Impossibile, nonostante il parere contrario della difesa, revisionare la condizione psico-fisica di un anziano signore che a ben 98 anni ha intrapreso un lunghissimo viaggio ferroviario che lo ha portato fino in Cina. Impossibile, quindi, mettere in discussione la condanna dell’uomo finito sotto accusa per circonvenzione ai danni del quasi centenario.
Impossibile mettere in discussione la circonvenzione realizzata ai danni di un quasi centenario, affetto, peraltro, da demenza frontale, solo perché alla veneranda età di 98 anni ha affrontato in treno un viaggio di oltre novemila chilometri dall'Italia per arrivare fino in Cina. A finire sotto processo è un uomo Tizio, nome di fantasia , accusato di avere approfittato della condizione deficienza psichica di un anziano signore di quasi 100 anni di età. Per i giudici di merito è sacrosanta, sia in primo che in secondo grado, la condanna per il reato di circonvenzione d'incapace . Per il legale dell'uomo sotto processo, però, va valutata con attenzione l'ipotesi di una revisione della condanna emessa a carico del suo cliente. Su questo fronte i giudici d'Appello hanno respinto la possibilità di riesaminare la posizione dell'uomo alla luce di elementi probatori ulteriori messi sul tavolo dalla difesa. Ma su quegli elementi batte nuovamente in Cassazione il difensore dell'uomo, ponendo in evidenza, ancora una volta, soprattutto il lungo viaggio ferroviario in Cina effettuato dal quasi centenario con tanto di intervista della figlia . Secondo il legale, quindi, vi sono elementi sufficienti per revisionare il giudizio sulla condizione di vulnerabilità dell'anziano , giudizio effettuato sulla base della sussistenza di una malattia ingravescente , ossia demenza frontale , incompatibile, sempre secondo il legale, col lungo viaggio compiuto fino all'approdo in Cina. Alle obiezioni proposte dal legale dell'uomo sotto processo arriva la replica secca della Cassazione, che condivide in pieno la linea seguita dai giudici d'Appello. Ciò significa due cose impossibile rivalutare la condizione psico-fisica del quasi centenario impossibile mettere in discussione la circonvenzione da lui subita a causa dei problemi causatigli da una accertata demenza frontale. In prima battuta viene sottolineato la guida di un'automobile Mercedes da parte dell'anziano era datata, essendo risalente nel tempo il relativo filmato ed essendo acclarato che successivamente la patente di guida gli era stata ritirata . Per quanto concerne le condizioni psico-fisiche del centenario, i magistrati sottolineano che l'anziano è stato dichiarato invalido al 100% , con diagnosi di deterioramento cognitivo su base vascolare e che egli, sottoposto a consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito di un procedimento di interdizione, è stato ritenuto affetto da demenza frontale, patologia che ha generato deficit cognitivi riguardanti la capacità di comprensione di ordini complessi e di produzione su indizio fonetico, e che ha anche inciso sulla capacità di denominazione di oggetti . Allo stesso tempo, gli sono stati diagnosticati deficit anche nella memoria a breve termine e in quella a lungo termine visuo-spaziale . In questo quadro è irrilevante il riferimento al viaggio in Cina effettuato dall'anziano signore all'età di 98 anni , poiché durante il lungo tragitto in treno egli veniva sottoposto ad assistenza continua , osservano i giudici, i quali precisano, infine, che anche le interviste realizzate durante un servizio televisivo a commento del viaggio non sono idonee ad incrinare la solidità degli accertamenti medico-legali effettuati sulla capacità cognitiva del quasi centenario.
Presidente Diotallevi Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1.La Corte di appello di Venezia con la sentenza impugnata decideva in seguito alla decisione di annullamento con rinvio assunta dalla festa sezione della Cassazione. La Cassazione aveva annullato il provvedimento con il quale era stata dichiarata inammissibile la richiesta di revisione proposta da P.F. nei confronti della sentenza che lo aveva condannato per il reato di circonvenzione di incapace consumato ai danni di C.R. . La Corte di appello, con la sentenza impugnata, all'esito del dibattimento, rigettava l'istanza. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di P.F. che deduceva 2.1. violazione di legge art. 178 e ss. c.p.p. la Corte di appello non avrebbe celebrato il giudizio di revisione, ledendo il diritto al contraddittorio, in quanto non aveva assunto nessun provvedimento in merito alla acquisizione delle prove testimoniali la Corte di merito avrebbe effettuato un giudizio preliminare sulla idoneità del novum allegato dall'istante, non rispettando il mandato rescindente della Cassazione. 2.2. Vizio di motivazione la Corte di appello non avrebbe considerato la rilevanza a del lungo viaggio ferroviario in [ ], b della documentazione medica riportante le valutazioni dei medici del omissis , c dell'intervista della figlia dell'offeso relativa al viaggio in [ ] del padre, d del fatto che il C. guidasse sportivamente una autovettura Mercedes tali elementi sarebbero decisivi per revisionare il giudizio di circonvenibilità, che era stato effettuato sulla base della sussistenza di una malattia ingravescente, incompatibile con tali emergenze. 3. La parte civile depositava memoria con la quale instava per la inammissibilità del ricorso rilevando che il filmato non era riferibile al 2021, ma al 2011. Considerato in diritto 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso che deduce la mancata celebrazione del giudizio di revisione e la mancata escussione dei testi è inammissibile. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello non dichiarava l'inammissibilità dell'istanza, ma dichiarava aperto il dibattimento e raccoglieva le prove documentali e le conclusioni delle parti. La mancata escussione dei testi - dedotta solo con il ricorso per cassazione - è, in astratto, idonea a generare una nullità generale a regime intermedio, ovvero una lesione del diritto di difesa verificatasi nel corso dell'udienza di appello, alla presenza delle parti e, dunque, della difesa del ricorrente. Tale nullità avrebbe - tuttavia - dovuto essere eccepita tempestivamente nel corso dell'udienza dibattimentale nel rispetto di quanto previsto dall' art. 182, comma 2, cod. proc. pen ciò tuttavia non avveniva, dato che le parti rassegnavano le loro conclusioni. La nullità veniva pertanto sanata e la sua deduzione, proposta solo con il ricorso per cassazione si configura come tardiva e, dunque, inammissibile. 1.2. Il secondo motivo non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività non compresa nel perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di merito in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza tra le altre Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015 ,0., Rv. 262965 . La Corte d'appello, nel pieno rispetto dei mandato assegnato dalla sentenza rescindente, riteneva che l'istanza di revisione dovesse essere rigettata. Segnatamente, la Corte territoriale rilevava che la guida sportiva dell'auto Mercedes era questione non nuova, dato che il filmato che ritraeva il C. alla guida era risalente, e che già nel 2013 la sua patente di guida era stata ritirata tale tema era già stato ampiamente valutato nel processo che si era concluso con la condanna. Del pari venivano accuratamente vagliate anche le condizioni psicofisiche dell'offeso si ribadiva che C.R. era stato dichiarato invalido al 100% con diagnosi di deterioramento cognitivo su base vascolare e che lo stesso, sottoposto a consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito del procedimento di interdizione, era stato ritenuto affetto da demenza frontale, patologia che aveva generato deficit cognitivi riguardanti la capacità di comprensione di ordini complessi e di produzione su indizio fonetico tale patologia aveva inciso anche sulla capacità di denominazione di oggetti inoltre venivano diagnosticati deficit anche nella memoria a breve termine e in quella a lungo termine visuo-spaziale pag. 5 della sentenza impugnata . Infine veniva analizzato anche il tema del viaggio in [ ] effettuato dall'offeso all'età di novantotto anni tale viaggio veniva ritenuto irrilevante tenuto conto che durante lo stesso l'anziano veniva sottoposto ad assistenza continua. Da ultimo la Corte di merito rilevava, con motivazione persuasiva, che le interviste delle conduttrici, che commentavano il viaggio dell'anziano, oggetto di un servizio televisivo, non erano idonee ad incrinare la capacità dimostrativa degli accertamenti medico-legali effettuati sulla capacità cognitiva del P. e C. . In sintesi, il collegio ritiene che la motivazione della sentenza impugnata sia rispettosa del mandato rescindente, priva di vizi logici ed aderente alle emergenze processuali la stessa si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell' art. 616 c.p.p. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro tremila. Il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili C.R. , sostituito dal tutore C.M.G. , C.M.G. in proprio ed in qualità di unica avente diritto in morte di C.G. , che liquida in complessivi Euro cinquemila, oltre accessori di legge per ciascuna delle due parti. P.Q. M. Dichiara inammissibile ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili C.R. , sostituito dal tutore C.M.G. , C.M.G. in proprio e in qualità di unica avente diritto in morte di C.G. che liquida in complessivi Euro 5000 oltre accessori di legge per ciascuna delle due parti. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell' art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.