Il Decreto PNRR-3 approda in Gazzetta Ufficiale con novità anche in tema di giustizia

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023, il d.l. n. 13/2023 che introduce disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNC. Tra le novità in tema di giustizia, misure riguardanti la digitalizzazione del processo civile, il deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione, nonché in tema di mediazione, crisi di impresa e giustizia tributaria.

Il d.l. n. 13/2023 prevede diverse misure per l'attuazione del PNRR e del PNC, tra cui anche disposizioni urgenti in materia di giustizia Capo VII . Digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali. L' art. 35 del d.l. n. 13/2023 apporta una serie di modifiche all' art. 22 del codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005 . In particolare, dopo il comma 4 è inserito il seguente 4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale . Inoltre al comma 5, le parole Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono sostituite dalle seguenti Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri . Il testo prevede inoltre che il decreto del Ministro della giustizia previsto dall' articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale , come modificato dal comma 1, sia adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Obbligatorietà del deposito telematico di atti e provvedimenti. Il medesimo art. 35, al comma 3 , prevede che all' art. 196- quater disp. att. c.p.c. Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti siano apportate alcune modificazioni. La norma risulta dunque così modificata I. Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. II. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche III. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. IV. Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema . Deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione. L' art. 36 prevede, al comma 1, che Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possono depositare gli atti processuali e i documenti con modalità telematiche avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonchè delle apposite specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. Gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite del portale sono trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata a tale scopo messo a disposizione dal Ministero della giustizia. Tale indirizzo non è inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia . Il comma 2 del citato articolo dispone che Quando si avvale del portale di cui al comma 1 per il deposito in modalità telematiche di atti processuali e documenti, la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi può altresì manifestare la volontà di ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento, ai fini e per gli effetti di cui all' articolo 16, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012, n. 221, tramite il portale stesso . Il comma 3 dispone che Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare il Ministro della giustizia, previa verifica, individua i procedimenti egli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 . Il comma 4 dispone che Con successivo decreto del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le specifiche tecniche di cui al comma 1 . Mediazione. L' art. 37 d.l. n. 13/2023 , rubricato Modifiche all' articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 , modifica l' art. 41, comma 1, d.lgs. n. 149/2022 , rinviando al 30 giugno 2023 l'ìapplicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2 all'art. 7, comma 1, lett. c , n. 3 , d , e , f , g , h , t , u , v , z , aa e bb . Disposizioni in materia di crisi di impresa. L' art. 38 d.l. n. 13/2023 prevede che 1. Nell'ipotesi disciplinata dall' articolo 25-bis, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , l'Agenzia delle entrate può concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del medesimo articolo 25-bis, comma 4, e sottoscritta dall'esperto. 2. Dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi di cui all' articolo 23, comma 1, lettere a e c e comma 2, lettera b , del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , si applica l' articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . 3. Al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata, al momento della presentazione dell'istanza di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , l'imprenditore può depositare, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e , f e g , del medesimo articolo 17, una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a tutte le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelle presentate fino al 31 dicembre 2023. 4. L'assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria prevista dall' articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , è rinviata di diciotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura penale. L' art. 39 d.l. n. 13/2023 modifica l' art. 51 disp. att. c.p.p. eliminando dal comma 2 le parole di durata biennale , mentre al comma 3-bis le parole Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi sono sostituite dalle seguenti Il Ministero della giustizia e le parole , sentito il Direttore generale della giustizia penale, sono soppresse. Disposizioni in tema di giustizia tributaria. Intervenendo sulla riforma della giustizia tributaria, l' art. 40 d.l. n. 13/2023 apporta le seguenti modifiche alla l. n. 130/2022 a all'articolo 1, comma 7, le parole Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale sono sostituite dalle seguenti Entro il 15 marzo 2023 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello b all'articolo 8, comma 5, primo periodo, le parole da entro sessanta giorni a giustizia tributaria sono sostituite dalle seguenti entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023 . All'articolo 4- bis , comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 546/1992 le parole 3.000 euro sono sostituite dalle seguenti 5.000 euro . Tale disposizione si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023. Inoltre, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità, è previsto che l'Agenzia delle Entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provveda a depositare entro il 31 luglio 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti. Al fine di conseguire i medesimi obiettivi, l'Agenzia delle Entrate dovrà inoltre depositare, entro il 31 marzo 2023, presso la cancelleria della Corte di Cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti, nonchè dell'assenza di provvedimento di diniego.

Decreto legge n. 13/2023 in G.U. del 24 febbraio 2023, n. 47