e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità di T. in relazione al reato di cui al Capo 14 travisando per omissione la conversazione numero omissis del 14 settembre 2015 da cui risulta che ricorrente non avesse aderito alla richiesta di acquisto di droga da parte di B. , come peraltro riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado. Con riferimento alla conversazione del 20 novembre 2015 tra B. e M. si contesta sia che il F. menzionato fosse T. , sia che emergesse un accordo alla cessione anche viste le precedenti conversazioni del 17 e del 19 novembre 2015 , non richiamate dalla sentenza, che lo smentivano. Inoltre, colui che si era recato in Calabria il giorno successivo alla conversazione, per raggiungere M. , era stato B. e non T. come risulta dai messaggi da cui si evince che il primo non era riuscito a rintracciare il ricorrente Adesso sono arrivato a casa non rintraccio a F. strano da questa mattina che cerco di rintraccio , 21 novembre 2015 13 39 . Il ricorso attribuisce al ricorrente la restituzione dello stupefacente a M.R. in modo congetturale, stante l'assenza di sequestri o riscontri, a fronte dell'essersi T. limitato a dire a B. di incontrare delle persone per consegnare una cosa. Vi è poi una contraddizione nella motivazione che, da un lato, accerta la consegna, tra il 14 e il 18 dicembre 2016, a M. di 300 grammi di cocaina da parte del ricorrente, per poi ritenere che il 20 dicembre T. avesse 300 grammi di cocaina da restituire. 2.4. Vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità di T. in relazione al reato di cui al Capo 23, solo in base al compendio intercettivo, travisando i servizi di osservazione del 30 Aprile 2017 riportati nell'annotazione della questura di Palermo in quanto il sequestro di cocaina del 12 maggio 2017 riguardava i fatti contestati al Capo 24 e risultava soltanto che il ricorrente si fosse allontanato da casa a bordo di un ciclomotore. 2.5. Violazione di legge, in relazione all' art. 522 c.p.p. e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità di T. in relazione al reato di detenzione al fine di spaccio, sub Capo 15, nella diversa condotta di acquisto, in violazione dell'orientamento giurisprudenziale fondato sulla sentenza Drassich, stanti gli effetti pregiudizievoli per il ricorrente, nonostante la difesa avesse chiesto di qualificarla come fattispecie tentata. Inoltre, erroneamente la sentenza impugnata ha fondato la responsabilità di T. sulle comunicazioni intercorse con M. nei giorni tra il 23 e il 25 novembre 2015, sul pagamento del pedaggio di T. sull'autostrada omissis , sul sequestro di 2 kg di stupefacente sull'auto in cui erano T. e G. , senza tenere conto dei riscontri negativi costituiti dal fatto che in corrispondenza del menzionato sequestro non vi fossero stati contatti tra M. e il ricorrente, ma solo nel pomeriggio due comunicazioni progressivi 582 e 583 Rit 2289/2015 in cui i due non apparivano nè preoccupati nè soddisfatti per lo scampato arresto, ma si erano solo dati appuntamento. 2.6. Violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, per avere la Corte distrettuale erroneamente ravvisato, a fronte di un reato permanente, due distinte condotte nei Capi 14 e 15, con doppio trattamento sanzionatorio, sebbene la condotta fosse unica medesima sostanza, medesimo fornitore M. , medesima collocazione spazio-temporale e medesime conversazioni , dovendosi assumere l'acquisto nell'ambito della detenzione. 2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 56 c.p. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento al Capo 24, per non avere la Corte distrettuale qualificato il fatto nella corrispondente fattispecie tentata, come per il Capo 15, omettendo la disamina delle censure difensive fondate sull'assenza di potere sulla sostanza stupefacente da parte di T. . 2.8. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all' art. 99, comma 4, c.p. , per applicazione dell'aumento derivante dalla recidiva reiterata in assenza di motivazione a tal fine non bastando il richiamo alla precedente condanna per fatti commessi in epoca risalente. 2.9. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all' art. 62-bis c.p. , per avere la Corte di appello negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per la pluralità di violazioni e la gravità dei fatti sebbene T. avesse un ruolo marginale e, a parte un'imputazione, per quantitativi modesti, con carenza di motivazione in ordine agli aumenti per la continuazione. Considerato in diritto 1.II primo motivo è infondato. Le censure riguardano il tema dell'utilizzabilità dei messaggi che il ricorrente ha inviato ad altri soggetti o ha ricevuto utilizzando telefoni cellulari Blackberry cioè apparecchi accessibili tramite un numero pin person identification number che, impiegando un particolare programma informatico creato da una società canadese, la RIM Research in motion , consentono di trasmettere messaggi cifrati che, ricevuti da apparecchi dotati di uguale programma, vengono decriptati e resi intellegibili nel loro contenuto, attraverso il sistema c.d. pin to pin. Si tratta di un tema già ampiamente esplorato e risolto dalla giurisprudenza di questa Corte a cui la sentenza impugnata si è conformata Sez. 4 n. 30395 del 21/04/2022, Chianchiano, Rv. 283454 Sez.6 n. 18907 del 20/04/2021, Civale, Rv. 281819 Sez. 4 n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949 . Infatti, il sistema di intercettazione della messaggistica scambiata mediante sistema BlackBerry non richiede la rogatoria internazionale quando le comunicazioni siano avvenute in Italia, a nulla rilevando che per la decriptazione dei dati identificativi associati ai codici pin sia necessario ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all'estero. Infatti, questo trasforma, tramite l'apposito algoritmo, i dati informatici in contenuti intellegibili cioè in documenti che, ai sensi dell' art. 234-bis c.p.p. , sono acquisibili, previo consenso del legittimo titolare, anche quando conservati all'estero. Si tratta di disposizione applicabile anche nel caso de quo, come correttamente argomentato dalla Corte distrettuale di Palermo, in quanto l'acquisizione ha riguardato non un documento cartaceo o analogico, ma un documento inteso come rappresentazione comunicativa incorporata in una base materiale con un metodo digitale ovvero dati informatici che hanno consentito di rendere intellegibile il contenuto di stringiV redatte secondo il sistema binario. Vi è stato, altresì, il consenso all'acquisizione da parte del legittimo titolare di quei documenti o dati conservati all'estero, da intendersi come persona giuridica che di quei documenti o di quei dati poteva disporre requisito in presenza del quale in alternativa all'ipotesi di documento di pubblico dominio è pienamente legittimo il compimento di un'attività di acquisizione diretta di documentazione all'estero e che, invece, se assente, avrebbe reso necessaria l'attivazione di procedure di cooperazione giudiziaria internazionale Sez.6 n. 18907 del 20/04/2021, Civale, Rv. 281819 Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Zinghinì, non mass. sul punto in senso sostanzialmente conforme, per l'esclusione in siffatte ipotesi della necessità della rogatoria internazionale, Sez. 3, n. 47557 del 26/09/2019, Scognamiglio, Rv. 277990 Sez. 4, n. 16670 del 08/04/2016, Fortugno, Rv. 266983 Sez. 3, n. 5818 del 10/11/2015, dep. 2016, Agresta, Rv. 266267 . In diverse pronunce di questa Corte si è ritenuta l'utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni di comunicazione avvenute in chat protette tramite servizio pin to pin, gestito da server collocato in territorio estero, i cui dati sono stati registrati, come è avvenuto nel presente procedimento, nel territorio nazionale, per mezzo di impianti installati presso la Procura della Repubblica Sez. 4 n. 16670 del 08/04/2016, Fortugno, Rv. 266983 . In sostanza, la necessità della rogatoria internazionale è richiesta solo quando le conversazioni captate transitino esclusivamente all'estero, evenienza non posta nel caso in esame. Con riferimento alle censure riguardanti la decriptazione dei messaggi, svolta all'estero, si ribadisce quanto già affermato da questa Corte ovverosia che si tratta di un'attività non equiparabile a quella delle intercettazioni di comunicazioni e inidonea a comprimere il diritto alla riservatezza d cui all' art. 15 Cost. Infatti, i servizi di messaggistica BlackBerry scambiati su territorio italiano avvengono tramite la connettività ad internet fornita dai gestori nazionali e, indipendentemente dall'intelligibilità del messaggio, la comunicazione parte o è ricevuta da un terminale italiano, sono convogliate in un nodo di collegamento italiano, messo a disposizione, insieme alla connessione ad Internet, da operatori telefonici nazionali con i quali la società RIM, che gestisce il sistema comunicativo BlackBerry, ha concluso accordi Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Zinghinì, Rv. 276701 . Si tratta di un meccanismo che è stato ben illustrato nella sentenza di questa Corte, richiamata correttamente dalla Corte di appello di Palermo, per un caso del tutto analogo a quello oggetto di esame Sez. 6 n. 18907 del 20/04/2021, Civale, Rv. 281819 Vi sono le operazioni di captazione e di registrazione del messaggio cifrato nel mentre lo stesso è in transito dall'apparecchio del mittente a quello del destinatario, che viaggia attraverso reti internet messe a disposizione in ogni paese da gestori di servizi telematici e che, lungo tale tragittò transita di regola da un server che non è necessariamente collocato nel paese o in uno dei paesi nei quali si trovano fisicamente i soggetti che stanno comunicando tra loro. Vi sono poi le diverse operazioni di decriptazione del contenuto del messaggio, necessarie per trasformare mere stringhe informatiche in dati comunicativi intellegibili. È chiaro che solo alla prima delle due appena indicate tipologie di operazioni fa rifermento l' art. 266-bis c.p.p. , che estende l'applicabilità delle norme del codice di rito relative alle normalì intercettazioni di conversazioni o comunicazioni tra soggetti a distanza, alle intercettazioni di flussi di comunicazioni relativi a sistemi telematici ovvero intercorrenti tra più sistemi telematici flussi che non avvengono in via diretta tra apparecchi informatici, ma che sfruttano la trasmissione dei dati in via telematica, dunque via cavo o ponti radio, ovvero per mezzo di altra analoga strumentazione tecnica nel senso della qualificazione come intercettazione ai sensi dell' art. 266-bis c.p.p. dell'acquisizione dei contenuti di messaggistica in atto effettuata con sistema Blackberry, cfr. Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949-01 Sez. 3, n. 47557 del 26/09/2019, Scognamiglio, Rv. 277990, 02 Sez. 3, n. 50452 del 10/11/2015, Guarnera, Rv. 265615 . Laddove il messaggio telematico sia in chiarò - cioè non criptato mediante l'impiego di un algoritmo o una chiave di cifraturà, e trasformato in un mero dato informatico - la sua captazione e la sua registrazione ne rendono immediatamente intellegibile il contenuto e, perciò, direttamente utilizzabile a fini di prova il relativo risultato conoscitivo. Se, invece, il messaggio telematico che può essere anche vocale, si pensi al meccanismò Voipe che funziona secondo la medesima logica sia stato criptato - come è accaduto nel caso di specie - gli inquirenti ne possono valorizzare il contenuto a fini dimostrativi solo laddove abbiano la disponibilità dell'algoritmo che consente di decriptarne il tenore ovvero se tale chiavè venga altrimenti messa a disposizione degli investigatori dalla società che ne è proprietaria e che la sfrutta dal punto di vista commerciale . In sostanza, quando gli utilizzatori dei BlackBerry si trovino in Italia, la cattura e la registrazione del flusso telematico dei messaggi avviene nel territorio dello Stato e dunque diventa del tutto irrilevante che, nel passaggio dal mittente al destinatario, quel flusso venga elaborato da un server collocato in Canada. Con riferimento, infine, alla censura secondo cui i messaggi decriptati possano non essere conformi al contenuto originario, tale da meritare una motivazione rafforzata, si rileva da un lato che la difesa non ha offerto alcun elemento concreto da cui desumere l'eventuale alterazione o manipolazione dei testi captati e dall'altro lato, che, secondo la scienza informatica, risulta impossibile ottenere un testo difforme dal reale, potendosi, al più, imbattersi in una sequenza alfanumerica o simbolica, detta stringa, priva di senso Sez.6 n. 14395 del 27/11/2019, Testa, Rv. 275534 . 2.1 motivi di ricorso da 2 a 5, di analogo tenore e perciò esaminabili congiuntamente, sono inammissibili perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. 2.1. Con detti motivi sono stati contestati a l'identificazione di T. b l'interpretazione delle frasi e del linguaggio usati dai parlanti nei dialoghi oggetto di attività captativa, chiedendone una lettura alternativa c l'assenza di riscontri, a partire dagli omessi sequestri. 2.2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità l'interpretazione delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione tra le tante, Sez. U, n. 22461 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 Sez. 6, n. 9204 del 01/03/2022, Cannata + altri, non mass. o quando l'iter argomentativo della sentenza operi un travisamento della prova indicando un contenuto difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. 2.2. La Corte di appello di Palermo, unitamente alla sentenza di primo grado di cui ha condiviso la lettura delle conversazioni puntualmente riportate, non solo ha utilizzato argomenti coerenti e completi, ma ha correttamente collocato i dialoghi nel contesto spiegando che le numerose intercettazioni, eseguite durante le indagini, fossero state avvalorate anche da altri riscontri, di volta in volta richiamati servizi di osservazione, sequestri, ecc. e avessero anche un contenuto sufficientemente chiaro in ordine al riferimento a sostanza stupefacente, a partire dalle chat del 4 giugno 2015 in cui B. chiede 200 e T. risponde troppo pulita chiarendo che per alcuni era troppo buona mentre altri non la apprezzavano e del 11 novembre 2015 in cui T. spiega la diversità tra le sostanze per gli acquirenti dice che quella è tritolo e questa no e che è quella d'oro con la puzza e B. risponde che però costava di più . Discutere di tritolo e sostanza dorata puzzolente, qualificarla come buona e pulita, richiamare quantità e valutare in termini di maggiore o minore costo, esprime, ad avviso della Corte distrettuale, il riferimento a sostanza stupefacente del tipo cocaina, conclusione avvalorata dalle successive conversazioni riportate e dagli sms in cui i due continuano a parlare di qualità tritolo , top , troppo potente oltre che dai sequestri operati. In generale, perciò, nella motivazione della sentenza impugnata non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità o omessa motivazione, peraltro non indicati in modo serio e oggettivo neanche nei ricorsi, in quanto la Corte di merito ha spiegato quali fossero gli elementi di prova in base ai quali affermare, al di là del mancato sequestro dello stupefacente nella gran parte dei fatti contestati, la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, cioè un'attenta valutazione del contesto criminale in cui si erano sviluppate le indagini il criterio di verosimiglianza e dell'utilizzo di massime di esperienza, in assenza di spiegazioni alternative il significato delle parole, talvolta prive di ambiguità, che descrivono l'esistenza di acquisti e cessioni di stupefacente per come sopra riportate Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, De Simone, Rv. 279251 Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220 . D'altra parte, come è noto l' art. 192, comma 2, c.p.p. consente di desumere un fatto da indizi, a condizione che questi siano gravi, precisi e concordanti con un procedimento logico che deve condurre alla conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, quindi alla certezza processuale Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, De Simone, Rv. 279251 Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv.270299 . E quando le dichiarazioni, auto ed etero accusatorie, sono registrate, come nella specie, nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata tra soggetti, cauti ma inconsapevoli della captazione in corso, non solo hanno valore di prova diretta, e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di riscontro previste dall' art. 192, comma 3, c.p.p. Sez. U, n. 22461 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 . 2.3. Il motivo di ricorso che contesta l'identificazione dell'imputato quale utilizzatore delle utenze telefoniche attribuitdgli nell'ambito del procedimento è generico. La sentenza, a pag. 8, ha fondato il riconoscimento di T. quale utilizzatore delle utenze a lui riferite, sotto il nome di [ ], sulla base di diversi elementi oggettivi il BlackBerry con pin [ ] aveva inviato ad B.A. la fotografia del ricorrente, corrispondente a quella del suo cartellino segnaletico l'apparecchio impegnava la sua via di residenza il riconoscimento vocale degli operatori di polizia giudiziaria che avevano già intercettato il ricorrente in altra indagine. Detti univoci elementi non sono stati in alcun modo contraddetti o inficiati dall'assunto difensivo fondato solo sulla mancata conferma del presunto incontro tra B. e T. del 22 luglio 2016 non confermato dalla telecamera posizionata davanti all'abitazione del ricorrente. 2.4. Le ipotizzate lacune o aporie in ordine ai singoli episodi contestati al ricorrente al Capo 13 per la detenzione e cessione di innumerevoli dosi di cocaina in favore di B.A. e B.P. per la successiva rivendita a terzi, fatto commesso in Palermo e Carini in epoca compresa tra aprile e settembre del 2015 e tra giugno dicembre 2016 riguardano, in particolare, i fatti avvenuti il 30 -31 marzo 2015, il 21-22 aprile 2015 e il 24 giugno 2016 e che, secondo la sentenza impugnata, erano desumibili dal contenuto delle intercettazioni per l'uso di un linguaggio criptico caffè , cose di capriccio o per la pianificazione di incontri tra B. e T. , tra i quali risultavano esservi soltanto rapporti di natura illecita aventi ad oggetto stupefacenti. Si tratta di doglianze che si sottraggono al giudizio di legittimità in quanto, stante la valutazione logica operata dalla Corte di merito nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità o di travisamento della prova cioè una prova che non esiste o un risultato di prova obiettivamente di incontestabilmente diverso da quello reale , costituiscono mere questioni di fatto. 2.5. Il terzo motivo dei ricorsi riguarda il travisamento per omissione di alcune conversazioni concernenti il Capo 14 detenzione a fini di spaccio di numerose dosi di cocaina, ricevute da M.R. ed B.A. , al fine della successiva rivendita a terzi, fatto commesso in [ ], [ ] e altre località avente ad oggetto i fatti avvenuti in epoca compresa tra il settembre e il novembre 2015 e tra il dicembre 2015 e il gennaio 2017. Si tratta di motivi che attingono direttamente il fatto, sollecitando la Corte di cassazione ad una non consentita rilettura degli atti del processo. La sentenza impugnata spiega, in termini logici e coerenti, che tra settembre e novembre 2015 B. e T. avevano instaurato un rapporto con M.R. al fine di potersi rifornire da lui di cocaina. Infatti, nella chat del 14 settembre 2015, riportata a pag. 10 della sentenza, risultava che B. aveva informato il ricorrente di avergli preso un appuntamento con M. M.R. e ke già la messa da parte . Successivamente, cioè a novembre 2015 si accordano, in termini espliciti, sull'alternarsi, nelle operazioni di trasporto della droga, dalla Calabria alla Sicilia, per dividersi rischi e guadagni conversazione ambientale del 14 novembre 2015 ore 00,29 . Non contrasta il granitico ed inequivocabile quadro emerso dalle intercettazioni, riportate alle pagine da 10 a 12 della sentenza impugnata, la censura difensiva nella parte in cui rileva travisamento per omissione della conversazione del 14 settembre 2015 con riferimento alla parte in cui dimostrava che T. non avesse accettato la fornitura. Infatti, la Corte di appello rappresenta come da settembre 2015 vi fossero stati solidi contatti tra M. e T. per creare una stabile fornitura dalla Calabria alla Sicilia, con inequivoche trattative per l'acquisto di stupefacente, nonostante il ricorrente non sempre avesse accolto immediatamente le proposte di M. proprio per le perplessità dovute ai rischi derivanti dal trasporto da una regione all'altra chat dell'8 settembre 2015, riportata a pag. 10 della sentenza . Anche con riferimento alla fornitura di cocaina di novembre 2015 i ricorsi propongono una ricostruzione alternativa e parcellizzata, superata da argomenti congruenti e non viziati da manifesta illogicità nelle pagine da 11 a 13 della sentenza impugnata, basati non soltanto sulle conversazioni ed i messaggi intercettati, collegati in termini logici e cronologici, ma anche sulle attività di osservazione, controllo e pedinamento della polizia giudiziaria che li avevano confermati. La lettura delle intercettazioni richiamate dalla Corte di appello viene correttamente operata secondo un impianto complessivo che collega quelle tra B. e T. , B. e M. , T. e M. al fine di stabilizzare gli acquisti di stupefacente e visionare un prodotto nuovo . Il fatto che emerge con evidenza è che B. e T. pianificano l'acquisto da M. di una fornitura di 2 kg di cocaina per Euro 38.000, concordando prezzi e quantità B. se vengo lo a quanto me lo fai ma completo dico a 38 pure per quattro , M. giuro che questo prezzo è solo per te Allora vado a prepararmi , ma a causa di problemi personali B. decide di mandare in Calabria T. che chiede a M. conferma per il giorno successivo e da cui viene avvisato con SMS che il corriere è impossibilitato, cosicché la trasferta in Calabria sarà compiuta, l'indomani, da B. , accompagnato da S.G. , a bordo della Fiat Panda targata [ ], come confermato dall'attività di osservazione, controllo e pedinamento della polizia giudiziaria del 18 novembre 2015. Ma una volta preso il carico B. si lamenta con il fornitore per la qualità della sostanza, definita Sprite marchio poi rinvenuto nei pacchi di cocaina sequestrati il 25 novembre 2015 , tanto da riuscire ad accordarsi per la restituzione il giorno successivo tramite F. , identificato in T. proprio alla luce dei messaggi dei giorni 19 e 20 novembre. Peraltro, quelli degli stessi giorni tra M. e T. dimostrano che il ricorrente si muoveva anche autonomamente da B. abbiamo iniziato una bella cosa che può crescere bene. Se ci blocchiamo è un peccato, vediamo di riprenderci , così a pag. 13 della sentenza , tanto che ne era seguito l'invito di M. a T. il 23 novembre 2015, accettato da questi per il giorno successivo, per visionare un prodotto nuovo . I servizi di osservazione accertano che il 24 novembre 2015 T. si trova sull'autostrada fotografato al momento del pedaggio il giorno successivo ci sono messaggi tra T. e M. questi raggiunge [ ], con S.G. , poi si vede una seconda auto con T. e G. che viene fermata dalla polizia giudiziaria e a bordo della quale vengono trovati due panetti per un peso complessivo di 2 kg e con il marchio Sprite. 3. I motivi dei ricorsi relativi ai Capi 15 fatto del 25 novembre e 24 12 maggio 2017 , riguardanti la mancata qualificazione come tentate delle fattispecie, sono manifestamente infondati. La puntuale e argomentata ricostruzione operata dai giudici di merito secondo cui T. raggiunge M. in [ ] per visionare la cocaina che la mattina successiva M. porta a [ ] attraverso i corrieri G. e T. con riferimento al Capo 15 rende manifestamente infondate le questioni sollevate dalla difesa non solo in ordine all'accertamento dei fatti e alla loro qualificazione, ma anche all'asserita violazione del principio di correlazione tra pronuncia e contestazione in quanto le condotte contestate a T. nel Capo 15 e nel Capo 24 non sono la detenzione illecita di stupefacente, ma l'acquisto per il Capo 15 chili due di sostanza stupefacente del tipo cocaina ceduti dal M. e dal S. al T. e per il Capo 24 chili 2.014 di sostanza stupefacente del tipo cocaina ceduti da M. al T. , acquirente finale condotte sulle quali questi ha ampiamente esercitato il diritto di difesa. La Corte di appello ha convincentemente spiegato, in forza delle intercettazioni telefoniche vedi supra , ulteriormente comprovate dall'arresto di G. e T. e dal sequestro di quasi 2 Kg di cocaina a riprova della qualità della sostanza trattata trovati il 25 novembre 2015 nella loro auto, in confezioni contenenti il logo [ ], come T. avesse concordato con il fornitore calabrese, M. , l'acquisto dello stupefacente poi portato materialmente in Sicilia. Stessa modalità era stata sostanzialmente seguita in relazione all'altro carico di cocaina, sempre di 2 Kg, ovviamente con diverso corriere C.C. , trasportato dalla Calabria a Palermo e sequestrato dalla polizia giudiziaria al casello autostradale di B. , in direzione Palermo, con servizi di osservazione in cui T. , dopo l'acquisto da M. risultante da inequivoche comunicazioni, aveva svolto il ruolo di staffetta pagg. da 17 a 20 della sentenza impugnata . Costituisce orientamento costante di questa Corte quello secondo il quale il reato di cessione di sostanze stupefacenti si consuma nel momento in cui è raggiunto il consenso tra venditore ed acquirente, indipendentemente dall'effettiva consegna della merce e del pagamento del prezzo Sez. 2, n. 3374 del 16/05/2019, Bonarrigo, Rv. 276981 , situazione di offerta e di adesione pacificamente emersa nella ricostruzione operata dai giudici di merito nelle pagine da 9 a 20 in particolare le pagg. da 12 a 15 per il Capo 15 e le pagg. da 17 a 20 per il Capo 24 , tale da rendere del tutto infondate le censure difensive circa l'assenza di materiale disponibilità da parte di T. della sostanza stupefacente. La sentenza impugnata, infine, diversamente da quanto sostenuto nei ricorsi con mere censure in fatto volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, ha esaminato e spiegato, in termini logici e riscontrati, anche la continuità dei messaggi tra M. e il ricorrente nel corso dell'intera mattinata, per aggiornarsi reciprocamente circa le rispettive posizioni durante il trasporto del carico, sino al momento del sequestro dello stupefacente da parte della Polizia giudiziaria nonché l'assenza di contatti sino al pomeriggio in cui i due effettivamente esprimevano ilarità, stante il messaggio di M. con scritto Hahahaha , che la Corte ha ricondotto ovviamente allo scampato arresto. 4. Manifestamente infondato anche il motivo riguardante l'asserita duplicazione del trattamento sanzionatorio delle condotte contestate ai Capi 14 e 15. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente la condotta non è affatto unica in quanto nel Capo 14 è contestata l'attività di detenzione e successiva rivendita a terzi di sostanza stupefacente in diverse epoche, comprese tra il settembre e il novembre 2015 e tra il dicembre 2016 e il gennaio 2017 mentre nel Capo 15 è contestato l'acquisto di 2 kg di cocaina, da M. e S. , avvenuto il 25 novembre 2015. L'identità sia della sostanza oggetto di compra-vendita, sia del fornitore M. , sia della collocazione spazio-temporale delle condotte, sia delle conversazioni intercettate, invece che fornire elementi per ritenere sussistente una medesima attività delinquenziale, come prospettato nei ricorsi, dimostrano, al contrario, la stabilità del vincolo creatosi tra fornitore ed acquirente. 5. Gli ultimi due motivi dei ricorsi, riguardanti il trattamento sanzionatorio, sono generici e reiterativi. 5.1. A fronte di doglianze formulate già con l'atto di appello in termini indeterminati, non è riscontrabile nella motivazione della sentenza impugnata alcun profilo di incompletezza o di illogicità nella quantificazione della pena inflitta al ricorrente. Infatti, la Corte di appello, in specifici paragrafi, ha dato puntualmente atto a del diniego delle circostanze attenuanti generiche per la gravità dei fatti e per la pluralità di violazioni b dell'aumento per la recidiva reiterata in base alla maggiore gravità delle condotte che costituiscono evidente sviluppo di un percorso delinquenziale già intrapreso proprio nel settore del traffico degli stupefacenti . 5.2 Con riferimento, infine, agli aumenti per la continuazione, le Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 hanno precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi, per consentire di verificare a il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, b l'osservanza dei limiti previsti dall' art. 81 c.p. c il controllo che non sia stato operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Nella specie la Corte di appello ha determinato la pena con ossequio al limite fissato dall' art. 81 c.p. , vista anche la misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, pari ad un anno di reclusione ed Euro 500 di multa per ciascun delitto contestato, per reati integrati da condotte criminose seriali ed omogenee. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.